Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.345/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_345/2012

Sentenza del 10 settembre 2012
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. Roberto A. Keller,
opponente.

Oggetto
diritto di compera,

ricorso contro la sentenza emanata l'8 maggio 2012 dalla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che il Pretore del distretto di Lugano ha condannato, con decisione 8 agosto
2011, la A.________ SA a pagare a B.________ fr. 33'650.95 per pretese connesse
a un diritto di compera;
che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha
respinto, con sentenza 8 maggio 2012, un appello della A.________ SA nella
misura in cui è ricevibile;
che secondo i considerandi della sentenza impugnata l'intero appello risulta
invero irricevibile in ragione della sua insufficiente motivazione;
che i Giudici cantonali hanno pure considerato inammissibile per carente
motivazione la domanda di indennità per ritardata giustizia (non quantificata e
proposta senza elementi di fatto a suo sostegno), l'appellante non avendo
segnatamente nemmeno preteso di aver sollecitato il Pretore a proseguire la
causa;
che con ricorso dell'11 giugno 2012 la A.________ SA postula l'annullamento
delle sentenze di prima e seconda istanza e il riconoscimento di un'indennità
per ritardata giustizia di fr. 2'000.--;
che la ricorrente lamenta "il granchio preso dal giudice di prima istanza"
riscontrabile con una semplice occhiata al giudizio pretorile e indica che il
Pretore "ha fatto durare la vertenza addirittura 6 anni", nonostante i
solleciti del suo legale e un'interpellanza in Gran Consiglio;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso - la quale non
può limitarsi a rinviare agli atti della procedura cantonale (DTF 133 II 396
consid. 3.2) - occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto;
che l'insorgente deve quindi confrontarsi almeno brevemente con i considerandi
della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244
consid. 2.1);
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti la ricorrente si prevale di argomenti concernenti il merito del
litigio, ma non spende una parola per spiegare per quale ragione il contenuto
del suo appello e la domanda di un'indennità per ritardata giustizia sarebbero
stati, contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione
impugnata, conformi alle esigenze di motivazione previste dal CPC per tali
rimedi;
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo
sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte
nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 10 settembre 2012

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti