Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.216/2012
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_216/2012

Sentenza del 30 novembre 2012
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Rottenberg Liatowitsch,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Marco Cereghetti,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. Renata Foglia,
opponente.

Oggetto
contratto di lavoro; salario,

ricorso contro la sentenza emanata il 20 marzo 2012 dalla II Camera civile del
Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.a La A.________ SA, impresa che si occupa pure di pavimentazioni e
manutenzioni stradali, ha assunto quale macchinista a partire dal 1° giugno
2000 B.________. Il 17 aprile 2008 la A.________ SA ha licenziato con effetto
al 31 dicembre 2008 il lavoratore.
A.b Il 22 dicembre 2008 B.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore
della giurisdizione di Mendrisio sud la A.________ SA, chiedendo che
quest'ultima sia obbligata a versargli fr. 15'042.--, aumentati in sede di
conclusioni a fr. 29'818.--, a titolo di indennità per licenziamento abusivo
(fr. 20'776.--) e "per intemperie" (fr. 9'042.--). Il Pretore aggiunto ha, con
pronunzia del 25 marzo 2011, parzialmente accolto l'istanza e ha condannato la
convenuta a versare all'attore fr. 5'672.90, oltre interessi. Quest'ultimo è
stato obbligato a rifondere all'ex datrice di lavoro fr. 1'600.-- a titolo di
ripetibili.

B.
Entrambe le parti hanno impugnato la decisione di primo grado con parziale
successo. Con sentenza del 20 marzo 2012 la II Camera civile del Tribunale di
appello del Cantone Ticino ha accolto l'appello della datrice di lavoro per
quanto concerne la richiesta di un'indennità per licenziamento abusivo, che ha
respinto. Ha invece accolto l'appello del lavoratore limitatamente alla domanda
di rimunerare le ore lavorative eccedenti le 1942 ore annuali per gli anni
2003-2005. I Giudici di appello hanno quindi riformato la sentenza pretorile
condannando la A.________ SA a versare a B.________ fr. 8'947.20 e riducendo a
fr. 1'030.-- l'importo delle ripetibili dovute da quest'ultimo alla convenuta.
Ha pure condannato il lavoratore a corrispondere ripetibili alla A.________ SA
per la procedura di appello.

C.
Con atto del 20 aprile 2012, che racchiude un ricorso in materia civile e in -
via subordinata - un ricorso sussidiario in materia costituzionale, la
A.________ SA postula la riforma della sentenza di appello nel senso di essere
condannata a pagare a B.________ unicamente fr. 478.90, oltre interessi. Chiede
altresì che quest'ultimo venga obbligato a rifonderle complessivi fr. 6'500.--
a titolo di ripetibili per le procedure di prima e seconda istanza. La
ricorrente sostiene in sostanza che il salario concordato retribuiva 2064 ore
di lavoro annue, motivo per cui l'attore avrebbe solo diritto ad ottenere un
ulteriore pagamento di fr. 478.90 per il 2005, unico anno in cui il predetto
tempo di lavoro è stato superato.
Con osservazioni 27 giugno 2012 B.________ propone la reiezione dei ricorsi.

Diritto:

1.
La tempestiva (art. 100 cpv. 1 LTF) impugnativa è stata proposta dalla parte -
parzialmente - soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF)
contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso dall'autorità
di ultima istanza del Cantone Ticino (art. 75 LTF) in una causa civile in
materia di diritto del lavoro. Il valore litigioso supera la soglia di fr.
15'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF, atteso che determinanti
sono tutte le conclusioni ricevibili rimaste controverse innanzi all'ultima
istanza cantonale (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF), senza riguardo a quanto questa
ha aggiudicato (sentenza 4A_629/2009 del 10 agosto 2010 consid. 1.2.1, in RtiD
2011 I 648). La via del ricorso in materia civile è pertanto - contrariamente a
quanto ritiene l'opponente - aperta. In queste circostanze, vista la
proponibilità di tale rimedio, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
si rivela di primo acchito inammissibile (DTF 133 III 545 consid. 5 pag. 552).

2.
In concreto è incontestato che sia la ricorrente che l'attore erano vincolati
dal contratto collettivo di lavoro nel ramo delle pavimentazioni stradali in
vigore dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2005 (in seguito CCL 1999). Tale
contratto collettivo prevedeva un sistema di salario costante, con il pagamento
di un salario mensile minimo che veniva poi conguagliato a fine anno con le ore
effettivamente lavorate. All'art. 17 n. 1 fissava le ore annuali contrattuali
in 2064, le ore minime garantite ed esigibili erano - comprese le vacanze -
1942 e quelle di calendario ammontavano per effetto della flessibilità a 2109.
Giusta l'art. 17 n. 4 le 167 ore flessibili - e cioè quelle ore fra le ore
minime garantite e quelle di calendario - potevano essere compensate sia con le
ore non fatturate alla Cassa di disoccupazione (ad eccezione delle ore di
carenza e a condizione che il lavoratore avesse potuto disporre liberamente di
queste ore) sia con quelle non lavorate a seguito di esigenze di flessibilità
aziendale e dovevano essere pagate a salario normale. Le ore lavorative che
superavano le 2109 ore annuali dovevano di regola essere compensate in tempo
libero con una maggiorazione del 12.5 % o in casi eccezionali essere retribuite
con una compensazione del 25 %.

Pacifico è pure il sistema retributivo adottato sin dal 1993 dalla convenuta,
che è denominato nella sentenza impugnata "salario vero" e in base al quale è
stato pagato l'attore. Esso prevede un salario fisso - che non varia quindi a
causa delle intemperie - calcolato inizialmente sulla base di un'occupazione
annuale di 2109 ore, ridotte con il 1° gennaio 1999 a 2064.

3.
3.1 Poiché le parti sono vincolate da un contratto collettivo di lavoro, la
Corte cantonale ha considerato che sono unicamente valide deroghe a
quest'ultimo in favore del lavoratore (art. 357 cpv. 2 CO) e ha ritenuto che
alla fattispecie va quindi applicato il CCL 1999. I Giudici cantonali sono in
sostanza giunti a tale conclusione in base al seguente ragionamento. Il sistema
denominato "salario vero" praticato dalla convenuta non era in tutti casi più
favorevole al lavoratore di quello previsto dal CCL valido dal 1° gennaio 1995
al 31 dicembre 1998 (in seguito CCL 1995), in cui agli operai pagati a ore
veniva corrisposto per ogni ora retribuita un supplemento del 6.25 % quale
indennità per le ore perse a causa delle intemperie: infatti, se un anno
regnava il bel tempo e le ore lavorate erano molte, il salario dei dipendenti
retribuiti in virtù del CCL 1995 si rivelava più elevato di quello invariabile
versato dalla convenuta. Secondo i giudici cantonali con l'adozione del CCL
1999, che ha introdotto un salario minimo fisso, il sistema salariale sarebbe
stato ulteriormente migliorato per i lavoratori, atteso che il rischio delle
intemperie è stato integralmente trasferito sui datori di lavoro. Per questo
motivo non sarebbe possibile affermare che il contratto individuale stipulato
dalle parti contenga una deroga al contratto collettivo in favore del
lavoratore. La Corte cantonale ha quindi reputato che in applicazione del CCL
1999 la convenuta deve pagare all'attore le ore totalizzate negli anni 2003,
2004 e 2005 che superano le 1942 ore annuali.

3.2 La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata viola il diritto federale
(art. 18 e 319 cpv. 1 CO), perché dover ulteriormente rimunerare all'opponente
le ore lavorative che superano le 1942 ore annuali significherebbe pagare tale
tempo di lavoro due volte. Infatti, soggiunge la ricorrente, con il sistema del
"salario vero" essa già versava ai suoi dipendenti uno stipendio che retribuiva
2064 ore annuali. L'opponente ritiene invece che in base al CCL 1999 i
lavoratori avrebbero dovuto svolgere almeno 1942 ore l'anno, ma che qualora ne
avessero fatte di più, queste andavano in ogni caso rimunerate in aggiunta allo
stipendio mensile (fino a 2109 ore a salario normale e dopo tale soglia con uno
stipendio maggiorato).

3.3 Per determinare la liceità di una deroga contenuta in un contratto di
lavoro individuale alle disposizioni normative di un contratto collettivo di
lavoro occorre procedere secondo il principio della clausola più favorevole,
non limitandosi a paragonare singole clausole o l'intero contratto individuale
con l'insieme del CCL, ma effettuando una valutazione oggettiva dei trattamenti
desumibili fra le due regolamentazioni in conflitto (DTF 134 III 399 consid.
3.2.4.3 con rinvii).

Nella fattispecie giova innanzi tutto rilevare che con il CCL 1999, in concreto
applicabile, i lavoratori hanno avuto diritto a una retribuzione garantita per
un orario minimo annuale anche qualora questo non fosse stato raggiunto a causa
delle intemperie. Con riferimento a tale aspetto il sistema del cosiddetto
"salario vero" adottato dalla ricorrente già nel 1993 non si differenzia dalla
regolamentazione del CCL. Il fatto che la ricorrente abbia poi garantito al
lavoratore il pagamento di 2064 ore annuali - e quindi di tutte le ore
contrattuali previste dal CCL 1999 - e non solo di quelle minime esigibili
(1942) appare essere una deroga alla disciplina contrattuale collettiva
favorevole al dipendente. Del resto il lavoratore non pretende, né risulta
dagli accertamenti della sentenza impugnata, che il salario fissato
contrattualmente fra le parti per 2064 ore annuali non fosse conforme al
salario orario previsto dal CCL. L'opponente sembra inoltre implicitamente
riconoscere che, interpretando il CCL nel modo da lui proposto, "le ore
lavorate oltre le 1942 fino alle 2064 venivano pagate due volte". Nelle
disposizioni del contratto collettivo non vi è tuttavia alcun elemento che
permetterebbe di dedurre l'esistenza di un tale incremento dello stipendio per
questa fascia di ore. Ne discende che non vi è motivo di fare astrazione da
quanto concordato nel contratto individuale.

Così stando le cose, la ricorrente afferma a giusta ragione di aver già
retribuito l'opponente per un tempo di lavoro che raggiunge le 2064 ore annuali
e a quest'ultimo non è dovuta alcuna rimunerazione supplementare per gli anni
2003 e 2004, nei quali le ore lavorative computate erano inferiori a 2064. Egli
ha invece diritto di ricevere una retribuzione aggiuntiva per il 2005, anno in
cui ha totalizzato 2079 ore. In base agli incontestati accertamenti di fatto
contenuti nella sentenza impugnata di queste 15 ore la ricorrente ha già pagato
una mezz'ora all'ex dipendente, motivo per cui essa dovrà - ritenuto la
pacifica tariffa oraria lorda di fr. 33.03 - ancora versargli fr. 478.95 lordi,
oltre interessi.

4.
Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile va accolto e la
sentenza impugnata riformata con riferimento all'azione dell'opponente. La
sentenza cantonale va invece annullata per quanto attiene al dispositivo sulle
ripetibili di prima e seconda istanza e rinviata al Tribunale di appello del
Cantone Ticino per nuovo giudizio. Le spese giudiziarie e le ripetibili per la
procedura federale seguono la soccombenza (art. 65 cpv. 4 lett. c, 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

2.
Il ricorso in materia civile è accolto. La sentenza impugnata è annullata e
riformata nel senso che l'istanza è parzialmente accolta e la ricorrente è
condannata a versare all'opponente l'importo lordo di fr. 478.95, oltre
interessi dal 1° gennaio 2006.

3.
La causa è rinviata al Tribunale di appello del Cantone Ticino per nuova
fissazione delle ripetibili della procedura cantonale.

4.
Le spese giudiziarie di fr. 600.-- sono poste a carico dell'opponente, che
rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura
innanzi al Tribunale federale.

5.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 30 novembre 2012

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti