Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.597/2012
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_597/2012

Sentenza del 21 maggio 2013

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Niquille,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________SA,
patrocinata dall'avv. Ivo Wuthier,
ricorrente,

contro

1. B.________,
2. C.________,
entrambe patrocinate dall'avv. dott. Gianmaria Mosca,
opponenti.

Oggetto
contratto di locazione,

ricorso contro la sentenza emanata il 31 agosto 2012 dalla II Camera civile del
Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.

A.a. B.________ e C.________ (locatrici) hanno disdetto il contratto di
locazione di un locale notturno che le legava alla A.________SA (conduttrice).
Il 5 marzo 2009 hanno sottoscritto una convenzione in cui veniva menzionato che
i locali " sono stati riconsegnati in data odierna in stato conforme agli
accordi intercorsi tra le parti, fatto salvo lo stato non accertato della
soletta sotto il pavimento al PT " e che " la parte locatrice si impegna
irrevocabilmente a consegnare entro 30 giorni da oggi alla parte conduttrice
l'originale della garanzia bancaria " prestata nell'ambito del contratto di
locazione.

Il 13 marzo 2009 l'avvocato delle locatrici ha segnalato al legale della
conduttrice i danni riscontrati alle piastrelle sotto il pavimento in legno del
pianterreno, mentre con scritti 27 aprile e 22 luglio 2009 quest'ultima aveva
invano chiesto la consegna dell'originale della garanzia bancaria per fr.
34'800.--. Con valuta 27 agosto 2009 sono stati addebitati sul conto bancario
della A.________SA fr. 34'175.--, perché le locatrici hanno chiesto il
pagamento della predetta garanzia per fr. 33'850.--.

A.b. Dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, la A.________SA si è
rivolta al Pretore di Locarno-Città, chiedendo con istanza 15 luglio 2010 di
condannare B.________ e C.________ a restituirle fr. 34'175.--, oltre interessi
dal 27 agosto 2009, e di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta
ai precetti esecutivi in precedenza notificati. Il Pretore ha accolto la
domanda limitatamente a fr. 11'609.--, oltre interessi dal 3 settembre 2009,
perché ha riconosciuto alle convenute il diritto di compensare fr. 22'566.--
per i danni constatati al pavimento in piastrelle del pianterreno.

B.
Con sentenza 31 agosto 2012 la II Camera civile del Tribunale di appello del
Cantone Ticino ha respinto l'impugnativa presentata dall'attrice. La Corte
cantonale ha ritenuto che il Pretore aveva rettamente interpretato che il
termine " soletta ", utilizzato nell'accordo del 5 marzo 2009, non fosse da
intendere in modo puramente tecnico nel senso di una struttura portante senza
il suo rivestimento e ha per questo motivo confermato che le convenute potevano
prevalersi dei danni assodati alle piastrelle. Trattandosi di una pretesa
contrattuale ha pure considerato corretta la data da cui il primo giudice ha
fatto decorrere gli interessi.

C.
La A.________SA ha adito il Tribunale federale con un ricorso in materia civile
dell'8 ottobre 2012 in cui postula la riforma della sentenza cantonale nel
senso che le convenute siano condannate a versarle fr. 34'175.--, oltre
interessi dal 27 agosto 2009. Afferma che la Corte di appello ha violato l'art.
18 cpv. 1 CO interpretando l'accordo 5 marzo 2009 e che gli interessi sono già
dovuti dal giorno in cui è stata incassata la garanzia bancaria.

Con risposta 16 novembre 2012 le convenute propongono la reiezione del ricorso.

Diritto:

1.
Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art.
90 LTF) pronunciata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art.
75 LTF) in una causa civile di carattere pecuniario in materia di locazione il
cui valore litigioso manifestamente supera fr. 15'000.--, il ricorso in materia
civile si rivela in linea di principio ammissibile (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1
lett. a LTF).

2.
Giusta l'art. 105 cpv. 1 LTF il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui
fatti accertati nella sentenza impugnata. Esso può scostarsi dall'accertamento
dei fatti dell'autorità inferiore, se questo si è svolto in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105
cpv. 2 LTF). La parte che non intende basarsi sugli accertamenti di fatto
dell'autorità inferiore deve spiegare in maniera circostanziata per quale
motivo ritiene che le condizioni di una delle due eccezioni previste dall'art.
105 cpv. 2 LTF siano realizzate, non potendosi altrimenti tener conto di una
fattispecie diversa da quella esposta nella sentenza impugnata (DTF 133 IV 286
consid. 6.2).

3.

3.1. La Corte cantonale ha indicato che al momento del sopralluogo del 5 marzo
2009 non era possibile accertare lo stato del pavimento originale in
piastrelle, perché l'intera superficie del piano terra era ricoperta da un
tavolato di legno e che la richiesta dei rappresentanti delle locatrici di
poter verificare cosa si trovasse sotto tale tavolato era stata disattesa. I
giudici di appello hanno quindi ritenuto che, in applicazione del principio
dell'affidamento, il termine " soletta " utilizzato nell'espressione "... fatto
salvo lo stato non accertato della soletta sotto il pavimento al PT " della
convenzione 5 marzo 2009 non poteva essere inteso, come preteso dalla
conduttrice, unicamente nella sua accezione strettamente tecnica di struttura
portante e quindi senza il suo rivestimento in piastrelle, motivo per cui hanno
considerato che le locatrici potevano far valere i danni riscontrati a
quest'ultime. Essi hanno inoltre ritenuto inammissibile, perché nuova,
l'affermazione della conduttrice secondo cui le locatrici hanno voluto la
riserva in questione perché temevano danni alla struttura portante.

3.2. La ricorrente sostiene invece che la Corte cantonale ha violato l'art. 18
cpv. 1 CO, perché la convenzione in discussione, firmata da persone esperte del
settore immobiliare, doveva essere interpretata in base al suo tenore
letterale. Tale conclusione si imporrebbe anche in ragione dell'autorizzazione
accordata dalla parte locatrice di modificare i locali nel senso dell'art. 260a
CO.

3.3. Dichiarazioni contrattuali devono - quando come nella fattispecie non
esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle
parti - essere interpretate, secondo il principio dell'affidamento, come il
destinatario poteva e doveva in buona fede capirle nella situazione concreta (
DTF 135 III 295 consid. 5.2). Il senso di un testo, apparentemente chiaro, non
è necessariamente determinante, motivo per cui un'interpretazione meramente
letterale è proibita. Anche se il tenore di una clausola contrattuale appare a
prima vista limpido, può risultare da altre condizioni contrattuali, dallo
scopo previsto dalle parti o da altre circostanze che la lettera di tale
clausola non restituisca esattamente il senso dell'accordo. Non ci si allontana
invece dal senso letterale del testo adottato dagli interessati se non vi è
alcuna ragione seria per ritenere che esso non corrisponda alla loro volontà.
L'interpretazione del contratto giusta il principio dell'affidamento è una
questione concernente l'applicazione del diritto, che può essere esaminata
liberamente dal Tribunale federale (DTF 136 III 186 consid. 3.2.1, con rinvii).

In concreto la valutazione dell'accordo alla luce dei principi appena enunciati
porta alla conclusione indicata dalle istanze cantonali. Ciò risulta in
particolare dall'accertamento contenuto nella sentenza impugnata secondo cui la
parte locatrice si era preoccupata - senza successo - di conoscere lo stato
dello stabile sotto il tavolato di legno e non solo le condizioni in cui si
trovava la struttura portante in senso stretto. Inconferente si rivela poi in
questo ambito l'argomentazione ricorsuale attinente all'art. 260a CO, poiché
apoditticamente fondata su una fattispecie (l'autorizzazione data alla
conduttrice originaria di procedere alla modifica dell'ente locato) che non
emerge dal giudizio cantonale (sopra, consid. 2).

4.

4.1. Infine la Corte di appello ha indicato che la garanzia bancaria di cui le
locatrici avevano chiesto ed ottenuto il pagamento era una garanzia
indipendente a prima vista, che non sottostava all'art. 257e CO. La riconsegna
di tale garanzia alla conduttrice era disciplinata dall'accordo 5 marzo 2009,
ragione per cui il fatto che le locatrici l'avessero trattenuta oltre la data
prevista costituiva tutt'al più un inadempimento contrattuale e non un atto
illecito. Le convenute hanno poi potuto far valere con successo il loro diritto
alla compensazione di una parte dell'importo a titolo di risarcimento per il
pavimento danneggiato. Infine, soggiunge la Corte cantonale, anche qualora si
fosse trattato di un indebito arricchimento nel senso dell'art. 62 seg. CO, gli
interessi di mora sarebbero unicamente dovuti a partire dall'interpellazione 3
settembre 2009 del creditore.

4.2. La ricorrente sostiene invece che l'interesse moratorio inizia a decorrere
dal 27 agosto 2009 (data in cui è stato addebitato il suo conto bancario),
perché sarebbe stato commesso un atto illecito, e non dal 3 settembre 2009,
data in cui ha invano tentato di farsi restituire dalle locatrici tale importo.
Afferma che non avendo consegnato la garanzia bancaria entro il termine
previsto dalla convenzione, le opponenti avrebbero commesso un'appropriazione
indebita. La conduttrice aggiunge infine che, in ogni caso, le opponenti erano
già in mora il 27 agosto 2009, perché essa aveva già chiesto la restituzione
della garanzia bancaria il 27 aprile e il 22 luglio 2009.

4.3. L'argomentazione ricorsuale è inammissibile perché ancora una volta
apoditticamente basata su una fattispecie che non risulta dalla sentenza
impugnata (sopra, consid. 2), in particolare per quanto attiene all'elemento
soggettivo del reato - che richiede l'esistenza di un intento di un indebito
profitto (DTF 105 IV 29 consid. 3a) - rimproverato alle opponenti. Infine, il
fatto che la ricorrente abbia chiesto la consegna della garanzia bancaria
appare irrilevante per determinare la data in cui iniziano a decorrere gli
interessi di mora per la restituzione dell'importo di denaro addebitato di
troppo alla ricorrente.

5.
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa infondato nella misura in
cui si rivela ammissibile e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le
ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente, la
quale rifonderà alle opponenti fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la
procedura innanzi al Tribunale federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 21 maggio 2013

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben