Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.342/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_342/2012

Sentenza del 31 gennaio 2013
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________ SA, (precedentemente B.________ SA),
patrocinata dall'avv. Giorgio Foppa,
ricorrente,

contro

C.________,
patrocinata dall'avv. dott. Massimo Macconi,
opponente.

Oggetto
mandato; responsabilità della banca,

ricorso contro la sentenza emanata il 9 maggio 2012 dalla II Camera civile del
Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 29 ottobre 2004 la C.________, Vaduz, ha ordinato per telefax alla
D.________ SA, succursale di Lugano, di sottoscrivere per conto suo quattro
fondi d'investimento del valore di USD 500'000.-- l'uno, tra i quali
E.________. Il 26 novembre 2004 sono stati accreditati alla succursale
zurighese della banca USD 500'000.-- in relazione con la mancata sottoscrizione
del suddetto fondo. Il 21 aprile 2005 la somma, maggiorata degli interessi, è
stata stornata alla cliente, la quale ha per finire potuto sottoscrivere una
quota di USD 500'000.-- di E.________ il 1° novembre 2005.

B.
Il 3 maggio 2006 la C.________ ha avviato un'azione davanti alla Pretura del
distretto di Lugano, sezione 1, contro la banca, che nel frattempo aveva mutato
la ragione sociale in B.________ SA. L'attrice, che rendeva la convenuta
responsabile della mancata sottoscrizione di E.________ e del ritardo nella
comunicazione dell'inesecuzione dell'ordine, pretendeva il risarcimento del
mancato guadagno in relazione con l'aumento del valore del fondo intervenuto
tra i mesi di novembre 2004 e aprile 2005, nonché la rifusione delle spese di
patrocinio pre-processuale; quantificava tali pretese rispettivamente in fr.
116'705.--, convertiti in USD 94'054.-- in sede di conclusioni, e in fr.
5'965.--.

Il Pretore ha respinto l'azione con giudizio del 12 febbraio 2010. La II Camera
civile del Tribunale di appello ticinese, adita dall'attrice, ha riformato la
decisione di primo grado con sentenza del 9 maggio 2012: in accoglimento
parziale della petizione ha condannato la convenuta a pagare all'attrice "US$
94'054.-- (pari a fr. 110'740.-- ) oltre interessi al 5 % dal 21 aprile 2005".

C.
Attivi e passivi della B.________ SA sono stati ripresi per fusione dalla
A.________ SA la quale insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in
materia civile dell'8 giugno 2012, chiedendo l'annullamento della sentenza
cantonale e la reiezione della petizione.

L'attrice propone di respingere il ricorso, ma chiede che il dispositivo della
sentenza impugnata sia rettificato con l'inserimento della A.________ SA al
posto della B.________ SA quale parte convenuta e condannata.
L'autorità cantonale non ha preso posizione.

Diritto:

1.
Il ricorso è di per sé ammissibile: è presentato dalla parte soccombente nella
sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF)
ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso
dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile
(art. 72 cpv. 1 LTF) con valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74
cpv. 1 lett. b LTF).

2.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale
(art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e
motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce
all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), considera di
regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 134 III 102
consid. 1.1). Le esigenze sono più severe quando è fatta valere la violazione
di diritti fondamentali: in questo caso l'art. 106 cpv. 2 LTF esige una
motivazione puntuale e precisa, analoga a quella che l'art. 90 cpv. 1 lett. b
OG prescriveva per il ricorso di diritto pubblico (DTF 136 I 65 consid. 1.3.1;
134 II 244 consid. 2.2; 130 I 258 consid. 1.3). Il rinvio agli atti della
procedura cantonale non è ammesso (DTF 133 II 396 consid. 3.2).

Di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF). Può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione
del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art.
105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata
può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente
inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 268 consid. 1.2; 133 II 249 consid.
1.2.2 pag. 252) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle
esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5 pag. 314).
Deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati e
precisare in cosa consiste la violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Siccome
il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo
dell'apprezzamento delle prove (o dell'accertamento dei fatti in genere), chi
invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ha ignorato il
senso e la portata di un mezzo di prova preciso, ha omesso senza ragioni valide
di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito
della lite, oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto
con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 58
consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 129 I 8 consid. 2.1).

3.
La Corte cantonale ha premesso che il processo è retto dal vecchio codice di
procedura civile ticinese e che alla controversia è applicabile il diritto
svizzero; in particolare, visto che tra le parti vigeva "un contratto di
commissione innestato nel preesistente contratto di conto corrente e deposito",
le regole sulla responsabilità del mandatario secondo l'art. 398 CO, che
presuppone l'adempimento di quattro condizioni cumulative: la violazione del
contratto, il danno, il nesso causale adeguato e la colpa, quest'ultima
presunta.

I giudici ticinesi hanno in seguito stabilito che la mancata sottoscrizione del
fondo è da ricondurre a due violazioni del contratto commesse dalla convenuta.
In un primo tempo essa non aveva prestato sufficiente attenzione
all'indicazione della cliente secondo cui "tutti i fondi sono in attesa di
questa sottoscrizione per il dealing del 1° novembre", dalla quale avrebbe
potuto dedurre che la società di gestione del fondo era informata e aveva già
acconsentito all'investimento. Disattenzione che è attestata anche dall'assenza
di indicazioni destinate agli amministratori dei fondi concernenti la cliente
per la quale la banca stava operando. In seguito, sempre secondo la Corte
cantonale, la banca non aveva tenuto conto delle istruzioni del consulente
esterno dell'attrice, il quale, informato del rifiuto, le aveva assicurato che
l'amministratore del fondo "aveva già ed avrebbe ancora accettato
l'investimento dell'attrice" e l'aveva di conseguenza invitata a riferire anche
a lui tale circostanza. In definitiva, ha concluso su questo punto l'autorità
cantonale, scostandosi dal giudizio del Pretore, "secondo il corso ordinario
della vita" si deve ritenere che l'investimento non fosse andato in porto
perché la convenuta, "disattendendo le istruzioni del consulente esterno
dell'attrice, o non aveva provveduto a contattare nuovamente l'amministratore
del fondo oppure non gli aveva a quel momento indicato che stava operando per
conto dell'attrice".
Ammessa la responsabilità sulla base dei predetti fatti, la convenuta è stata
condannata a risarcire il mancato guadagno dell'attrice risultante dall'aumento
del valore del fondo d'investimento tra inizio novembre 2004 e fine aprile
2005, quantificato in USD 94'054.--, pari a fr. 110'740.--. Non le è invece
stato riconosciuto l'importo di fr. 5'965.-- relativo alle spese
pre-processuali, perché su questo punto l'appello, non motivato, è stato
dichiarato irricevibile in applicazione dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI.

4.
L'atto di ricorso si presenta come un lungo esposto a ruota libera del punto di
vista della convenuta, a cominciare dal riassunto iniziale delle varie fasi
della vicenda giudiziaria, nel quale i fatti sono frammisti a commenti e
critiche dell'operato delle due istanze cantonali. Più avanti, nell'affrontare
la motivazione della sentenza impugnata, la convenuta non dice se intende
prevalersi della violazione del diritto (art. 95 LTF) oppure dell'accertamento
inesatto dei fatti (art. 97 LTF). Le sue contestazioni riguardano però
indubbiamente i fatti. In sostanza essa ritiene di avere agito in buona fede,
senza violare ordini del cliente, e sostiene che l'investimento litigioso non
era stato accettato per motivi indipendenti dal suo comportamento,
verosimilmente perché i gestori del fondo avevano avuto un ripensamento,
nonostante le assicurazioni date in un primo tempo. La convenuta, tuttavia,
invece di contestare in modo mirato gli accertamenti di fatto del giudizio
impugnato e dimostrarne l'arbitrio nel modo richiesto dalla giurisprudenza, si
diffonde in una discussione di tipo appellatorio, nella quale riprende e
interpreta a suo modo le diverse testimonianze raccolte, opponendo in
definitiva la propria versione dei fatti a quella della Corte cantonale. In
questa discussione coinvolge perfino aspetti della controversia che i giudici
d'appello hanno espressamente omesso di esaminare (il rimprovero di ritardo
nell'informazione data al cliente).

Censure contro gli accertamenti di fatto motivate in questo modo non adempiono
i requisiti posti dagli art. 97 cpv. 1 e 106 cpv. 2 LTF, ciò che obietta con
ragione anche l'attrice nella risposta al ricorso; esse sono inammissibili
(cfr. consid. 2).

5.
Il ricorso non contiene argomentazioni di diritto. Si potrebbe tutt'al più
concedere che la ricorrente, laddove scrive che "non appare alcuna negligenza a
carico della banca" (pag. 11 n. 10), lamenti implicitamente una lesione
dell'art. 398 CO, che definisce la responsabilità del mandatario. La censura
sarebbe comunque infondata, perché gli accertamenti contenuti nella sentenza
cantonale - che, non essendo stati contestati validamente, sono vincolanti per
il Tribunale federale - attestano la violazione del contratto da parte della
banca, la quale non è riuscita a fornire la prova liberatoria dell'assenza di
colpa. La Corte cantonale ha pertanto applicato correttamente il diritto.

La critica conclusiva, secondo la quale l'attrice non avrebbe allegato
correttamente il danno e il nesso causale, è d'acchito inammissibile, dal
momento che riguarda un aspetto della lite che, come scrive la convenuta
medesima, non è stato esaminato dalla Corte ticinese (le conseguenze del
ritardo d'informazione).

6.
Ne viene che il ricorso, nella limitata misura in cui è ammissibile, è
infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68
cpv. 1 LTF).

Aggiungasi, infine, che il Tribunale federale può modificare il dispositivo di
una sentenza cantonale soltanto se accoglie, anche solo parzialmente, un
ricorso, per cui non può dare seguito alla richiesta di rettifica dell'attrice
intesa a dare atto del cambiamento societario della parte convenuta (gli
effetti della fusione potranno comunque essere considerati nell'ambito
dell'esecuzione del giudizio).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente, la
quale rifonderà all'opponente fr. 6'000.-- a titolo di ripetibili per la
procedura innanzi al Tribunale federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 31 gennaio 2013

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti