Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.341/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_341/2012

Sentenza del 18 febbraio 2013
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Niquille,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________SA,
patrocinata dall'avv. Marco Cereghetti,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. Claudio Codoni,
opponente.

Oggetto
contratto di lavoro; salario durante le vacanze,

ricorso contro la sentenza emanata il 7 maggio 2012 dalla II Camera civile del
Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.a B.________ è stato alle dipendenze della A.________SA quale perito di
automobili e natanti dal 1° giugno 2001 al 31 ottobre 2003. Dal 1° novembre
2003 al 20 dicembre 2003 ha avuto lo statuto di mandatario indipendente della
sua ex datrice di lavoro.
A.b Con petizione 8 novembre 2004 B.________ ha convenuto in giudizio innanzi
al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna la A.________SA, chiedendo
che quest'ultima sia obbligata a versargli fr. 106'997.60, ridotti in sede di
conclusioni a fr. 95'743.35. Il Pretore ha accolto la petizione con pronuncia
11 marzo 2010 limitatamente a fr. 43'377.55 (di cui fr. 21'221.75 a titolo di
indennità per vacanze).

B.
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto,
con sentenza 7 maggio 2012, l'appello della convenuta. La Corte cantonale ha
ritenuto che in concreto non è stato concluso un valido accordo in virtù del
quale il salario corrisposto avrebbe compensato le vacanze e che non è nemmeno
possibile rimproverare all'attore un abuso di diritto per essersi unicamente
prevalso nella presente causa delle carenze di un eventuale accordo concernente
la retribuzione delle vacanze.

C.
Con atto dell'8 giugno 2012, che racchiude un ricorso in materia civile e - in
via subordinata - un ricorso sussidiario in materia costituzionale, la
A.________SA postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame,
la reiezione della petizione con riferimento al predetto importo riconosciuto
quale indennità per vacanze e la conseguente modifica degli oneri processuali e
delle ripetibili fissati nella sede cantonale. Lamenta un accertamento
incompleto dei fatti, perché la Corte cantonale non ha stabilito che le parti
avevano convenuto che la rimunerazione del lavoratore includeva un'indennità
per le vacanze, e ritiene che l'attore sia incorso in abuso di diritto facendo
valere solo dopo la fine del rapporto di lavoro la nullità dell'asserito
accordo, impedendole così di tutelare i suoi interessi.

La Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso con
decreto 3 luglio 2012.

Con riposta 12 luglio 2012 B.________ propone la reiezione del ricorso.

Diritto:

1.
La tempestiva (art. 100 cpv. 1 LTF) impugnativa è stata proposta dalla parte
soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una
decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso dall'autorità di ultima
istanza del Cantone Ticino (art. 75 LTF) in una causa civile in materia di
diritto del lavoro. Il valore litigioso supera la soglia di fr. 15'000.--
prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF. La via del ricorso in materia civile
è pertanto aperta. In queste circostanze, vista la proponibilità del predetto
rimedio di diritto, il ricorso sussidiario in materia costituzionale si rivela
di primo acchito inammissibile (DTF 133 III 545 consid. 5 pag. 552).
L'argomentazione posta a fondamento di tale impugnativa sarà tuttavia esaminata
nella trattazione del ricorso in materia civile.

2.
2.1 La ricorrente lamenta un accertamento incompleto dei fatti ai sensi
dell'art. 105 cpv. 2 LTF, perché la Corte cantonale non ha esaminato come è
nato l'accordo con cui le parti avrebbero convenuto che il salario contenesse
pure un'indennità per le vacanze.

2.2 Giusta l'art. 329d cpv. 1 CO il datore di lavoro deve pagare al lavoratore
il salario completo per la durata delle vacanze. A tale disposto non può essere
derogato a svantaggio del lavoratore, pena la nullità dell'accordo (art. 362
CO). La norma assolutamente imperativa (art. 361 CO) contenuta nell'art. 329d
cpv. 2 CO prevede poi che, finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non
possono essere compensate con denaro o altre prestazioni. In ragione delle
difficoltà, segnatamente riscontrabili nei rapporti di lavoro a tempo parziale,
di attuare il divieto della compensazione in denaro delle vacanze, la
giurisprudenza ha eccezionalmente ammesso tale possibilità. Presupposto per una
tale eccezione è, oltre alla necessità oggettiva causata da un'attività
irregolare, che dal contratto di lavoro e dal periodico conteggio la parte del
salario che viene versata quale compensazione per le vacanze risulti in modo
chiaro (DTF 129 III 493 consid. 3.2).
Nella fattispecie la ricorrente non contesta l'accertamento contenuto nella
sentenza impugnata secondo cui dai conteggi paga non risulta quale quota o
percentuale del salario versato all'attore sarebbe stato destinato alla
rimunerazione delle vacanze. Ne discende che le condizioni formali richieste
dalla giurisprudenza per ritenere valida una deroga a quanto disposto dall'art.
329d CO non sarebbero realizzate in concreto. Così stando le cose, la Corte
cantonale ben poteva lasciare indecisa la questione di sapere se le parti
avessero effettivamente concluso un accordo nel senso preteso dalla ricorrente,
atteso che lo stesso si sarebbe in ogni caso rivelato inefficace.

3.
3.1 La ricorrente ritiene poi che l'attore sia incorso in un abuso di diritto
per essersi unicamente prevalso dopo la fine del rapporto di lavoro della
nullità del - preteso - accordo, impedendole così di tempestivamente cambiare
il sistema di retribuzione, "indicando perlomeno sulle buste paga quale quota
di salario compensava la remunerazione per le vacanze". Essa sostiene poi che
la Corte cantonale avrebbe addirittura violato il suo diritto di essere
sentita, "perché la questione della buona fede nemmeno è stata analizzata".

3.2 Occorre innanzi tutto rilevare che la Corte cantonale dedica quasi una
pagina del giudizio impugnato all'esame del rimprovero mosso dalla convenuta
all'attore di aver agito abusivamente. Ne segue che la censura attinente a una
pretesa violazione del diritto di essere sentita è del tutto inconferente. Per
il resto giova aggiungere che, in base alla costante giurisprudenza, solo se
sussistono ulteriori circostanze particolari un abuso di diritto può essere
riconosciuto nella contraddizione sgorgante dal fatto che una parte abbia
dapprima acconsentito ad un accordo per poi successivamente prevalersi
dell'inefficacia della pattuizione prevista dal diritto imperativo; la
soluzione contraria avrebbe infatti per conseguenza di privare, mediante
l'applicazione dell'art. 2 cpv. 2 CC, il lavoratore della protezione offertagli
dal diritto imperativo. Il semplice fatto di lasciar trascorrere del tempo,
agendo però nel termine di prescrizione, non connota un abuso, salvo il caso in
cui il ritardo cagioni in maniera riconoscibile degli inconvenienti al
debitore, come la difficoltà di stabilire l'ammontare del credito o se procura
all'avente diritto un vantaggio ingiustificato (DTF 129 III 493 consid. 5.1 e
rinvii; DTF 110 II 273 consid. 2).

Ora, come rettamente indicato nella sentenza impugnata, tali circostanze
particolari non risultano in concreto. Nemmeno la ricorrente pretende che il
lavoratore abbia avuto conoscenza del suddetto vizio di forma che inficia il -
preteso - accordo prima dell'inoltro della causa in esame. Essa pare poi
ignorare che il predetto requisito di forma ha, da un lato, lo scopo di evitare
difficoltà probatorie e, dall'altro, di fungere da avvertimento per il
lavoratore, che dev'essere cosciente a cosa rinuncia per impedirgli così di
impegnarsi alla leggera (sentenza 4A_172/2012 del 22 agosto 2012 consid. 6.3).

4.
Da quanto precede discende che il ricorso sussidiario in materia costituzionale
risulta inammissibile, mentre quello in materia civile si rivela manifestamente
infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono
la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente, la
quale rifonderà all'opponente fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la
procedura innanzi al Tribunale federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 18 febbraio 2013

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti