Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.226/2012
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_226/2012

Sentenza del 1° ottobre 2012
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Rottenberg Liatowitsch,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Igor Bernasconi,
ricorrenti,

contro

C.________ SA,
patrocinata dagli avv.ti Curzio Fontana e Laura Loser,
opponente.

Oggetto
contratto d'appalto,

ricorso contro la sentenza emanata il 9 marzo 2012 dalla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.a B.________ e A.________ hanno incaricato, con contratto di appalto del 21
novembre 2002, la C.________ SA di eseguire opere da impresario costruttore per
un condominio da edificare. Nel contratto le parti hanno convenuto una mercede
forfettaria di fr. 1'150'000.--, la consegna dello stabile il 15 luglio 2003,
una penale dell'1 % per ogni settimana di ritardo imputabile all'impresa e la
forma scritta per rendere vincolanti eventuali modifiche commissionate nel
corso dell'opera.
A.b L'8 giugno 2005 la C.________ SA ha convenuto in giudizio innanzi al
Pretore della giurisdizione di Locarno-Città A.________ e B.________ per
ottenere il pagamento di fr. 300'000.--. L'11 febbraio 2010 il Pretore ha
accolto la petizione limitatamente a fr. 219'668.25.

B.
Con sentenza del 9 marzo 2012 la II Camera civile del Tribunale di appello del
Cantone Ticino ha respinto nella misura in cui è ricevibile un appello di
A.________ e B.________. La Corte cantonale ha ritenuto che l'appello fosse in
larga misura costituito dalla trascrizione dell'allegato conclusionale e lo ha
in tale misura dichiarato irricevibile. Essa ha poi considerato che quando,
come nella fattispecie, le prestazioni contrattuali vengono fornite e accettate
senza riserve è irrilevante per l'obbligatorietà dell'accordo che questo non
rispetti la forma precedentemente convenuta. I Giudici cantonali hanno infine
dichiarato irricevibile la lamentela attinente alla mancata assegnazione di una
penale di fr. 115'000.-- per un ritardo di 10 settimane nella consegna
dell'edificio grezzo, perché gli attori non avevano impugnato la seconda
motivazione indipendente del giudizio pretorile secondo cui il termine di
consegna sarebbe stato tacitamente prorogato.

C.
Con ricorso in materia civile del 24 aprile 2012 A.________ e B.________
postulano, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, la riforma
della sentenza impugnata nel senso che la petizione sia integralmente respinta
e gli oneri processuali posti a carico dell'attrice. Lamentano una violazione
dell'art. 1 CO per quanto attiene alle opere supplementari di cui l'attrice
chiede il pagamento. Negano di aver accettato senza riserve tali opere e
sostengono che dal contratto da loro stipulato risultava chiaramente che le
opere non concordate nella forma scritta non sarebbero state riconosciute.
Asseriscono infine che il Tribunale di appello avrebbe pure dovuto chinarsi
sulla richiesta di pagamento di una penale di fr. 115'000.-- per il ritardo
nella consegna dell'opera.
La Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso con
decreto dell'8 maggio 2012.

Con risposta 26 giugno 2012 la C.________ SA propone la reiezione del gravame e
chiede la prestazione di una garanzia per le spese ripetibili di almeno fr.
50'000.--, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a determinarsi.

Le parti hanno spontaneamente proceduto ad un ulteriore scambio di scritti.

Diritto:

1.
1.1 La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata
emanata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 LTF) in una causa
civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite manifestamente superiore al
limite di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il tempestivo
(art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile è stato inoltrato dalla parte
soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF). Sotto questo profilo
esso è pertanto ammissibile.

1.2 L'opponente ha presentato la sua domanda di prestazione di garanzie per le
spese ripetibili (art. 62 cpv. 2 LTF) unicamente con la risposta, e cioè in un
momento in cui ha già sostenuto le spese necessarie per la procedura innanzi al
Tribunale federale (la duplica essendo stata presentata senza che sia stato
ordinato un secondo scambio di scritti). Per questa ragione dev'essere
dichiarata senza oggetto (sentenza 4A_232/2011 del 20 settembre 2011 consid. 1;
DTF 118 II 87 consid. 2).

2.
Giusta l'art. 95 LTF con un ricorso al Tribunale federale il ricorrente può far
valere la violazione del diritto federale (lett. a), incluso il diritto
costituzionale, del diritto internazionale (lett. b), dei diritti
costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di
diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d) e
del diritto intercantonale (lett. e). Ad eccezione dei casi appena menzionati
il ricorso non può essere interposto per violazione del diritto cantonale in
quanto tale. È per contro possibile prevalersi di un'applicazione arbitraria o
lesiva di altre norme della Costituzione federale di tale diritto (DTF 138 V 67
consid. 2.2; 138 I 1 consid. 2.1; 133 III 462 consid. 2.3).

Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e
costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) unicamente se il ricorrente ha
sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che il
ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi
della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti
costituzionali (DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.2).

Giusta l'art. 105 cpv. 1 LTF il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui
fatti accertati nella sentenza impugnata. Esso può scostarsi dall'accertamento
dei fatti dell'autorità inferiore, se questo si è svolto in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105
cpv. 2 LTF). La parte che non intende basarsi sugli accertamenti di fatto
dell'autorità inferiore deve spiegare in maniera circostanziata per quale
motivo ritiene che le condizioni di una delle due eccezioni previste dall'art.
105 cpv. 2 LTF siano realizzate, non potendosi altrimenti tener conto di una
fattispecie diversa da quella esposta nella sentenza impugnata (DTF 133 IV 286
consid. 6.2). A tal proposito è utile ricordare che chi intende invocare che i
fatti sono stati constatati in modo manifestamente inesatto (art. 97 cpv. 1
LTF), e cioè che il loro accertamento è arbitrario nel senso dell'art. 9 Cost.
(DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 seg.), deve sollevare e motivare tale
censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Per lamentare con un'ammissibile censura la
violazione del divieto dell'arbitrio non è segnatamente sufficiente formulare
una critica meramente appellatoria (DTF 136 II 489 consid. 2.8) e contestare la
decisione impugnata come in una procedura d'appello, nella quale l'autorità di
ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione
a quella del Tribunale cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3).

3.
I ricorrenti lamentano una violazione del loro diritto di essere sentiti nella
forma di un'insufficiente motivazione della sentenza impugnata e nel mancato
esame delle prove offerte. Asseriscono in primo luogo che la Corte cantonale
non si sarebbe chinata sulla questione a sapere se fra le parti è stato
stipulato un accordo ai sensi dell'art. 1 CO. Tale critica, è come si vedrà al
consid. 4.2, del tutto infondata. Misterioso si rivela poi il rimprovero di non
aver consultato gli atti, che sarebbe "confermato dal fatto che il foglio
apposto sulla scatola contenente i documenti non reca la firma dei giudici che
hanno statuito sull'appello", mosso alla Corte cantonale. I ricorrenti non
spiegano infatti perché ritengono che i giudici cantonali debbano attestare la
lettura del fascicolo processuale firmando un foglio contenuto
nell'incartamento.

4.
La Corte d'appello ha ritenuto che i convenuti hanno ammesso nella duplica di
aver accettato senza riserve tutte le offerte - incluse quelle tardive - per le
opere supplementari e che essi non avevano censurato l'assunto del Pretore
secondo cui l'architetto, che ha diretto i lavori, fosse un loro rappresentante
e avesse perlopiù riconosciuto l'esecuzione di tali opere. Da tali circostanze
essa ha poi dedotto, richiamando dottrina e giurisprudenza sviluppate in
applicazione dell'art. 16 CO, che vi è stata una concorde rinuncia all'esigenza
della forma scritta inizialmente prevista, motivo per cui il nuovo accordo
attinente alle opere supplementari era vincolante.

4.1 Occorre innanzi tutto ricordare che sapere se un allegato contenga
un'ammissione o una contestazione è una questione che concerne gli accertamenti
di fatto (DTF 125 III 305 consid. 2e pag. 311). Quando come nella fattispecie
il Codice di diritto processuale civile svizzero non è applicabile, la
questione di determinare se una dichiarazione rilasciata nella procedura
cantonale possa essere considerata un'ammissione processuale attiene al diritto
cantonale (DTF 116 II 196 consid. 3a pag. 201; sentenza 5C.135/2005 del 2
novembre 2005 consid. 1).

Ora, i ricorrenti negano di aver riconosciuto nella duplica l'accettazione di
tutte le offerte sottoposte dall'opponente per le opere supplementari,
limitandosi a dare una loro interpretazione di quanto sarebbe stato inteso in
quell'allegato. Sennonché, così facendo, essi non soddisfano le esigenze di
motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF alle critiche di accertamenti di
fatto effettuati dalla Corte cantonale e ad un'eventuale applicazione
arbitraria del diritto cantonale (sopra, consid. 2). Inoltre, i convenuti non
affermano di aver contestato nel proprio appello il summenzionato "assunto" del
Pretore concernente l'architetto che ha diretto i lavori, ma reputano tale
fatto irrilevante, perché quanto ritenuto dal primo giudice sarebbe errato. In
tal modo essi criticano però inammissibilmente in questa sede la sentenza di
primo grado, dimenticando che giusta l'art. 75 cpv. 1 LTF un ricorso in materia
civile può unicamente essere diretto contro le decisioni pronunciate dalle
autorità cantonali di ultima istanza. Giova infine rilevare che i ricorrenti
nemmeno impugnano la sentenza cantonale laddove questa ha considerato infondato
l'appello con riferimento alla forza probatoria della perizia su cui si era
basato il Pretore per determinare la mercede concessa per le opere
supplementari.

4.2 Nella fattispecie, constatando che tutte le offerte concernenti le opere
supplementari sono state accettate dai committenti, la Corte cantonale ha -
contrariamente a quanto affermato nel ricorso - verificato l'esistenza di un
accordo fra le parti. Dal menzionato accertamento discende che pure la censura
centrale del ricorso, secondo cui con riferimento alle opere supplementari non
sarebbe intervenuta alcuna concorde manifestazione della volontà (art. 1 CO),
si rivela infondata.

4.3 Rimane quindi da esaminare se - come sostenuto nel ricorso - tale accordo
non fosse vincolante, perché non è stato concluso in forma scritta come invece
previsto nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti.

Nella fattispecie, contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, nemmeno la
circostanza di aver stabilito l'obbligo di utilizzare la forma scritta per
eventuali "modifiche commissionate dopo la firma del contratto", con la
puntualizzazione che "in caso contrario non sarebbero state riconosciute"
impedisce alle parti di rinunciare posteriormente per atti concludenti al
requisito di forma (DTF 125 III 263 consid. 4c pag. 268). La Corte cantonale
non ha violato il diritto federale ritenendo che ciò sia avvenuto in concreto,
l'accettazione senza riserve di tutte le offerte da parte dei committenti non
potendo essere interpretata altrimenti.

5.
5.1 Infine, la Corte di appello ha ritenuto inammissibile, perché diretto solo
contro una delle due motivazioni indipendenti del Pretore (ritardo non
imputabile all'appaltatrice e pattuizione tacita di un differimento della
consegna dell'opera), l'appello nella misura in cui i convenuti contestavano il
mancato riconoscimento della pretesa compensatoria di fr. 115'000.-- per il
ritardo di 10 settimane nella consegna dell'edificio grezzo.

5.2 I ricorrenti pretendono invece di avere censurato con il loro appello
entrambe le motivazioni - le quali peraltro nella sostanza si ridurrebbero ad
una spiegazione unica - e soggiungono che, non avendo riconosciuto nella loro
argomentazione pure una contestazione della protrazione tacita, la Corte
cantonale sarebbe incorsa in un eccesso di formalismo che non merita tutela e
che complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale.
In ogni caso, aggiungono i ricorrenti, i giudici cantonali avrebbero dovuto
assegnare loro un breve termine per completare il rimedio ritenuto
insufficientemente motivato.

5.3 La censura si rivela di primo acchito inammissibile. Innanzi tutto perché i
convenuti non indicano dove avrebbero formulato nel loro appello le censure che
pretendono essere state ignorate dalla Corte cantonale. Infatti, la parte che
intende scostarsi dagli accertamenti della sentenza impugnata deve specificare
con precisione dove si era già prevalsa nelle forme previste dal diritto
procedurale applicabile degli argomenti che ritiene essere stati trascurati o
interpretati in modo arbitrario dall'autorità inferiore (sentenza 4A_631/2011
del 9 dicembre 2011 consid. 2.3; DTF 115 II 484 consid. 2a). I ricorrenti
omettono inoltre di menzionare una qualsiasi norma del diritto procedurale
ticinese che avrebbe imposto alla Corte di appello di fissare un termine per
completare un rimedio di diritto con una motivazione carente (cfr. DTF 138 I 1
consid. 2.1).

6.
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa infondato nella misura in
cui è ammissibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza
(art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, i
quali rifonderanno all'opponente fr. 7'000.-- a titolo di ripetibili per la
procedura innanzi al Tribunale federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 1° ottobre 2012

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti