Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.642/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_642/2012

Sentenza del 29 novembre 2012
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
opponente.

Oggetto
risarcimento danni; esigenze di motivazione,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 ottobre 2012 dalla III Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che il Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano ha dichiarato
inammissibile giusta l'art. 132 CPC l'istanza di conciliazione con cui
A.________ aveva chiesto la condanna della B.________ al pagamento di fr.
500'000.--;
che con sentenza del 22 ottobre 2012 la III Camera civile del Tribunale di
appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un'impugnativa
presentata da A.________, segnatamente perché egli non ha formulato alcuna
domanda di causa e non si è confrontato con la motivazione del provvedimento
impugnato;
che con ricorso 25 ottobre 2012 al Tribunale federale A.________ ribadisce,
"come" ha "già descritto e presentato alle varie istanze", la domanda di
risarcimento, perché la B.________ avrebbe violato il codice penale, visionando
in modo illegale i suoi documenti giudiziari;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso - la quale non
può limitarsi a rinviare agli atti di altre procedure (DTF 133 II 396 consid.
3.2) - occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto;
che l'insorgente deve quindi confrontarsi almeno brevemente con i considerandi
della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244
consid. 2.1);
che in concreto il gravame non soddisfa le predette esigenze di motivazione, il
ricorrente limitandosi a formulare rimproveri all'opponente e omettendo così di
confutare la sentenza impugnata;
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo
sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte
nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 29 novembre 2012

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti