Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.224/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_224/2012

Sentenza del 3 dicembre 2012
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Hurni.

Partecipanti al procedimento
A.________Ltd.,
patrocinata dall'avv. Davide Francesconi,
ricorrente,

contro

B.________SA,
patrocinata dall'avv. Paolo Sauvain,
opponente.

Oggetto
prescrizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 26 marzo 2012 dalla II Camera civile del
Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
B.________SA, Mendrisio, ha amministrato la A.________Ltd., dal giugno 2000 al
settembre 2007 sulla base di un contratto fiduciario stipulato con l'avente
diritto economico della società, il cittadino italiano C.________.

B.
B.a Il 2 marzo 2009 la società amministrata ha promosso causa davanti alla
Pretura di Mendrisio-Nord chiedendo che l'amministratrice fosse condannata a
pagarle Euro 80'132.44 a titolo di risarcimento del danno consecutivo alla
cattiva esecuzione del mandato e fr. 161'400.-- quale restituzione di onorari
straordinari già incassati. La procedura è stata limitata all'esame delle
eccezioni di carenza di legittimazione attiva e prescrizione proposte dalla
convenuta, la quale asseriva che parte al contratto fiduciario fosse
C.________, non l'attrice, e che trattandosi perciò di rapporti
extra-contrattuali valeva la prescrizione annuale.
Il Pretore ha respinto la petizione con sentenza del 5 marzo 2010, accogliendo
l'eccezione di assenza di legittimazione attiva senza esaminare la
prescrizione.
B.b L'attrice è insorta davanti al Tribunale di appello ticinese, la cui
seconda Camera civile ha statuito il 26 marzo 2012 in modo differenziato: per
la pretesa di fr. 161'400.-- ha respinto l'eccezione di carenza di
legittimazione attiva e accolto quella di prescrizione, mentre per quella di
Euro 80'132.44 ha respinto entrambe le eccezioni.

C.
Con ricorso in materia civile del 26 aprile 2012 la A.________Ltd. chiede che
la sentenza d'appello sia riformata con la reiezione delle due eccezioni e che
l'incarto sia ritornato al Pretore per la continuazione della procedura. In via
subordinata postula che sia respinta soltanto l'eccezione di carenza di
legittimazione attiva e che l'incarto sia ritornato al Pretore affinché si
determini sull'eccezione di prescrizione.
B.________SA propone di respingere il ricorso, nella misura in cui fosse
ricevibile, con risposta del 5 luglio 2012. L'autorità cantonale non ha preso
posizione.

D.
Con decreto presidenziale del 30 maggio 2012 A.________Ltd. è stata invitata a
depositare una garanzia di fr. 6'000.-- in applicazione dell'art. 62 cpv. 2
LTF; il pagamento è stato effettuato il 12 giugno 2012.

Diritto:

1.
Il ricorso è presentato dalla parte soccombente parzialmente nella sede
cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), ed
è volto contro una sentenza emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima
istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con valore
litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
La decisione impugnata come detto, ha scisso le due pretese fatte valere
dall'attrice. Essa è finale per quanto riguarda quella espressa in franchi
svizzeri, poiché respinge la petizione con riferimento a questa pretesa. Il
ricorso, che verte unicamente su di essa, è perciò ammissibile in forza
dell'art. 91 lett. a LTF.

2.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale
(art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e
motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza
conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF),
considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 134
III 102 consid. 1.1). Le esigenze sono più severe quando è fatta valere la
violazione di diritti fondamentali: in questo caso l'art. 106 cpv. 2 LTF esige
una motivazione puntuale e precisa, analoga a quella che l'art. 90 cpv. 1 lett.
b OG prescriveva per il ricorso di diritto pubblico (DTF 134 III 244 consid.
22, 130 I 258 consid. 1.3). Il rinvio agli atti della procedura cantonale non è
ammesso (DTF 133 II 396 consid. 3.2).
Di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF). Può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione
del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art.
105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata
può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

3.
Posta l'applicabilità del diritto svizzero, la Corte cantonale ha ritenuto che,
a prescindere dal rapporto fiduciario, la società amministrata è legata ai
propri amministratori da un contratto che, a seconda delle circostanze,
potrebbe essere di mandato, di lavoro o innominato, e ha perciò riconosciuto
all'attrice la legittimazione attiva. Dall'esistenza di un rapporto
contrattuale i giudici cantonali hanno dedotto che la pretesa di risarcimento
del danno di Euro 80'132.44 si prescrive, nell'ipotesi peggiore per l'attrice,
in 5 anni (art. 67 CO). Quella di restituzione degli onorari straordinari di
fr. 161'400.-- invece, hanno spiegato, è retta dalla norme sull'arricchimento
indebito, che istituiscono il termine di prescrizione di un anno (art. 67 cpv.
1 CO). Considerati questi termini, la Corte d'appello ha respinto l'eccezione
di prescrizione riferita alla prima pretesa e l'ha accolta per la seconda.

