Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.376/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_376/2012

Sentenza del 10 settembre 2012
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. Nicola Urbani,
opponente.

Oggetto
espulsione,

ricorso contro la sentenza emanata l'11 giugno 2012 dalla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che con decisione 7 maggio 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha
segnatamente ordinato ad A.________, con la comminatoria dell'art. 292 CP, di
mettere a disposizione di B.________ la casa monofamiliare sita sul mappale xxx
RFD di Lugano-Viganello;
che con sentenza 11 giugno 2012 la II Camera civile del Tribunale di appello
del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per carenza di motivazione, un
appello inoltrato da A.________ e ha confermato la decisione del giudice di
prime cure;
che con scritto 20 giugno 2012 A.________ ha dichiarato di ricorrere con
domanda di effetto sospensivo contro la decisione di appello e indica di non
aver potuto prendere in locazione un appartamento in ragione dei precetti
esecutivi a suo carico, di non disporre di nessuna altra possibilità di
alloggio, di voler risparmiare alla figlia liceale lo stress psicologico di uno
sfratto e a lei stessa le spese di magazzinaggio dei suoi mobili con un
conseguente peggioramento della sua situazione finanziaria;
che la Presidente della Corte adita ha respinto con decreto del 28 giugno 2012
la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame e che il 3
agosto 2012 ella ha pure respinto un'istanza di revisione/riconsiderazione di
tale decreto;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare
perché l'atto impugnato viola il diritto, ragione per cui, pena
l'inammissibilità del gravame, il ricorrente deve confrontarsi almeno
brevemente con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 134 II 244 consid.
2.1);
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti nell'atto di ricorso del 20 giugno 2012 la ricorrente non prende in
alcun modo posizione sul rimprovero, posto a fondamento della sentenza
impugnata, di una carente motivazione dell'appello;
che la situazione non muta anche qualora si consideri l'argomentazione
contenuta nella predetta istanza di revisione/riconsiderazione - pervenuta a
questo Tribunale prima dello scadere del termine di ricorso - come un
complemento ricorsuale, atteso che in tale domanda la ricorrente si limita ad
allegare una serie di fatti concernenti il rapporto intrattenuto con il suo
precedente patrocinatore e il comportamento dell'opponente;
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo
sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte
nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 10 settembre 2012

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti