Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.569/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_569/2012

Sentenza dell'8 aprile 2013
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Kolly,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
Cisalpino SA,
patrocinata dall'avv. Roberto Macconi,
ricorrente,

contro

1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
patrocinati dall'avv. Fulvio Biancardi,
opponenti

Ferrovie Federali Svizzere,
patrocinate dall'avv. Barbara Klett,
Confederazione Svizzera, Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti e
delle comunicazioni, Ufficio Federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063
Ittigen.

Oggetto
responsabilità per incidente ferroviario,

ricorso contro la sentenza emanata il 28 agosto 2012 dalla II Camera civile del
Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Nell'autunno 2007 A.________, nato nel 1993, è rimasto gravemente ferito dopo
essere caduto sotto un vagone mentre tentava di salire su un treno della
Cisalpino SA in movimento nella stazione di Lugano.

A.________, la madre B.________ e la sorella C.________ hanno convenuto in
giudizio innanzi al Pretore di Lugano la Cisalpino SA, le Ferrovie Federali
Svizzere (FFS) e la Confederazione Svizzera chiedendo il pagamento di
complessivi fr. 1'708'595.40 a titolo di risarcimento danni e torto morale per
il predetto incidente. Con sentenza 23 dicembre 2010 - limitata alla
delimitazione della responsabilità - il Pretore ha riconosciuto una
responsabilità solidale della Cisalpino SA e delle FFS nei confronti degli
attori in ragione del 35 % del danno patito e nella misura in cui esso sia
tutelabile giurisdizionalmente, mentre ha negato qualsiasi responsabilità della
Confederazione Svizzera.

2.
Con sentenza 28 agosto 2012 la II Camera civile del Tribunale di appello del
Cantone Ticino ha respinto l'appello inoltrato dalla Cisalpino SA, ma ha
accolto l'appello delle FFS e respinto la petizione nei loro confronti.

3.
La Cisalpino SA è insorta al Tribunale federale con un ricorso in materia
civile del 27 settembre 2012 in cui postula l'annullamento della sentenza di
appello e la sua riforma nel senso che la petizione nei suoi confronti sia
integralmente respinta, perché la colpa grave di A.________ esclude ogni sua
responsabilità.

Il 18 ottobre 2012 la Confederazione Svizzera ha comunicato al Tribunale
federale la sua rinuncia a determinarsi sul ricorso. Con osservazioni 12
novembre 2012 le FFS rilevano che il dispositivo della sentenza impugnata in
cui è stata negata la loro legittimazione passiva è cresciuto in giudicato e
formulano una presa di posizione "a sostegno della tesi della ricorrente". Con
risposta 9 novembre 2012 A.________, B.________ ed C.________ propongono la
reiezione del ricorso e chiedono di essere posti al beneficio dell'assistenza
giudiziaria.

4.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF; 138 III 471
consid. 1.1).

4.1 La decisione impugnata non è finale, atteso che in concreto è attaccata la
pronunzia che riconosce il principio di una parziale responsabilità della
ricorrente per il menzionato incidente ferroviario.
4.1.1 Un ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali, notificate
separatamente dal merito e che non concernono la competenza e la ricusazione, è
ammissibile se possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1
lett. a LTF). Questa possibilità non entra in linea di conto nella fattispecie
e nemmeno la ricorrente pretende il contrario.
4.1.2 Decisioni pregiudiziali e incidentali possono pure essere impugnate se
l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93 cpv. 1 lett. b LTF). La prima delle due condizioni previste da tale norma è
in concreto palesemente data, atteso che l'accoglimento del ricorso
comporterebbe la reiezione della petizione. Con riferimento al secondo
presupposto è necessario rilevare che qualora esso non sia manifesto, spetta al
ricorrente dimostrare che l'immediata pronuncia di una decisione finale
permetterebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa;
egli deve in particolare indicare quali prove - già offerte o richieste -
devono ancora essere assunte e per quale motivo esse creerebbero almeno uno dei
citati inconvenienti (DTF 133 III 629 consid. 2.4.2). Giova inoltre ricordare
che il ricorso immediato al Tribunale federale contro una decisione incidentale
o pregiudiziale per motivi di economia processuale secondo l'art. 93 cpv. 1
lett. b LTF ha carattere eccezionale e va ammesso in modo restrittivo (DTF 134
III 426 consid. 1.3.2 pag. 430), atteso che le parti hanno la facoltà di
impugnare con la sentenza finale le decisioni che l'hanno preceduta e hanno
influito sul suo contenuto (art. 93 cpv. 3 LTF).

In concreto dalla sentenza impugnata nulla risulta sul proseguo
dell'istruttoria e la ricorrente si limita ad indicare con riferimento
all'impugnabilità della sentenza cantonale che "il ricorso è ammissibile perché
il suo accoglimento comporterebbe immediatamente una decisione finale,
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (art.
93 cpv. 1 lett. b). Se verrà esclusa ogni responsabilità della ricorrente, la
causa non dovrà proseguire per la determinazione dell'entità del danno
lamentato dagli attori". Così facendo, la ricorrente non spiega minimamente per
quale motivo la - da lei sottintesa - ulteriore procedura probatoria si
rivelerebbe defatigante o dispendiosa e il Tribunale federale dovrebbe, per
eventualmente evitarla, chinarsi sul presente gravame.

5.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Le spese
giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1
LTF). La domanda di assistenza giudiziaria degli opponenti è quindi divenuta
priva d'oggetto, mentre non si giustifica assegnare ripetibili alle FFS, che si
sono espresse a sostegno della ricorrente.

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 10'000.-- sono poste a carico della ricorrente, la
quale rifonderà agli opponenti complessivi fr. 12'000.-- a titolo di ripetibili
per la procedura innanzi al Tribunale federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, agli altri partecipanti al
procedimento e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Losanna, 8 aprile 2013

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

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