Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.510/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_510/2012

Sentenza del 9 aprile 2013
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Kolly, Kiss,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________SA,
patrocinata dall'avv. Fabio Soldati,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinata dall'avv. Renata Foglia,
opponente.

Oggetto
ricusa,

ricorso contro la sentenza emanata il 30 luglio 2012
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
B.________ ha convenuto in giudizio una prima volta nel gennaio 2004 la banca
A.________SA con una petizione che il Pretore del distretto di Lugano, sezione
1, ha accolto con sentenza 8 settembre 2008 limitatamente a fr. 495'476.--
(pari ad euro 326'723.38). Secondo il giudice di prime cure la banca avrebbe
dovuto accorgersi che l'attività svolta dal gestore esterno con il patrimonio
dell'attrice era "assolutamente irrazionale e assurda" e non poteva quindi
liberarsi dalla sua responsabilità prevalendosi dell'art. 33 cpv. 3 CO.

In accoglimento di un appello della banca convenuta, la II Camera civile del
Tribunale di appello del Cantone Ticino ha invece respinto con sentenza 22
febbraio 2011 la petizione, perché il petitum di quest'ultima violava l'art. 84
CO, la richiesta di pagamento essendo stata formulata in franchi svizzeri
invece che in euro, valuta di riferimento del conto bancario.

2.
B.________ ha quindi inoltrato una nuova petizione, chiedendo questa volta la
condanna della banca al pagamento di euro 367'920.40, oltre interessi. Il 15
settembre 2011 la A.________SA ha chiesto la ricusa del Pretore adito perché
questi, avendo già deciso la causa incoata nel 2004, si sarebbe già espresso
sulla fattispecie. Il Pretore del distretto di Lugano, sezione 2, ha respinto
la domanda di ricusa del collega della sezione 1 con decisione 5 novembre 2011.

3.
Con sentenza 30 luglio 2012 la II Camera civile del Tribunale di appello del
Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato dalla convenuta contro la
predetta decisione. L'ultima istanza cantonale ha rilevato che non si è in
presenza di un caso di applicazione dell'art. 47 cpv. 1 lett. b CPC, perché il
Pretore non ha agito in altra veste nella causa incoata nel 2004. Essa ha pure
escluso l'esistenza di altri motivi di prevenzione, indicando che le parti
possono presentare prove e argomentazioni diverse da quelle proposte nella
precedente causa e che la convenuta non ha avanzato elementi da cui potrebbe
risultare una parvenza di parzialità del Pretore.

4.
Con ricorso in materia civile dell'11 settembre 2012 la A.________SA postula
l'accoglimento della sua domanda di ricusa e la trasmissione dell'incarto ad un
altro Pretore della Pretura del distretto di Lugano. Afferma che le norme sulla
ricusa del CPC tendono ad evitare che un magistrato decida una fattispecie di
cui si era già formato un'opinione. Sostiene che un sospetto - oggettivo - di
parzialità sarebbe dato, atteso che il giudice ricusato ha addirittura espresso
la sua opinione in una sentenza. Assevera che, contrariamente a quanto esatto
dalla giurisprudenza, l'esito della causa non può essere considerato aperto in
concreto, tenendo in particolare conto del fatto che l'attrice nella sua
petizione "difende veemente la posizione del pretore che ha già deciso in suo
favore nel primo processo".

B.________ propone con risposta 29 ottobre 2012 la reiezione del gravame.

5.
Giusta l'art. 92 cpv. 1 LTF il ricorso è ammissibile contro decisioni
incidentali notificate separatamente concernenti domande di ricusazione. La via
di ricorso contro una tale decisione segue quella della causa di merito (DTF
138 III 555 consid. 1), motivo per cui il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF)
ricorso in materia civile presentato dalla convenuta contro una sentenza con
cui l'ultima istanza cantonale respinge un suo reclamo (art. 75 LTF) si rivela
in linea di principio ammissibile.

6.
In virtù dell'art. 47 cpv. 1 lett. b CPC chi opera in seno a un'autorità
giudiziaria si ricusa se ha partecipato alla medesima causa in altra veste,
segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito,
testimone o mediatore.

Nella fattispecie, come già indicato nella sentenza impugnata, la citata norma
non entra in linea di conto perché il Pretore, anche qualora si volesse
ritenere con la ricorrente che la petizione del 2004 e quella del 2011
concernano la stessa causa, non ha partecipato a questa in altra veste ("in
einer anderen Stellung", "à un autre titre"), ma è chiamato a svolgere la
medesima funzione di giudice di prima istanza in entrambi i processi.

7.
Rimane da esaminare se una parvenza di prevenzione potrebbe emergere da altri
motivi nel senso dell'art. 47 cpv. 1 lett. f CPC. La risposta è, come già
spiegato dal Tribunale di appello, negativa. Le parti possono prevalersi sia di
una nuova argomentazione giuridica sia di nuove prove e la convenuta non ha
apportato elementi che potrebbero far sorgere il sospetto oggettivo che il
Pretore, non vincolato dalla sua precedente sentenza, non esamini senza
prevenzione il nuovo fascicolo processuale. Giova del resto ricordare che per
costante giurisprudenza (DTF 113 Ia 407 consid. 2b; 114 Ia 50 consid. 3d pag.
58; 116 Ia 28 consid. 2a; 138 IV 142 consid. 2.3), quando un'istanza di ricorso
annulla una sentenza e rinvia l'incartamento all'autorità inferiore per nuova
decisione, questa può di per sé nuovamente statuire nella medesima composizione
senza violare la garanzia costituzionale di un giudice imparziale. La
ricorrente non può quindi essere seguita quando ritiene che, in conseguenza
della sentenza dell'8 settembre 2008, l'esito della nuova causa non appare più,
contrariamente a quanto richiesto da un giudice imparziale (DTF 134 I 238
consid. 2.1; 131 I 113 consid. 3.4), oggettivamente aperto per tutte le parti.

8.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va
respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66
cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente, la
quale rifonderà all'opponente fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la
procedura innanzi al Tribunale federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 aprile 2013

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

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