4.
Sotto il profilo formale la ricorrente muove due censure. Sostiene d'un canto
che la decisione impugnata contiene "un importante vizio a livello di
motivazione" poiché non spiega perché la pretesa di restituzione degli onorari
è retta dalle norme sull'arricchimento indebito; dall'altro che è stato leso il
suo diritto di essere sentita, dal momento che il Tribunale di appello,
decidendo a suo scapito l'eccezione di prescrizione, sulla quale il Pretore non
si era pronunciato, l'ha di fatto privata di un'istanza di giudizio.

4.1 La convenuta obietta che la motivazione del ricorso lascia assai a
desiderare. Si può nondimeno concedere che, con la prima censura formale, la
ricorrente intenda prevalersi del diritto di ricevere un giudizio motivato.
Questo diritto è garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., in modo sussidiario
rispetto alle disposizioni del diritto cantonale (DTF 131 I 91 consid. 3.1). La
norma costituzionale esige che la motivazione di una decisione sia formulata in
modo tale da permettere alle parti di impugnarla con cognizione di causa.
L'autorità deve permettere loro di capire le ragioni che stanno alla base del
giudizio, spiegando almeno brevemente le argomentazioni decisive che l'hanno
indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, senza essere tuttavia
tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti
sollevati dalle parti (DTF 134 I 83 consid. 4.1 e rif.).

Il giudizio qui impugnato rispetta indubbiamente tali esigenze minime.
L'autorità ha infatti spiegato, e la ricorrente ha capito perfettamente, che la
pretesa di restituzione degli onorari percepiti in eccesso è retta dalle norme
sull'arricchimento indebito ed è stata respinta per effetto della prescrizione
annuale dell'art. 67 cpv. 1 CO.

4.2 Le obiezioni della convenuta sono invece fondate quanto alla censura
riguardante il doppio grado di giurisdizione. La Corte ticinese ha stabilito
che la procedura di appello è ancora retta dal diritto processuale cantonale.
La questione andrebbe quindi esaminata alla luce del CPC-TI (sentenza 4P.24/
2005 del 27 giugno 2005, consid. 3), del quale non è però fatta menzione nel
ricorso. Su questo punto esso è pertanto inammissibile per motivazione
insufficiente (cfr. consid. 2).

5.
Nel merito la ricorrente ritiene errata la distinzione delle due pretese che ha
condotto l'autorità cantonale ad applicare la prescrizione dell'indebito
arricchimento alla domanda di restituzione degli onorari; a suo parere, alla
base di entrambe sta comunque il rapporto contrattuale istauratosi tra le
parti, accertato anche nella sentenza.

5.1 La convenuta estende l'obiezione d'insufficienza della motivazione del
ricorso anche alla censura di merito. Tuttavia, pur non essendo particolarmente
approfondita sotto il profilo giuridico, l'argomentazione dell'attrice permette
di comprendere quale sia la violazione del diritto federale invocata (cfr.
consid. 2). Dice in sostanza l'attrice: dal momento che la sentenza impugnata
ha accertato che le parti erano legate da un contratto di base, anche la
pretesa di restituzione degli onorari mantiene la medesima natura contrattuale
e sottostà in particolare al termine di prescrizione delle pretese
contrattuali.

5.2 La natura giuridica delle pretese di restituzione è stata oggetto di
un'analisi approfondita nella recente DTF 137 III 243. Vi si trova il riassunto
dello stato della giurisprudenza e della dottrina, al quale si può rinviare;
basti qui riprendere l'essenziale.
Nel considerando 4.4.1 il Tribunale federale ha ricordato che le pretese di
restituzione, al pari di tutte le altre, possono sorgere per contratto, per
atto illecito o per arricchimento indebito e si prescrivono con termini diversi
a dipendenza di tale loro origine. La prassi attuale tende a prediligere
l'aspetto contrattuale e a restringere quindi il campo di applicazione
dell'arricchimento indebito. La prestazione effettuata in adempimento di un
contratto, che ne costituisce quindi il fondamento giuridico, non può essere
costitutiva di arricchimento indebito, ovvero priva di causa. Tuttavia, il solo
fatto che una prestazione sia stata effettuata in un contesto contrattuale non
significa necessariamente che tale sia anche il suo fondamento.
Dopo avere passato in rassegna diverse fattispecie, nel considerando 4.4.7 il
Tribunale federale ha concluso che, in sostanza, la restituzione di prestazioni
effettuate in forza di contratti decaduti per vizio di volontà o di forma
oppure a causa di una condizione sospensiva non verificatasi si fonda sulle
regole dell'indebito arricchimento; se invece il contratto è sorto validamente
ma è invalidato successivamente, per esempio per recesso consecutivo
all'inadempimento, la restituzione delle pretese è retta dalle regole
contrattuali.

5.3 La DTF 137 III 243 non ha considerato il caso specifico della restituzione
di somme di denaro pagate in eccesso. Nella risposta la convenuta menziona la
DTF 130 III 504, traendone la conclusione che tali somme vanno sempre ripetute
per arricchimento indebito. In quella sentenza il Tribunale federale ha
ritenuto contrattuale la pretesa di restituzione della pigione a causa di un
difetto della cosa locata (art. 259d CO). Nella motivazione ha ripreso i
principi generali anzidetti e ha effettivamente osservato che colui il quale
effettua una prestazione superiore a quanto doveva sulla base dei propri
obblighi contrattuali può pretenderne la restituzione soltanto in forza del
diritto dell'arricchimento indebito (consid. 6.2). Questa considerazione è
stata ripresa, senza spiegazioni particolari, dalla DTF 127 III 421 consid. 3 c
/bb e dalla sentenza 4C.212/2002 del 19 novembre 2002, consid. 4.2.
Nella prima era questione del rimborso di spese di cura chieste da una cassa
malati a una clinica. Il Tribunale federale aveva considerato che l'Istituto di
assicurazione, subentrato nei diritti contrattuali del paziente, aveva
ricevuto, esaminato e pagato senza riserve le fatture, per cui il contratto di
cura era stato adempito e le pretese di restituzione esulavano di conseguenza
dalla sua esecuzione (consid. 3 c/cc a pag. 427). Nel caso trattato nella
seconda sentenza una parte rivendicava la rifusione di prestazioni pagate
erroneamente nell'ambito di un contratto di distribuzione in esclusiva; per
finire il giudizio era stato fondato sull'art. 63 cpv. 1 CO (consid. 4).
Posti i principi generali riassunti nella DTF 137 III 243, l'insegnamento che
si deve trarre da questa giurisprudenza è che, per definire la natura giuridica
delle domande di restituzione, si devono anzitutto accertare con precisione le
fattispecie che le originano.

5.4 La Corte cantonale, dopo avere stabilito che le parti erano legate da un
rapporto contrattuale di amministrazione (del quale non ha ricercato la natura
esatta) ha costatato che mediante la pretesa controversa l'attrice si lamenta
"dell'operato negligente degli amministratori designati" e chiede la
"restituzione degli onorari straordinari di fr. 161'400.-- (doc. M) fatturati e
già direttamente addebitati dalla convenuta".
Questi accertamenti non permettono di discernere i fatti che stanno alla base
della domanda litigiosa; lasciano aperte due ipotesi. La situazione potrebbe
essere analoga a quelle esaminate nelle sentenze succitate qualora gli addebiti
degli onorari fossero stati effettuati con il consenso della convenuta, dietro
presentazione delle fatture, così da potere essere equiparati a dei pagamenti
volontari, se del caso erronei. Se così fosse, il contratto sarebbe stato
adempito, consapevolmente, e le prestazioni effettuate andrebbero ripetute
secondo le regole dell'indebito arricchimento. Se invece, come si potrebbe
anche desumere dagli accertamenti suesposti, l'attrice non avesse pagato né
volontariamente né per errore le prestazioni straordinarie, ma la convenuta
avesse prelevato a sua insaputa gli onorari litigiosi addebitando direttamente
i conti che amministrava, la controversia sulla legittimità degli addebiti
rientrerebbe ancora nel campo dell'esecuzione del contratto e la pretesa di
restituzione avrebbe perciò carattere contrattuale.

6.
L'insufficienza degli accertamenti di fatto non permette al Tribunale federale
di applicare il diritto federale, di stabilire cioè se la pretesa litigiosa si
prescriva secondo le regole contrattuali oppure dell'arricchimento indebito. La
sentenza impugnata va quindi annullata e la causa ritornata all'autorità
cantonale - non al Pretore come chiede l'attrice - affinché completi gli
accertamenti e decida di nuovo in diritto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso, in quanto ammissibile, è accolto, la sentenza impugnata è annullata
e gli atti sono ritornati all'autorità cantonale per nuovo giudizio nel senso
dei considerandi.

2.
La spese giudiziarie di fr. 5'500.-- sono poste a carico dell'opponente, la
quale rifonderà alla ricorrente fr. 6'500.-- di ripetibili della sede federale.

3.
La garanzia depositata dalla ricorrente è liberata a suo favore.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 dicembre 2012

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Hurni