I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.642/2012
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_642/2012 Sentenza del 29 novembre 2012 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Klett, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro B.________, opponente. Oggetto risarcimento danni; esigenze di motivazione, ricorso contro la sentenza emanata il 22 ottobre 2012 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che il Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano ha dichiarato inammissibile giusta l'art. 132 CPC l'istanza di conciliazione con cui A.________ aveva chiesto la condanna della B.________ al pagamento di fr. 500'000.--; che con sentenza del 22 ottobre 2012 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un'impugnativa presentata da A.________, segnatamente perché egli non ha formulato alcuna domanda di causa e non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato; che con ricorso 25 ottobre 2012 al Tribunale federale A.________ ribadisce, "come" ha "già descritto e presentato alle varie istanze", la domanda di risarcimento, perché la B.________ avrebbe violato il codice penale, visionando in modo illegale i suoi documenti giudiziari; che non è stato ordinato uno scambio di scritti; che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso - la quale non può limitarsi a rinviare agli atti di altre procedure (DTF 133 II 396 consid. 3.2) - occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto; che l'insorgente deve quindi confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.1); che in concreto il gravame non soddisfa le predette esigenze di motivazione, il ricorrente limitandosi a formulare rimproveri all'opponente e omettendo così di confutare la sentenza impugnata; che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 29 novembre 2012 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Klett Il Cancelliere: Piatti