Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.287/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_287/2012

Sentenza del 5 febbraio 2013
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Kolly, Niquille,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
Clinica A.________SA,
patrocinata dall'avv. dott. Carla Speziali,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinata dall'avv. Paolo Marchi,
opponente.

Oggetto
contratto di lavoro; salario

ricorso contro la sentenza emanata il 2 aprile 2012
dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
B.________ è stata alle dipendenze della clinica A.________SA quale infermiera
dal 1° luglio 1999 al 30 aprile 2010.

Il 3 maggio 2010 B.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore della
giurisdizione di Locarno Città la sua ex datrice di lavoro per ottenere il
pagamento di fr. 3'838.80, differenza fra quanto effettivamente percepito (fr.
9'161.20) e quanto invece ritenuto dovuto (fr. 13'000.--) per il lavoro
notturno e festivo svolto dal mese di maggio 2005 al mese di aprile 2010. L'8
aprile 2011 il Pretore ha accolto l'azione limitatamente a fr. 3'213.65, oltre
interessi, per l'attività lavorativa effettuata di notte e nei giorni festivi.

B.
La Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha
respinto con sentenza 2 aprile 2012 il reclamo presentato dalla clinica
A.________SA. La Corte cantonale non ha ritenuto arbitrario l'accertamento
secondo cui la lavoratrice ha svolto regolarmente negli ultimi 5 anni di
attività ore di lavoro notturno e nei giorni festivi, ragione per cui ha
confermato che la relativa indennità va pure corrisposta, in applicazione
dell'art. 329d cpv. 1 CO, durante le vacanze e le assenze per malattia.

C.
La clinica A.________SA è insorta al Tribunale federale con un ricorso in
materia civile del 15 maggio 2012 con cui postula, previo conferimento
dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della sentenza cantonale e
la reiezione dell'azione. Giustifica l'ammissibilità del ricorso affermando che
la controversia riguarda una questione di diritto di importanza fondamentale.
Sostiene di essere un ospedale riconosciuto a livello cantonale e di dover
sottostare a un regime di finanziamento basato su tariffe forfettarie come
tutti gli altri istituti che assolvono un mandato di diritto pubblico nel
settore delle cure ospedaliere e ritiene per questo motivo di non soggiacere -
alla stregua delle case di cura sottoposte al diritto pubblico - a quanto
disposto dall'art. 329d CO. La soluzione contraria violerebbe la parità di
trattamento, la libertà economica e di concorrenza. Afferma infine che in ogni
caso l'applicazione della citata norma del CO al rapporto di lavoro con
l'attrice violerebbe il diritto federale e poggerebbe su un accertamento dei
fatti manifestamente inesatto, atteso che tale rapporto non poteva in alcun
caso essere paragonato alle condizioni che vigono in un "Call Center" come
quello di cui alla DTF 132 III 172.

La Presidente della Corte adita ha respinto, con decreto dell'11 giugno 2012,
la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.

Con risposta 18 giugno 2012 B.________ propone la reiezione del gravame. Il 5
luglio 2012 la ricorrente ha spontaneamente presentato una replica seguita il
24 luglio 2012 da una duplica dell'opponente.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con potere pieno l'ammissibilità del
gravame (DTF 136 II 497 consid. 3 con rinvii).

1.1 La sentenza impugnata è stata emanata su ricorso dal tribunale di ultima
istanza del Cantone Ticino in una causa civile. Nella fattispecie è pacifico
che il valore di lite non raggiunge la soglia di fr. 15'000.-- prevista
dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile
in una controversia in materia di diritto del lavoro. La ricorrente reputa
tuttavia tale rimedio di diritto ammissibile, perché la controversia
concernerebbe una questione di diritto di importanza fondamentale nel senso
dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF. Essa indica, a sostegno di tale assunto, che
l'art. 329d CO è unicamente applicabile ai rapporti di diritto privato e
assevera di essere un istituto di cura autorizzato ad esercitare a carico
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie e tenuto a sottostare al
cosiddetto sistema di finanziamento DRG (Diagnosis Related Groups). Per tale
motivo la ricorrente reputa che in concreto debba essere deciso se le "possano
essere applicate sia le disposizioni di diritto pubblico relative al regime di
finanziamento tariffale degli ospedali che quelle di diritto privato" in
materia di contratto di lavoro, questione che considera essere di importanza
fondamentale.

Ora, nel predetto quesito la ricorrente dà apoditticamente per acquisita una
fattispecie (il mandato di diritto pubblico a cui essa sarebbe sottoposta e le
relative modalità di finanziamento) non accertata dalla Corte cantonale. Così
facendo, essa dimentica che, giusta l'art. 105 cpv. 1 LTF, il Tribunale
federale fonda la sua sentenza sull'accertamento dei fatti dell'autorità
inferiore e può scostarsene se questo si è svolto in violazione del diritto ai
sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF)
e che la parte che non intende basarsi sulle constatazioni dell'autorità
inferiore deve spiegare in maniera circostanziata per quale motivo ritiene che
le condizioni di una delle due eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF
siano realizzate, non potendosi altrimenti tener conto di una fattispecie
diversa da quella indicata nella sentenza impugnata (DTF 133 IV 286 consid.
6.2). La fattispecie posta a fondamento dell'esposizione ricorsuale non può
nemmeno essere considerata ammissibile in virtù dell'art. 99 cpv. 1 LTF.
Infatti, avanti al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e
nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità
inferiore, ciò che incombe alla parte di spiegare (DTF 133 III 393 consid. 3).
La norma non intende permettere a una parte di addurre nuovi fatti o produrre
nuovi mezzi di prova per sanare in tal modo la propria negligenza (DTF 136 III
123 consid. 4.4.3).

Ne discende che la predetta argomentazione, fondata su fatti che non risultano
dalla sentenza impugnata senza che siano adempiuti i presupposti che permettono
al Tribunale federale di scostarsi dagli accertamenti effettuati dai giudici
cantonali, è del tutto inidonea a giustificare una deroga al requisito del
valore di lite minimo previsto dalla LTF per l'inoltro di un ricorso in materia
civile. Quest'ultimo si rivela pertanto inammissibile e le pretese violazioni
di leggi federali abbozzate nel gravame non possono essere in concreto
esaminate.

1.2 Occorre quindi verificare se il gravame può essere trattato quale ricorso
sussidiario in materia costituzionale ai sensi dell'art. 113 LTF, atteso che
un'errata denominazione dell'impugnativa non nuoce al ricorrente se i
presupposti previsti per l'inoltro di un altro rimedio sono adempiuti (sentenza
5A_342/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 136 III 113;
DTF 131 I 291 consid. 1.3). Con un ricorso sussidiario in materia
costituzionale è unicamente possibile censurare la violazione di diritti
costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di
tali diritti soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura
(art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF) e fonda la sua sentenza sui
fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 118 cpv. 1 LTF). Esso può
unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti operato dalla
predetta autorità se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 116 LTF (art. 118 cpv. 2 LTF).

Ora, una conversione del gravame da ricorso in materia civile in ricorso
sussidiario in materia costituzionale appare esclusa perché il rimedio non
soddisfa le predette esigenze di motivazione. La ricorrente menziona unicamente
dei diritti costituzionali quando afferma che sarebbe vittima di "una disparità
di trattamento per rapporto agli altri istituti di cura riconosciuti a livello
cantonale, rispettivamente di un'inaccettabile violazione dei principi
dell'uguaglianza giuridica (cfr. 8 Cost. fed.) e della libertà economica (cfr.
art. 27 Cost. fed.)", se venisse astretta a sottostare sia alle norme di
diritto pubblico in materia di rimunerazione delle cure ospedaliere, sia alle
disposizioni del diritto privato in materia di versamento del salario. Tuttavia
anche tale argomentazione si basa in maniera apodittica sulla predetta
fattispecie già inammissibilmente posta a fondamento dell'asserita
proponibilità del ricorso in materia civile, senza che nel gravame sia stato
preteso che gli accertamenti di fatto effettuati dalla Corte cantonale siano
stati svolti in maniera incostituzionale.

2.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Le spese
giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 65 cpv. 4 lett. c, 66
cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 600.-- sono poste a carico della ricorrente, che
rifonderà all'opponente fr. 700.-- a titolo di ripetibili della procedura
innanzi al Tribunale federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 5 febbraio 2013

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti