Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.501/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_501/2012

Sentenza del 4 marzo 2013
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Niquille, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Hurni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,
ricorrente,

contro

B.________Spa,
patrocinata dagli avvocati Ivan Paparelli e Jonathan Bernasconi,
opponente.

Oggetto
esecuzione di una sentenza straniera,

ricorso contro la sentenza emanata il 31 luglio 2013
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 9 dicembre 2010 il Tribunale di Parma, Sezione penale, ha condannato, tra
gli altri, A.________ a otto anni di reclusione per bancarotta e altri reati
commessi ai danni di diverse società del gruppo B.________ in amministrazione
controllata rappresentate dall'amministratore straordinario C.________.
Statuendo sulle pretese civili esso ha condannato solidalmente sedici imputati,
tra i quali A.________, "al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato
giudizio" subiti dalle parti civili. A favore di quelle del gruppo B.________
rappresentate da C.________ il Tribunale di Parma ha anche pronunciato una
condanna "al pagamento di una provvisionale (...) dell'importo di euro due
miliardi". Ha inoltre disposto il sequestro conservativo di numerose relazioni
bancarie e altri beni.
Il 7 febbraio 2011 il Tribunale di Parma ha ordinato "di mettere in esecuzione"
la sentenza "relativamente al pagamento della provvisionale dell'importo di
euro due miliardi a favore delle parti civili rappresentate dal dott.
C.________, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali
della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti".

B.
B.a Il 24 novembre 2011 la società italiana B.________Spa ha chiesto al Pretore
di Lugano di sequestrare gli averi di A.________ presso D.________SA e
E.________SA e di conferire esecutività alla predetta sentenza del Tribunale di
Parma.
Il Pretore ha accolto l'istanza il 25 novembre 2011.
B.b A.________ ha presentato reclamo al Tribunale di appello del Cantone
Ticino, chiedendo che la procedura fosse sospesa fino alla crescita in
giudicato definitiva della sentenza del Tribunale di Parma, che B.________Spa
prestasse una garanzia di fr. 13'670'949.60 e, nel merito, che l'istanza fosse
respinta.
La seconda Camera civile dell'autorità cantonale si è pronunciata con sentenza
del 31 luglio 2012. Ha respinto la richiesta di sospensione della procedura e
di prestazione di garanzia e ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera
la sentenza 9 dicembre 2010 del Tribunale di Parma nella misura in cui essa ha
natura civile, ovvero limitatamente al dispositivo di condanna di A.________ al
pagamento della "provvisionale" alle parti civili.

C.
A.________ (in seguito il ricorrente) insorge davanti al Tribunale federale con
ricorso in materia civile del 7 settembre 2012, con il quale chiede di
riformare il giudizio d'appello con l'accoglimento del suo reclamo e la
reiezione, nella misura in cui fosse ricevibile, dell'istanza di riconoscimento
dell'esecutività della sentenza italiana. B.________Spa propone di dichiarare
il ricorso irricevibile, subordinatamente di respingerlo, con osservazioni del
19 novembre 2012.
Le parti confermano le posizioni rispettive con replica e duplica. L'autorità
cantonale non ha preso posizione.

Diritto:

1.
Le decisioni delle autorità cantonali sull'opposizione al riconoscimento e
all'esecuzione di sentenze estere sono impugnabili con ricorso in materia
civile al Tribunale federale (art. 72 cpv. 2 lett. b no. 1 LTF; DTF 135 III 670
consid. 1.1). Il gravame è di per sé ammissibile: è presentato dalla parte
soccombente (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e
riguarda una causa con valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv.
1 lett. b LTF).

2.
Il ricorrente può fare valere la violazione del diritto federale e
internazionale (art. 95 lett. a/b LTF), la cui applicazione è di principio
esaminata d'ufficio dal Tribunale federale, tenuto nondimeno conto dell'onere
di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF.
Il diritto estero può invece essere riveduto liberamente soltanto se la causa
non è di natura pecuniaria (art. 96 lett. b LTF). Nelle cause pecuniarie, come
quella in esame, l'applicazione del diritto estero è censurabile soltanto per
arbitrio tramite l'art. 9 Cost. Valgono allora le esigenze di motivazione
accresciute dell'art. 106 cpv. 2 LTF, analoghe a quelle che l'art. 90 cpv. 1
lett. b OG prescriveva per il ricorso di diritto pubblico: il ricorrente deve
sollevare e motivare la censura, spiegando in modo chiaro e dettagliato perché
la sentenza impugnata viola i suoi diritti costituzionali e costituisce
arbitrio (DTF 135 III 670 consid. 1.4 e 1.5; sentenza 4A_122/2011 del 30
gennaio 2012, consid. 1.4).

3.
In un considerando iniziale la Corte cantonale ha stabilito che la procedura di
riconoscimento ed esecuzione è retta dalla convenzione di Lugano del 16
settembre 1988 (CL; RS 0.275.11), a scapito della nuova normativa del 30
ottobre 2007 entrata in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2011 (CLug; RS
0.275.12). Le parti non si curano del diritto transitorio: il ricorrente fonda
i propri ragionamenti sulla CLug senza alcuna spiegazione, mentre l'opponente
annota semplicemente l'incongruenza.
La Corte ticinese ha stabilito correttamente che la regola transitoria
dell'art. 63 cpv. 1 CLug determina l'applicabilità della CL. Le condizioni
dell'eccezione prevista dall'art. 63 cpv. 2 lett. a CLug non sono adempiute,
poiché la decisione 9 dicembre 2010 del Tribunale di Parma è stata emanata
prima dell'entrata in vigore della CLug in Svizzera (DTF 138 III 82 consid.
2.2). È giusta anche l'osservazione dei giudici ticinesi riguardante il
"fraintendimento" commesso nella DTF 137 III 429 consid. 2.1: la data
determinante per l'applicazione dell'art. 63 cpv. 2 lett. a CLug è quella
dell'introduzione dell'azione di merito nello Stato di origine; la disposizione
non considera affatto il momento dell'avvio della procedura di exequatur nello
stato richiesto.

4.
La prima censura tocca l'art. 1 CL, norma che circoscrive il campo di
applicazione convenzionale alla materia civile e commerciale, indipendentemente
dalla natura dell'organo giurisdizionale dello Stato di origine che pronuncia
la decisione.

4.1 La Corte cantonale, come detto, ha attribuito carattere penale alla
sentenza del Tribunale di Parma, con l'eccezione del dispositivo di condanna al
pagamento della provvisionale. Ha osservato che la base legale di tale istituto
è l'art. 539 cpv. 2 del codice di procedura penale italiano (CPP/It). Rinviando
anche a un parere giuridico prodotto dall'opponente i giudici ticinesi hanno
precisato che, a dispetto della denominazione, la provvisionale italiana è una
decisione definitiva di merito per la parte del danno ritenuta certa dal
giudice penale, quindi parziale e anticipata rispetto alla definizione del
danno residuo demandata al giudice civile in forza dell'art. 539 cpv. 1 CPP/It.
Simile condanna al risarcimento parziale del danno subito dalle parti civili -
hanno concluso - attiene pertanto a una pretesa civile, a prescindere dalla
natura del tribunale che si è pronunciato.

4.2 Per il ricorrente il giudizio impugnato è arbitrario laddove afferma che la
sentenza italiana è una decisione di merito limitata alla parte ritenuta certa
del danno. Invece di effettuare un esame completo di merito il Tribunale di
Parma avrebbe infatti rinviato interamente al foro civile l'accertamento del
danno, senza valutarlo nemmeno sommariamente; tant'è che "dagli atti non
risulta alcun accertamento in tal senso". Il ricorrente spiega che, essendo
fondata solo sulla sua responsabilità penale, la sentenza italiana ha "valenza
unicamente sanzionatoria", non "civilista", natura che sarebbe rafforzata
dall'importo e dall'eseguibilità provvisoria della provvisionale. In
definitiva, secondo il ricorrente, l'art. 539 cpv. 2 CPP/It, che presuppone la
prova perlomeno sommaria di una parte del danno, avrebbe ricevuto
un'applicazione "del tutto erronea".
Queste censure sono infondate.

4.3 L'art. 539 cpv. 2 CPP/It stabilisce che "a richiesta della parte civile,
l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una
provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova".
La condanna dell'imputato a risarcire alle vittime costituitesi parti civili la
porzione del danno che appare provata, sebbene pronunciata nell'ambito del
processo penale, è indubbiamente una decisione in materia civile nel senso
dell'art. 1 CL. Il ricorrente non si confronta con l'argomentazione della Corte
ticinese, ripresa da un parere giuridico agli atti, secondo la quale tale
decisione ha carattere "definitivo, ancorché parziale e anticipato".
A ben vedere il ricorrente, più dell'istituto della provvisionale del diritto
processuale italiano come tale, contesta l'uso che ne è stato fatto nei suoi
confronti. Egli lamenta infatti l'applicazione arbitraria dell'art. 539 cpv. 2
CPP/It, per non essersi il Tribunale di Parma premurato di accertare anche solo
sommariamente la parte del danno per la quale si è pronunciato, come impone la
norma. Quest'argomentazione è prima di tutto errata. La sentenza italiana ha
esposto alle pagine da 1383 a 1390 i criteri seguiti per stabilire l'ammontare
della provvisionale: ha spiegato, tra l'altro, che secondo "l'orientamento
consolidato" i responsabili del dissesto devono essere condannati alla
"ricostituzione (integrale) del patrimonio sociale", valutato circa 13.8
miliardi di Euro; che alla quantificazione concreta del danno avrebbe
provveduto il giudice civile valutando tutti gli elementi del caso; e che nella
sede penale "ci si deve accontentare di una condanna generica, seppur sulla
scorta delle direttrici sopra richiamate", per cui va riconosciuta
all'amministrazione straordinaria "una provvisionale di Euro due miliardi, in
quanto (solo in parte) sovrapponibile all'ingente danno patrimoniale
riconosciuto".
Ma soprattutto la tesi del ricorrente procede da un ragionamento di base
errato. Posto che la provvisionale emanata nel processo penale italiano è di
principio una decisione che riguarda la materia civile nel senso dell'art. 1
CL, questa sua natura civile non cambia a seconda che, nel caso concreto, i
fatti determinanti siano stati accertati in modo completo o no, giusto o
sbagliato. Se il giudice dello Stato richiesto si addentrasse in questo campo
(anche, per ipotesi, riguardo a una sentenza in materia civile emessa da un
tribunale della giurisdizione civile) si scontrerebbe con gli art. 29 e 34 CL,
in forza dei quali in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di
un riesame del merito. Sono perciò inammissibili gli argomenti con i quali il
ricorrente, specialmente nell'atto di replica, si propone di dimostrare
l'arbitrarietà materiale della sentenza italiana.

5.
Con la seconda censura il ricorrente ribadisce l'assenza di legittimazione
attiva della B.________Spa nel procedimento di exequatur addotta con il reclamo
cantonale.

5.1 La Corte cantonale ha stabilito che il Tribunale di Parma, con sentenza del
1° ottobre 2005 di omologazione del concordato di sedici società del gruppo
B.________, ha disposto l'assunzione degli obblighi di tali società da parte
della neo-costituita B.________Spa, nonché "l'immediato trasferimento alla
società assuntrice di tutti i beni, i diritti, alcune partecipazioni sociali e
le azioni giudiziarie promosse dal Commissario straordinario spettanti alle
suddette società". Essa ha precisato che la ripresa degli attivi, comprendente
la provvisionale a favore del gruppo B.________ in amministrazione controllata,
esplica effetti anche in Svizzera dopo che il concordato è stato riconosciuto
con sentenza del 24 aprile 2007 della Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale di appello ticinese. L'autorità cantonale ha soggiunto che nel
processo penale il Tribunale di Parma ha negato alla B.________Spa la qualità
di parte civile, per mancanza di una successione a titolo universale, ma ha nel
contempo ritenuto indubbia la successione a titolo particolare secondo l'art.
111 del codice di procedura civile italiano (CPC/It). Essa ha inoltre osservato
che "gli effetti traslativi del concordato" sono stati riconosciuti dalla
stessa ricorrente in un'altra procedura e sono stati confermati sia dal
commissario straordinario C.________, sia da tre pareri giuridici agli atti.
Con queste spiegazioni i giudici ticinesi hanno riconosciuto all'opponente la
qualità di "parte interessata" nel senso dell'art. 31 CL.

5.2 Il ricorrente obietta che la società opponente non è "mai stata formalmente
parte al procedimento penale" e che non vi è stata né successione né cessione
valida, per cui B.________Spa in amministrazione straordinaria "permane
soggetto giuridico indipendente, unico e solo destinatario" dei diritti sanciti
nella sentenza 9 dicembre 2010 del Tribunale di Parma "sino a quando la
procedura fallimentare non sarà conclusa". Afferma inoltre che l'omologazione
del concordato "non è stata oggetto di alcuna decisione di riconoscimento in
Svizzera".

5.3 Legittimata a chiedere l'esecuzione di decisioni estere è la "parte
interessata" (art. 31 CL) ovvero, di regola, colui che è designato quale
creditore nella decisione da eseguire oppure il suo successore in diritto. La
successione è retta dalla legge dello Stato di origine (KROPHOLLER/VON HEIN,
Europäisches Zivilprozessrecht, 9a ed., 2011, n. 15 ad art. 38 del regolamento
[CE] n. 44/2001), quindi dal diritto italiano.
S'è detto che l'applicazione del diritto straniero può essere rivista dal
Tribunale federale solo sotto l'angolo dell'arbitrio e che la motivazione del
ricorso sottostà perciò a esigenze accresciute (cfr. consid. 2). Il ricorrente
non si premura di motivare le proprie censure in tale senso. Egli ribadisce
acriticamente le tesi fatte valere davanti all'istanza cantonale: nega che
l'opponente sia succeduta alle società del gruppo B.________ citando un
passaggio dell'ordinanza 24/25 ottobre 2006 del Tribunale di Parma riguardante
la successione universale, mentre la Corte ticinese ha considerato che tale
ordinanza ha ammesso la successione particolare in forza dell'art. 111 CPC/It e
ha confermato "gli effetti traslativi del concordato" sulla base di altri
elementi dei quali il ricorrente non si cura; afferma che l'omologazione del
concordato italiano non è stata riconosciuta in Svizzera ignorando il passaggio
della sentenza impugnata secondo cui il riconoscimento è stato pronunciato il
24 aprile 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello
ticinese; e così via.
Un'argomentazione del genere, nella quale non vi è traccia di applicazione
arbitraria del diritto italiano, né di violazione di altri diritti
costituzionali, è inammissibile.

6.
Al termine delle allegazioni riguardanti la legittimazione e in un capitolo a
sé il ricorrente invoca l'art. 49 CLug e sostiene che il giudizio italiano non
può essere riconosciuto né eseguito "sia per il suo carattere provvisionale
(quindi per definizione provvisorio) sia per il fatto di essere stato oggetto
di appello"; aggiunge che, oltre a essere una sanzione di natura penale, esso
costituisce "una vera e propria pena convenzionale (...) fissata
indipendentemente dall'accertamento del danno" e dipendente "unicamente dalla
posizione soggettiva degli accusati, analogamente a quanto accade in occasione
di una pena convenzionale la quale è dovuta in virtù dell'inesecuzione
contrattuale del debitore e non del debito ad esso ascrivibile".

6.1 Il gravame è inammissibile nella misura in cui il ricorrente pretende che
l'appello sospenda l'esecuzione della provvisionale. Nella sentenza impugnata
si legge che la condanna al pagamento di una provvisionale è "immediatamente
esecutiva" in forza dell'art. 540 CPP/It e che il ricorrente non ha dimostrato
che la Corte d'appello di Bologna abbia concesso la sospensione giusta l'art.
600 cpv. 3 CPP/It. Il ricorso non sostanzia l'applicazione arbitraria di queste
norme del diritto italiano; anzi, ignora la motivazione incentrata sull'art.
600 cpv. 3 CPP/It, pur ammettendo, in replica, che "secondo l'ordinamento
italiano la decisione no. 809/2010 del 9 dicembre 2010 del Tribunale di Parma è
provvisoriamente esecutiva".

6.2 L'argomento tratto dall'art. 49 CLug - recte 43 CL - è manifestamente
infondato. La Corte ticinese ha osservato con ragione che la norma regge
tutt'altra fattispecie, ossia l'esecuzione delle decisioni che obbligano il
destinatario a compiere un'azione e lo condannano a pagare una somma di denaro
(una "penale") qualora non lo facesse (KROPHOLLER/VON HEIN, op. cit., n. 1 ad
art. 49).
Della natura civile, di merito e definitiva della provvisionale del diritto
italiano s'é già detto (consid. 4).

7.
Davanti all'istanza cantonale il ricorrente si è prevalso anche del difetto di
autenticità della decisione italiana prodotta dalla controparte. La Corte
ticinese ha respinto l'argomento rilevando che l'art. 46 cpv. 1 CL esige solo
la produzione di una "spedizione che presenti tutte le formalità necessarie
alla sua autenticità" secondo il diritto dello Stato d'origine, senza che
occorrano legalizzazioni particolari. Ha poi accertato che l'esemplare della
sentenza prodotto dall'opponente - il documento A - costituisce "valido titolo
di esecuzione" nel senso dell'art. 475 cpv. 3 CPC/It, poiché sull'ultima pagina
il Tribunale di Parma ha apposto, con firma del funzionario giudiziario, la
formula esecutiva prevista dall'art. 475 CPC/It, l'attestazione di copia
conforme nonché i propri sigilli.

7.1 Il ricorrente richiama gli art. 53 e 54 CLug, che corrispondono agli art.
46 e 47 CL, e afferma che il documento A "non è mai stato prodotto nella
presente procedura né è mai stato chiesto il richiamo dell'incarto parallelo
no. SO.2011.5088 in cui, a dire della decisione in esame, sarebbe stato
prodotto". Aggiunge che nessuna copia autentica della decisione munita della
formula esecutiva è agli atti.

7.2 La censura è temeraria perché, come ha stabilito l'autorità cantonale, una
copia della decisione 9 dicembre 2010 del Tribunale di Parma è agli atti come
documento A, è stata prodotta dall'opponente con l'istanza di sequestro e di
esecuzione del 24 novembre 2011 ed è munita sia della dichiarazione di
esecutività "relativamente al pagamento della provvisionale dell'importo di
euro di due miliardi a favore delle parti civili rappresentate dal dott.
C.________", sia dell'attestazione di autenticità, sottoscritte entrambe dal
funzionario giudiziario il 31 marzo 2011.

8.
Le ultime critiche riguardano il contrasto con l'ordine pubblico svizzero quale
motivo di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze estere
(art. 27 no. 1 e 34 cpv. 2 CL). Anch'esse sono infondate.

8.1 Riferendosi abbondantemente a giurisprudenza e dottrina la Corte ticinese
ha definito la portata piuttosto limitata della riserva di ordine pubblico
nell'ambito del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze di tribunali
esteri e ne ha definiti i requisiti sotto il profilo procedurale e materiale.
Sul primo aspetto essa ha ritenuto che, posti il divieto di riesame del merito
e il carattere eccezionale della riserva, "la sentenza italiana non può di
certo essere ritenuta manifestamente arbitraria o abusiva e nemmeno
confiscatoria o punitiva", dal momento che la provvisionale è stata pronunciata
in applicazione dell'art. 539 cpv. 2 CPP/It per la parte del danno ritenuta
"sufficientemente liquida in sede penale", che costituisce solo una parte del
danno patrimoniale ingente causato dal dissesto societario. Tanto più che la
facoltà del giudice penale di statuire parzialmente sulle pretese civili non è
sconosciuta in Svizzera. Passando all'equità procedurale del procedimento i
giudici ticinesi hanno premesso che le motivazioni del reclamo sono poco
precise e comprensibili, per poi concludere che il ricorrente è comunque sempre
stato assistito da avvocati, non eccepisce di non essersi potuto esprimere
sulla responsabilità civile e ha ricevuto una motivazione succinta ma
sufficiente anche sull'importo della condanna di pagamento, che parrebbe del
resto non essere stato contestato con l'appello.

8.2 Il ricorrente adduce la "violazione dei principi giuridici essenziali
dell'ordinamento giuridico svizzero tali da rendere urtante un eventuale
riconoscimento della decisione in esame" e da ledere il diritto al processo
equo istituito dall'art. 6 n. 1 CEDU e il divieto dell'arbitrio dell'art. 9
Cost. Il Tribunale di Parma, avendo rinviato al foro civile la determinazione
del danno, impossibile nell'ambito del processo penale, non avrebbe effettuato
alcun esame in fatto e diritto né dato motivazioni sull'entità del risarcimento
oggetto della provvisionale. Il ricorrente aggiunge che in Svizzera non vi sono
istituti analoghi alla provvisionale italiana, la quale, visto anche l'importo
della condanna, è provvedimento "ad personam" e confiscatorio.

8.3 Sulla definizione della nozione di ordine pubblico e sulla portata
eccezionale che la riserva ha nell'ambito del riconoscimento e dell'esecuzione
delle sentenze straniere si può rinviare all'esauriente esposizione della
sentenza impugnata. Le critiche che il ricorrente le muove contro non
necessitano di altri approfondimenti. Fatta l'enunciazione dei principi, sotto
il profilo materiale egli si limita infatti a ripetere gli argomenti proposti
inizialmente per negare il carattere civile alla sentenza italiana, in
particolare quello dell'assenza di accertamenti sull'entità del danno. Tali
argomenti sono stati dichiarati infondati nel considerando 4; basti aggiungere
che l'enormità delle cifre in gioco non influisce sull'applicazione del
diritto.
Nel medesimo considerando è stata riassunta anche la motivazione del Tribunale
di Parma concernente la quantificazione del danno della provvisionale (consid.
4.3); motivazione che, sebbene stringata, priva d'acchito di fondamento la
censura formale proposta nel ricorso a tale proposito.

8.4 Quanto all'analogia con il diritto federale, il ricorrente medesimo ammette
che di principio anche il giudice penale svizzero può "statuire parzialmente
sulle pretese civili" (replica n. 15 a pag. 10). Egli precisa invero la censura
spiegando che il diritto svizzero esclude di "condannare ad un risarcimento
provvisorio prim'ancora di una precisa quantifica del danno e delle colpe", ma
così facendo ricade nel tema dell'accertamento del danno, del quale s'è detto.
Ad ogni modo, istituti analoghi alla provvisionale italiana non sono affatto
sconosciuti nel diritto svizzero. A determinate condizioni l'art. 126 cpv. 3
CPP consente al giudice penale di pronunciarsi solo sul principio del
fondamento delle pretese civili e di rinviare per il resto al foro civile;
oppure di emanare una decisione parziale limitata a talune delle pretese di
risarcimento dell'accusatore privato (JEANDIN/MATZ, in: Code de procédure
pénale suisse, 2011, n. 30 ad art. 126 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, in: Codice
svizzero di procedura penale [CPP], Commentario, 2010, n. 21 ad art. 126 CPP).
Non è necessario chiarire se, come ha ritenuto la Corte cantonale, l'art. 126
cpv. 3 CPP permetta anche l'emanazione di una decisione limitata alla parte del
danno ritenuta certa dal giudice penale, come ha fatto il Tribunale di Parma.
Tale facoltà era però ammessa, ad esempio, dal codice di procedura penale
ticinese prima dell'entrata in vigore della normativa federale (art. 220 cpv. 2
vCPP/TI).

9.
Ne viene che la decisione impugnata non lede né il diritto federale né quello
internazionale. Essa resiste pure alla censura di applicazione arbitraria del
diritto italiano, nella misura in cui il ricorrente la motiva.
Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso, nella misura in cui è inammissibile, è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 20'000.-- sono poste a carico del ricorrente, il
quale rifonderà fr. 22'000.-- all'opponente per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione alle parti e alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Losanna, 4 marzo 2013

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Hurni