Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.519/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_519/2012

Sentenza del 30 aprile 2013

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Kolly,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________AG,
patrocinata dall'avv. Reto B. Känzig,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. Adriano A. Sala,
opponente.

Oggetto
contratto di lavoro;

ricorso contro la sentenza emanata il 9 luglio 2012
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.

A.a. B.________ è stato alle dipendenze, dal 30 dicembre 2004 al 31 maggio 2009
della A.________AG, presso la succursale di Lugano, quale vicedirettore e con
la funzione di private banker. Il 5 novembre 2008 la datrice di lavoro gli ha
concesso un mutuo di fr. 30'000.--, da rimborsare con trattenute mensili sullo
stipendio di fr. 1'300.--.

A.b. L'8 febbraio 2010 B.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore
del distretto di Lugano la A.________AG, chiedendo dapprima il pagamento di fr.
30'000.-- (cifra inferiore a quanto vantato a titolo di stipendio, indennità
per ferie non godute e provvigioni) e il rilascio di un certificato di lavoro
di cui ha proposto il testo. In seguito ad un'obiezione della convenuta
l'attore ha modificato il petitum in modo che l'importo richiesto, sommato al
valore del certificato di lavoro, non superasse il limite di fr. 30'000.--
menzionato dagli art. 343 CO e 416 cpv. 1 CPC ticinese allora in vigore. Il 14
aprile 2011 la convenuta ha ritirato la sua opposizione al rilascio del
domandato certificato di lavoro. Con sentenza 20 ottobre 2011 il Pretore ha
accolto l'azione, ha condannato la A.________AG a versare all'attore fr.
29'000.--, oltre interessi, e a consegnargli l'attestato di lavoro. Con
riferimento alle pretese oggetto della causa, il Giudice di primo grado ha
attribuito al certificato di lavoro un valore di fr. 1'000.--, ha riconosciuto
fr. 33'994.-- a titolo di stipendi non pagati per i mesi da marzo a maggio
2009, fr. 4'806.45 per commissioni e fr. 10'897.25 quale indennità per vacanze
non godute. Egli ha ammesso limitatamente a fr. 15'966.-- la compensazione
delle pretese di salario con il mutuo fatta valere dalla convenuta.

B.
Con sentenza del 9 luglio 2012 la II Camera civile del Tribunale di appello del
Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui è ricevibile, un appello della
convenuta.

C.
La A.________AG chiede con ricorso in materia civile del 12 settembre 2012 al
Tribunale federale di dichiarare irricevibile l'azione. In via subordinata
postula che la sentenza impugnata sia annullata e riformata nel senso di dover
corrispondere all'attore unicamente fr. 2'900.--, importo da cui vanno dedotti
i contributi per le assicurazioni sociali. In via ancora più subordinata
domanda invece che l'incarto sia rinviato all'autorità inferiore per nuova
decisione. Ritiene che la Corte cantonale abbia violato il suo diritto di
essere sentita e lamenta una violazione della massima dispositiva, che le
avrebbe pure impedito di opporre in compensazione l'intera parte del mutuo non
rimborsata (fr. 26'100.--), perché l'attore avrebbe sollevato un cumulo di
azioni senza però cifrare le singole azioni parziali. Motiva la richiesta
subordinata con la possibilità di compensare fr. 15'966.-- riconosciuta dal
giudice di prima istanza e la compensazione della pretesa per le vacanze non
godute con la rimanenza del mutuo. Giustifica infine la sua domanda di rinvio
affermando che le istanze cantonali non hanno ripartito correttamente l'onere
della prova con riferimento alla parte di salario che non può essere
compensata, la quale sarebbe per altro stata fissata in modo arbitrario.

Con risposta 29 ottobre 2012 B.________ propone la reiezione del ricorso.

Diritto:

1.

1.1. Nonostante il ricorso formulato in tedesco, in applicazione della regola
prevista dall'art. 54 cpv. 1 LTF, la presente sentenza viene redatta in
italiano, lingua della decisione impugnata

1.2. La tempestiva (art. 46 cpv. 1 lett. b LTF combinato con l'art. 100 cpv. 1
LTF) impugnativa è stata proposta dalla parte soccombente nella sede cantonale
(art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF)
pronunciata su ricorso dall'autorità di ultima istanza del Cantone Ticino (art.
75 LTF) in una causa civile in materia di diritto del lavoro. Il valore
litigioso supera la soglia di fr. 15'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett.
a LTF. Il ricorso in materia civile è quindi in linea di principio ammissibile.

2.
Nel proprio ricorso la ricorrente si prevale due volte di una violazione del
suo diritto di essere sentita. Innanzi tutto perché nella sentenza impugnata la
Corte cantonale ha citato, dimenticando di indicare la pagina in cui è stata
pubblicata, una decisione di questo Tribunale nel seguente modo: " DTF 125 III
consid. 3b ". Poi perché nella procedura di prima istanza essa avrebbe
unicamente appreso con la pronuncia della decisione pretorile quali pretese
pecuniarie erano state fatte valere dall'attore e perché ignorerebbe fino ad
oggi in quale misura la condanna al pagamento di fr. 29'000.-- si riferisca al
salario, alle provvigioni e all'indennità per vacanze, circostanza che
impedirebbe pure di definire la forza di cosa giudicata.
Ora, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l'omissione
dell'indicazione di una pagina nella citazione di una DTF non le ha impedito di
confrontarsi con il giudizio impugnato. Infatti, con un minimo di diligenza, il
difensore professionista della ricorrente avrebbe potuto consultare il
repertorio alfabetico delle DTF e scoprire sotto la voce " Rechstkraft,
materielle " che il considerando a cui si riferisce la sentenza cantonale è
stato pubblicato alla pagina 13 del volume in questa indicato, atteso che la
Corte di appello aveva espressamente menzionato prima della referenza
incompleta la forza di cosa giudicata. Altrettanto pretestuosa si rivela la
seconda doglianza, peraltro in parte anche inammissibilmente riferita alla
sentenza di primo grado (art. 75 cpv. 1 LTF). Giova ricordare che, se è vero
che solo il dispositivo di una decisione passa in giudicato, non va dimenticato
che la sua portata va desunta anche sulla scorta dei considerandi (DTF 125 III
8 consid. 3b pag. 13) e che per tale motivo la convenuta non può nemmeno essere
seguita quando ritiene la sentenza impugnata ineseguibile.

3.
La ricorrente ritiene che la Corte di appello, che ha statuito sotto il regime
del Codice di diritto processuale svizzero (CPC), avrebbe dovuto verificare se
la procedura di prima istanza rispettasse le esigenze poste da tale legge
federale. A torto. Poiché il Pretore - che ha pronunciato la sua decisione il
20 ottobre 2011 - è stato adito con azione 8 febbraio 2010, e cioè prima
dell'entrata in vigore del CPC, la procedura di prima istanza è retta dalla
legge processuale cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC; v. per la scissione del
diritto applicabile la sentenza 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 2.1 e
2.2 in RtiD 2012 II pag. 865).

4.
Secondo la ricorrente la Corte cantonale avrebbe violato la massima dispositiva
(art. 58 CPC rispettivamente art. 86 CPC/TI) e le avrebbe impedito di opporre
in compensazione il suo credito, perché ha riconosciuto all'attore la facoltà
di inoltrare un'azione parziale in cui quest'ultimo ha indicato nelle sue
richieste di giudizio un importo complessivo volutamente inferiore alla somma
dei vari crediti vantati. Afferma che l'attore avrebbe invece dovuto menzionare
per ogni singola pretesa l'ammontare di cui chiedeva il pagamento e non
lasciare tale scelta al giudice.
La dottrina è unanime nel ritenere che il diritto federale accorda al creditore
il potere di chiedere unicamente un pagamento parziale ( VON THUR/ESCHER,
Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, 1974, pag.
16; ROLF H.WEBER, Berner Kommentar, 2aed. 2005, n. 49 ad art. 69 CO;
 MARIUSSCHRANER, Zürcher Kommentar, 2000, n. 30 ad art. 69 CO; FABIENNEHOHL,
in: Commentaire Romand, Code des Obligations I, 2aed. 2012, n. 6 seg. ad art.
69 CO; URSLEU, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5aed. 2011, n. 4 ad
art. 69 CO). La possibilità di introdurre un'azione parziale sgorga quindi -
anche - dal diritto federale materiale, atteso che se il creditore ha diritto
di domandare un pagamento parziale, egli deve pure poter far valere
giudizialmente tale diritto. Il diritto processuale cantonale non può quindi
escludere tale facoltà (sentenza 4A_194/2012 del 20 luglio 2012 consid. 1.3).
Il Tribunale federale ha inoltre già avuto modo di pure precisare che il
diritto materiale non richiede all'attore di indicare la pretesa a cui va
imputato il pagamento parziale; questi può limitarsi a sostanziare l'esistenza
di un credito complessivo superiore all'importo chiesto giudizialmente
(sentenza 4A_71/2012 del 27 novembre 2012 consid. 2 con rinvio). Non è inoltre
ravvisabile, perché tale modo di procedere avrebbe impedito alla ricorrente di
obiettare, anche solo in via eventuale (sentenza 4A_290/2007 del 10 dicembre
2007 consid. 8.3.1), la compensazione di tutte le pretese fatte valere
dall'attore fino all'importo dovutole per il mutuo. Ne segue che la censura è
infondata.

5.
In via subordinata, la ricorrente sostiene che può compensare l'importo di fr.
29'000-- fatto valere giudizialmente con l'intero mutuo non rimborsato (fr.
26'100.--) ed essere condannata al pagamento di soli fr. 2'900.--. Essa indica
che il Pretore ha espressamente riconosciuto la possibilità di compensare le
pretese salariali dell'attore con fr. 15'966.-- (3 x 5'322.--) derivanti dal
mutuo e afferma che, contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata,
la compensazione di fr. 10'134.-- riferita all'indennità per vacanze poteva, in
ragione dell'art. 247 cpv. 2 CPC, essere validamente invocata in sede di
appello.

L'argomentazione ricorsuale parte dall'errato presupposto che le pretese
pecuniarie dell'attore, diverse dal rilascio di un attestato di lavoro,
riconosciute dalle autorità cantonali ammontino a soli fr. 29'000.--. Sennonché
in realtà esse si assommano a fr. 49'697.70 (v. sopra, fatti lett. A.b), motivo
per cui, anche deducendo l'importo di fr. 15'966.-- che è stato riconosciuto
compensabile, l'ammontare residuo delle pretese attoree supera la cifra di fr.
29'000.-- al cui pagamento è stata condannata la ricorrente. Per quanto attiene
poi alla compensazione della pretesa per vacanze non godute obiettata solo
innanzi all'ultima istanza cantonale è necessario ricordare che, contrariamente
a quanto sostiene la ricorrente, nella procedura di appello la ricevibilità di
nuovi fatti è esclusivamente retta dall'art. 317 cpv. 1 CPC e ciò anche nelle
procedure elencate dall'art. 247 cpv. 2 CPC (DTF 138 III 625 consid. 2). Ora,
nemmeno la ricorrente afferma che i presupposti previsti dall'art. 317 cpv. 1
CPC fossero in concreto realizzati.

6.
Infine a titolo ancora più subordinato, la ricorrente postula l'annullamento
della sentenza impugnata con il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore,
perché questa avrebbe ripartito in modo errato l'onere della prova, ponendolo a
carico del datore di lavoro, con riferimento alla determinazione della quota
pignorabile del salario che può essere compensata (art. 323b cpv. 2 CO). Non
sarebbe del resto nemmeno esatto considerare, come fatto nel giudizio
impugnato, che le censure su questo punto non rispettassero le esigenze di
motivazione poste dall'art. 311 CPC.

Nella fattispecie è esatto che la Corte cantonale ha segnatamente confermato
l'opinione del Pretore secondo cui l'onere della prova concernente la
pignorabilità del salario va a carico del datore di lavoro. Tuttavia il Pretore
non si è limitato a tale affermazione, ma ha stabilito che il salario
dell'opponente era impignorabile fino a un importo di fr. 8'000.-- mensili,
riconoscendo così per la parte eccedente la già menzionata compensabilità di
fr. 15'966.--. In queste circostanze la questione dell'onere della prova
diventa senza oggetto (DTF 132 III 626 consid. 3.4). La Corte cantonale ha pure
dichiarato inammissibile, per carente motivazione (art. 311 CPC), la lamentela
esternata dalla datrice di lavoro con riferimento alla fissazione della
predetta soglia di pignorabilità. Ciò a giusta ragione (v. sulle esigenze di
motivazione di un appello DTF 138 III 374 consid. 4.3.1), la qui ricorrente
essendosi limitata nel rimedio cantonale alla sola frase " Inoltre, la
fissazione da parte dell'autorità inferiore di una quota non pignorabile pari a
CHF 8000,00 mensili è del tutto arbitraria ".

7.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va
respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 65
cpv. 4 lett. c, 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente, che
rifonderà all'opponente fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura
innanzi al Tribunale federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 30 aprile 2013

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

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