Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.635/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_635/2012

Sentenza del 10 dicembre 2012
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Kiss,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________S.p.A.,
patrocinata dagli avv.ti Vittorio Rigo e Pekka Albert Aho,
ricorrente,

contro

B.________,
opponente.

Oggetto
arbitrato internazionale,

ricorso contro il lodo emanato il 21 agosto 2012 dal Tribunale Arbitrale dello
Sport (TAS).

Fatti:

A.
A.a Il 20 agosto 2010 B.________ e A.________S.p.A. hanno concluso un contratto
di trasferimento del calciatore C.________ dal primo alla seconda per
complessivi euro 2'200'000.--, da corrispondere in tre rate. Il contratto di
trasferimento prevede all'art. 5 che le pattuizioni economiche sono
strettamente riservate e non possono, tranne una serie di eccezioni irrilevanti
nella presente causa, essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso
delle parti. Alla fine della stagione calcistica 2010/2011 A.________S.p.A. è
stata retrocessa in serie B.

L'8 luglio 2011 B.________ ha diffuso sul suo sito internet un comunicato in
cui menzionava fra l'altro il corrispettivo pattuito nel predetto contratto di
trasferimento, il mancato pagamento di una rata e di aver chiesto alla
Federazione italiana giuoco calcio di sospendere immediatamente il tesseramento
del predetto giocatore. Il 2 agosto 2011 A.________S.p.A. ha ceduto a
D.________ il 50 % di C.________.
Dopo essersi inizialmente rivolto alla High Court of Justice di Londra,
B.________ ha adito con successo il giudice unico del FIFA Players' Status
Committee, che ha condannato il 21 novembre 2011 A.________S.p.A. al pagamento
di euro 1'700'000.-- per il trasferimento del menzionato calciatore, mentre ha
respinto le richieste di risarcimento di quest'ultima.

B.
Con lodo del 21 agosto 2012 il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha
parzialmente accolto un appello di A.________S.p.A., ha condannato quest'ultima
a versare a B.________ complessivi euro 1'700'000.-- e fr. 5000.-- di
ripetibili, mentre ha condannato B.________ a versare a A.________S.p.A. euro
22'169.06 per danni. Ha respinto tutte le altre richieste. Il TAS ha ritenuto
che A.________S.p.A. non ha subito un danno dalla violazione dell'obbligo di
riservatezza.

C.
Con ricorso in materia civile del 18 ottobre 2012 A.________S.p.A. postula,
previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento del
predetto lodo, protestando spese e ripetibili. Lamenta che il tribunale
arbitrale avrebbe deciso "infra petita" e avrebbe violato il suo diritto di
essere sentita.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1.
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento innanzi al Tribunale federale si
svolge in una delle lingue ufficiali, di regola quella della decisione
impugnata. Quando quest'ultima è come in concreto stata scritta in un'altra
lingua (inglese), il Tribunale federale utilizza la lingua ufficiale scelta
dalle parti. Il ricorso in materia civile è stato steso in italiano, ragione
per cui la presente sentenza viene emanata in tale lingua.

2.
Il lodo emanato nella giurisdizione arbitrale internazionale può essere
impugnato al Tribunale federale con un ricorso in materia civile alle
condizioni previste dagli art. 190 - 192 LDIP (art. 77 cpv. 1 lett. a LTF).

La sede del TAS è a Losanna ed entrambe le parti non avevano la loro sede in
Svizzera nel momento della stipulazione del patto di arbitrato. Sono pertanto
applicabili le disposizioni del capitolo 12 della LDIP (art. 21 cpv. 1 e 176
cpv. 1 LDIP combinati). Il lodo riveste carattere finale e può dunque essere
impugnato per i motivi elencati in modo esaustivo nell'art. 190 cpv. 2 LDIP.

La ricorrente, che ha partecipato alla procedura innanzi al TAS è
particolarmente toccata dalla sentenza impugnata, perché questa respinge le sue
richieste di compensare l'importo di euro 1'700'000.-- dovuto all'opponente con
le pretese di risarcimento da lei avanzate. Essa ha quindi un interesse
personale attuale e degno di protezione a chiedere l'annullamento del lodo
arbitrale, che ritiene essere stato emanato in violazione delle garanzie
previste dall'art. 190 cpv. 2 LDIP, ed è quindi legittimata a presentare il
presente ricorso (art. 76 cpv. 1 LTF).

3.
Il Tribunale federale statuisce sulla base dei fatti accertati dal tribunale
arbitrale (art. 105 cpv. 1 LTF). Non può rettificare o completare d'ufficio gli
accertamenti degli arbitri, anche se i fatti sono stati constatati in modo
manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 77 cpv. 2 LTF che
esclude l'applicazione dell'art. 105 cpv. 2 LTF). L'art. 77 cpv. 3 LTF sancisce
per le parti un obbligo di motivazione che corrisponde a quello accresciuto
dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 134 III 186 consid. 5).

4.
4.1 La ricorrente sostiene che il Tribunale arbitrale avrebbe statuito infra
petita, perché non avrebbe giudicato le richieste di stabilire un interesse di
mora del 5 %, di compensare l'importo dovutole dall'opponente con quello
previsto dal contratto per il trasferimento del giocatore e di accertare la
violazione dell'obbligo di riservatezza. Aggiunge che in ogni caso il TAS
avrebbe commesso un diniego di giustizia formale con tali omissioni.

4.2 Giusta l'art. 190 cpv. 2 lett. c LDIP un lodo può essere impugnato se il
tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati
sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni. L'omissione
prevista dalla seconda ipotesi concerne un caso di diniego di giustizia
formale. Essa si riferisce all'eventualità in cui la sentenza è incompleta
perché il Collegio arbitrale non ha statuito su delle conclusioni che gli sono
state sottoposte. Quando questo emana una decisione in cui respinge ogni -
altra - conclusione delle parti, la censura in discussione è esclusa (DTF 128
III 234 consid. 4a).

Ora, nella fattispecie il Tribunale arbitrale ha esplicitamente respinto nella
cifra n. 7 del dispositivo del lodo tutte le altre domande delle parti ("All
other claims are dismissed"). Non soccorre la ricorrente nemmeno affermare che
la summenzionata giurisprudenza non varrebbe nei casi, come quello in esame, in
cui sarebbe "ovvio alla lettura del Lodo, che il Tribunale arbitrale non ha
evaso la questione". Con tale affermazione la ricorrente pare dimenticare che
nell'ambito della giurisdizione arbitrale internazionale non esiste un obbligo
di motivare la decisione (DTF 128 III 234 consid. 4b), ragione per cui è
irrilevante che dalla motivazione del lodo non risulti la trattazione della
domanda che ritiene essere stata ignorata. Ne segue che la censura si rivela
infondata.

5.
5.1 La ricorrente invoca poi una violazione del diritto di essere sentita (art.
190 cpv. 2 lett. d LDIP), perché il Tribunale arbitrale avrebbe ignorato il suo
argomento principale concernente gli effetti negativi sul suo patrimonio
(perdita di valore del giocatore e aumento dei costi di accesso a crediti di
istituti bancari) della diffusione del comunicato in cui l'opponente faceva
apparire possibile una sospensione del tesseramento del menzionato calciatore.

5.2 Il diritto di essere sentito nella procedura contraddittoria ai sensi
dell'art. 190 cpv. 2 lett. d LDIP non esige che una sentenza arbitrale sia
motivata (DTF 134 III 186 consid. 6.1 e rinvii). Esso impone tuttavia agli
arbitri un dovere minimo di esaminare e trattare i problemi pertinenti (DTF 133
III 235 consid. 5.2 e rinvii). Questo obbligo è violato se a causa di
un'inavvertenza o di un equivoco il tribunale arbitrale non prende in
considerazione allegati, argomenti, prove e offerte di prove presentati dalle
parti e rilevanti per la decisione. Gli arbitri non hanno tuttavia l'obbligo di
discutere tutti gli argomenti invocati dalle parti, di modo che non può essere
loro rimproverato, prevalendosi di una violazione del diritto di essere
sentito, di non aver confutato - almeno implicitamente - un argomento del tutto
irrilevante per il giudizio (DTF 133 III 235 consid. 5.2).

5.3 In concreto è innanzi tutto opportuno rilevare che il lodo menziona
espressamente che la qui ricorrente lamentava che il comunicato dell'opponente
ha avuto un effetto negativo sulla sua posizione negoziale sia nei confronti di
altre squadre potenzialmente interessate all'acquisto del calciatore sia per
quanto riguarda l'accesso a crediti. Riferendosi poi alle trattative per la
vendita del menzionato calciatore, il collegio arbitrale ha dapprima indicato
che la ricorrente si è basata su una deposizione di un teste, che ha affermato
che dopo l'apparizione del citato comunicato l'interesse mostrato da altre
squadre all'acquisto è semplicemente scomparso, ma non ha prodotto alcun
documento che confermi tale dichiarazione e ha omesso di quantificare qualsiasi
presunto conseguente danno. Ha inoltre aggiunto che in ogni caso la qui
ricorrente non ha perso denaro dalla transazione, essendo riuscita a cedere il
giocatore in questione con un notevole profitto. Il Tribunale arbitrale ha pure
indicato che sia gli istituti di credito che le squadre interessate
all'acquisto del calciatore in questione sapevano che la qui ricorrente, a
causa della sua retrocessione in serie B, avrebbe avuto entrate più basse
(segnatamente a causa di diritti televisivi inferiori e una minore attraenza
per gli sponsor rispetto a una squadra di serie A), avrebbe dovuto rispettare
il tetto salariale valido per i club di serie B e vendere i suoi migliori
giocatori.

In altre parole il Tribunale arbitrale ha ritenuto - per i predetti motivi -
che il citato comunicato non abbia influito sulla situazione della ricorrente,
che non ha nemmeno subito un danno con la vendita del menzionato calciatore: in
queste circostanze la questione di sapere se la minaccia di una sospensione del
tesseramento di quest'ultimo possa comportare - in astratto - una perdita del
suo valore o "una lesione alla capacità commerciale" della ricorrente appare
del tutto irrilevante. Invero la ricorrente contesta di non aver subito un
danno dalla vendita del primo 50 % del giocatore e afferma di aver prodotto
documenti atti a dimostrare tale circostanza. Sennonché in tal modo essa
critica inammissibilmente i fatti posti a fondamento della decisione impugnata.
Pure la circostanza che il lodo indichi espressamente che durante un
controinterrogatorio sono state menzionate difficoltà attinenti alla vendita
del calciatore in questione ("difficulties surrouding the Player's sale")
smentisce una mancata presa in considerazione dell'argomento dell'insorgente.
Giova infine rilevare che anche la critica rivolta alla sentenza impugnata per
quanto attiene alla mancata quantificazione del preteso danno appare
inconferente, atteso che la stessa ricorrente riconosce nel presente ricorso
"che ha sempre ammesso di aver bisogno del Tribunale arbitrale per determinare
l'esatta quantificazione del danno patito e pertanto chiedeva al medesimo
Tribunale arbitrale di determinare in tale importo in via equitativa sulla
scorta di quanto previsto dagli artt. 42 e 99 del Codice delle obbligazioni
svizzero".

6.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e va respinto. Le
spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si
giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non essendo stato invitato a
determinarsi sul gravame, non è incorso in spese per la procedura innanzi al
Tribunale federale. Con l'evasione del ricorso la domanda di effetto sospensivo
è divenuta caduca.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 17'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).

Losanna, 10 dicembre 2012

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti