Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.335/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_335/2012

Sentenza del 30 gennaio 2013
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Kolly,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dagli avv.ti Stefano Pizzola e
Valentina Vigezzi Colombo,
ricorrente,

contro

1. B.________,
2. C.________,
entrambi patrocinati dall'avv. dott. Goran Mazzuchelli,
opponenti.

Oggetto
arbitrato internazionale,

ricorso contro il lodo arbitrale emanato il 4 maggio 2012 dall'arbitro unico.

Fatti:

A.
A.a A.________, C.________ e B.________ hanno acquistato la D.________ SA per
investire nel settore minerario. Essi avevano pure convenuto di corrispondere
degli apporti proporzionali alle loro quote azionarie per permettere alla
predetta società di sottoscrivere un ingente numero di azioni della società
E.________. C.________ e B.________ hanno quindi versato alla D.________ SA
complessivamente lire sterline 2'099'206.80, mentre A.________ non ha
rispettato l'impegno di conferire lire sterline 1'947'503 e 3'020'000 azioni
della società E.________, affermando che il suo apporto sarebbe invece avvenuto
in forma di capitalizzazione di spese da lui già sostenute, goodwill e
know-how.

Il 28 febbraio 2008 A.________ ha sottoscritto un contratto con la D.________
SA nel senso che questa avrebbe anticipato il pagamento del suo apporto
procurandosi un finanziamento dalla Banca F.________ che egli avrebbe
rimborsato entro il 31 maggio 2008. Il 29 febbraio 2008 la D.________ SA ha
acquistato azioni di E.________ per complessive lire sterline 2'554'350.13.
A.________ non ha versato entro il termine stabilito a D.________ SA l'importo
di lire sterline 1'947'503 concessogli in prestito. Nell'autunno 2008 la Banca
F.________ ha dapprima realizzato i beni in pegno riconducibili a A.________ e
poi il 26 gennaio 2010 le azioni E.________ che aveva ricevuto in pegno per il
citato finanziamento, ricavandone solo lire sterline 70'450.
A.b B.________ e C.________ hanno incoato una procedura arbitrale, retta dal
Regolamento svizzero d'arbitrato internazionale delle Camere di commercio, nei
confronti di A.________, chiedendo che quest'ultimo sia condannato al pagamento
di una serie di importi di denaro a titolo di risarcimento danni. Con decisione
del 1° dicembre 2011 l'arbitro unico ha ritenuto di non procedere all'audizione
tramite un tribunale statale del teste G.________, che non si era presentato, e
di non ordinare l'allestimento di una "perizia in merito al valore degli
apporti del convenuto". Con lodo del 4 maggio 2012 l'arbitro unico, dopo aver
respinto una domanda di riapertura dell'istruttoria concernente le due predette
prove, ha condannato A.________ a versare a C.________ lire sterline 824'236.93
e a B.________ lire sterline 412'118.46 a titolo di risarcimento pro quota del
danno patito da D.________ SA, oltre interessi. Ha pure condannato il convenuto
al risarcimento delle spese per le procedure giudiziarie ed esecutive sostenute
dagli attori e ha altresì posto i costi del procedimento arbitrale a suo
carico. L'arbitro ha ritenuto che A.________ non ha adempiuto i suoi obblighi
contrattuali e ha così causato agli attori un danno derivante dal mancato
conferimento del suo apporto (in contanti e in azioni E.________) e dalla
vendita forzata delle azioni E.________ da parte della creditrice pignoratizia
Banca F.________.

B.
Con ricorso in materia civile del 6 giugno 2012 A.________ postula, previo
conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento del lodo
arbitrale. Rimprovera all'arbitro unico di aver violato il suo diritto di
essere sentito garantito dall'art. 190 cpv. 2 lett. d LDIP per non aver assunto
il predetto teste tramite il tribunale statale del luogo di sede del tribunale
arbitrale (art. 184 cpv. 1 LDIP) e per non aver ordinato l'espletamento della
domandata perizia.

Con risposta 18 giugno 2012 B.________ e C.________ propongono la reiezione
dell'impugnativa.

La Presidente della Corte adita ha respinto con decreto 3 luglio 2012 la
domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.

Diritto:

1.
1.1 L'art. 77 cpv. 1 LTF ammette il ricorso in materia civile contro le
decisioni arbitrali alle condizioni poste dagli art. da 190 a 192 della legge
federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP). Questa
legge è applicabile perché la sede dell'arbitrato è Lugano e la parte attrice,
al momento della stipulazione del patto di arbitrato, non aveva domicilio in
Svizzera né vi dimorava abitualmente (art. 176 cpv. 1 LDIP).

1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro la
decisione finale dell'arbitro unico (art. 90 LTF) in una causa civile (art. 72
cpv. 1 LTF). Il ricorrente, soccombente nella procedura arbitrale, ha il
diritto di ricorrere (art. 76 cpv. 1 LTF).

1.3 I motivi di ricorso in materia di arbitrato internazionale sono enumerati
esaustivamente all'art. 192 cpv. 2 LDIP. Il Tribunale federale esamina soltanto
le censure che il ricorrente propone e motiva (art. 77 cpv. 3 LTF). La
motivazione sottostà alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, analoghe a quelle
che vigevano per il ricorso di diritto pubblico; sotto questo profilo l'entrata
in vigore della LTF nulla ha mutato (DTF 134 III 186 consid. 5). Il ricorrente
deve perciò indicare chiaramente le norme di diritto che ritiene violate e
precisare in cosa consista la violazione (DTF 128 III 50 consid. 1c).

2.
Il diritto di essere sentito, garantito dagli art. 182 cpv. 3 e 190 cpv. 2
lett. d LDIP ha, ad eccezione dell'obbligo di motivazione della decisione, il
medesimo contenuto del diritto costituzionale garantito dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (DTF 130 III 35 consid. 5: 128 III 234 consid. 4b; 127 III 576 consid.
2c). La giurisprudenza ne ha dedotto che ogni parte ha il diritto di esprimersi
sui fatti essenziali per il giudizio, di presentare la sua argomentazione
giuridica, di proporre i suoi mezzi di prova sui fatti pertinenti e di
partecipare alle udienze del tribunale arbitrale (DTF 133 III 139 consid. 6.1).
Il diritto di far assumere prove presuppone che esso sia stato esercitato
tempestivamente e secondo le regole della procedura applicabile (DTF 119 II 386
consid. 1b). Il tribunale arbitrale può rifiutarsi di assumere una prova, senza
violare il diritto di essere sentito, se ritiene il mezzo di prova non idoneo a
dimostrare i fatti rilevanti o perché reputa, sulla base di un apprezzamento
anticipato delle prove, che un'ulteriore istruttoria non modificherebbe il suo
convincimento fondato sulle prove già amministrate (cfr. DTF 134 I 140 consid.
5.3). Il Tribunale federale può rivedere l'apprezzamento anticipato delle prove
effettuato da un tribunale arbitrale nella giurisdizione internazionale
unicamente dal ristretto profilo di una violazione dell'ordine pubblico
(sentenze 4A_528/2011 del 23 gennaio 2012 consid. 2.1; 4A_600/2010 del 17 marzo
2011 consid. 4.1).

2.1 Con decisione del 1° dicembre 2011 l'arbitro unico ha respinto la richiesta
del convenuto di sentire con l'intervento del Tribunale di appello del Cantone
Ticino il teste G.________, che non si era presentato all'audizione prevista
per il 9 settembre 2011, perché ha ritenuto che, alla luce degli atti
istruttori effettuati, la sua deposizione non risultava rilevante per il
giudizio. Infatti, secondo le indicazioni del convenuto, tale teste avrebbe
potuto riferire sulle trattative intrattenute per trovare un modo per gestire
la D.________ SA dopo l'insorgere del contenzioso e nemmeno dalle deposizioni
già acquisite è possibile ritenere che il testimone non comparso abbia
ricoperto un ruolo prima di tale momento. L'arbitro unico ha poi rifiutato di
far allestire una perizia sul valore degli apporti del convenuto, perché agli
atti non vi era alcun documento idoneo fondare una perizia, il doc. C24 essendo
unicamente una tabella riassuntiva con giustificativi bancari senza alcuna
documentazione che sostanzi le cifre e le attività indicatevi e contenente -
secondo le deposizioni testimoniali - elementi contraddittori che pure
ostacolano l'allestimento di una perizia. Nel lodo finale l'arbitro ha poi
respinto una domanda di riapertura dell'istruttoria processuale riguardante il
predetto teste e la domandata perizia, perché non erano date le circostanze
eccezionali richieste dall'art. 29 cpv. 2 del Regolamento svizzero d'arbitrato
internazionale, atteso che il convenuto si era limitato a riproporre i motivi
già oggetto della decisione del 1° dicembre 2011.

2.2 Il ricorrente ritiene che, rifiutando di assumere il teste G.________ e di
ordinare l'allestimento della perizia, l'arbitro abbia leso il suo diritto di
essere sentito. Indica che il menzionato teste avrebbe potuto riferire sulle
proposte fatte per salvare nella misura del possibile l'attività della
D.________ SA e scongiurare o almeno ritardare la vendita forzata delle azioni
E.________, avvenuta in un momento in cui il loro corso era molto basso, da
parte della Banca F.________. Assevera inoltre che l'arbitro avrebbe
misconosciuto l'importanza della perizia per quantificare il goodwill e il
know-how apportato.

2.3 Ora, la predetta argomentazione con cui il ricorrente si limita a
semplicemente indicare, peraltro in maniera appellatoria, i motivi per cui
ritiene che i due predetti mezzi di prova avrebbero dovuto essere assunti -
anche con l'ausilio di un tribunale statale - si rivela inconferente dal
profilo dell'art. 190 cpv. 2 lett. d LDIP. Infatti, lo stesso ricorrente,
affermando che il teste non comparso avrebbe potuto deporre sui suoi asseriti
tentativi di evitare o ritardare la realizzazione delle azioni E.________ da
parte della creditrice pignoratizia riconosce, come indicato dall'arbitro
unico, che la deposizione avrebbe unicamente riguardato la fase - ritenuta nel
lodo irrilevante ai fini del giudizio - successiva all'inizio del contenzioso.
Con riferimento alla seconda prova giova rilevare che il ricorrente pare
dimenticare che, a prescindere dall'impossibilità menzionata nella decisione
del 1° dicembre 2011 di allestire la perizia, nel lodo l'arbitro ha
espressamente confutato la facoltà di effettuare l'apporto nella D.________ SA
mediante la capitalizzazione del goodwill e delle spese sostenute, motivo per
cui la perizia avrebbe in ogni caso portato su elementi irrilevanti ai fini del
giudizio arbitrale. Nella misura in cui il ricorrente avesse poi inteso
criticare l'apprezzamento (anticipato) delle prove effettuato dall'arbitro,
occorre osservare che egli omette di indicare una qualsiasi violazione
dell'ordine pubblico che potrebbe essere esaminata dal Tribunale federale
(sentenza 4A_584/2009 del 18 marzo 2010 consid. 3.3).

3.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e va respinto. Le
spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68
cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 18'000.-- sono poste a carico del ricorrente, il
quale rifonderà agli opponenti fr. 20'000.-- a titolo di ripetibili per la
procedura innanzi al Tribunale federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e all'arbitro unico.

Losanna, 30 gennaio 2013

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti