I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.214/2012
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_214/2012 Sentenza del 10 gennaio 2013 I Corte di diritto civile Composizione Giudici federali Klett, Presidente, Kiss, Ramelli, Giudice supplente, Cancelliere Hurni. Partecipanti al procedimento Ufficio federale delle strade (USTRA), 3003 Berna, patrocinato da Signor Luigi Mattei e/o Signora Romina Biaggi, avvocati, ricorrente, contro 1. A.________, patrocinata dall'avv. Sandro Patuzzo, 2. B.________, patrocinato dall'avv. Tanja Uboldi Ermani, opponenti. Oggetto procedura arbitrale, ricorso contro la sentenza emanata il 2 marzo 2012 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Visto: che B.________, ha promosso una causa arbitrale contro lA.________, Unione professionale svizzera dell'automobile, sezione Ticino, a seguito della disdetta delle convenzioni concernenti il soccorso stradale; che nell'ambito di tale causa la parte convenuta ha chiesto che l'USTRA, Ufficio federale delle strade, producesse i fascicoli d'offerta presentati da due concorrenti in una gara d'appalto svoltasi per l'aggiudicazione di servizi di assistenza stradale nella galleria del San Gottardo; che l'USTRA ha obiettato che l'edizione dei documenti lederebbe segreti d'affari nel senso dell'art. 7 cpv. 1 lett. g della legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione (LTras; RS 152.3); che, fallito un tentativo di mediazione dell'arbitro, il 25 novembre 2011 A.________ ha presentato al Tribunale di appello ticinese una richiesta di collaborazione all'assunzione delle prove secondo l'art. 375 cpv. 2 CPC, richiamando in particolare l'obbligo di collaborare previsto dall'art. 160 cpv. 1 lett. b CPC; che il 13 gennaio 2012 il Giudice unico della II Camera civile del predetto tribunale ha invitato l'USTRA, previa informazione secondo l'art. 161 cpv. 1 CPC, a comunicargli quali motivi opponesse all'obbligo di collaborazione; che l'USTRA ha risposto il 1° febbraio 2012 di prevalersi dell'art. 166 cpv. 1 lett. c CPC, precisando che l'art. 8 cpv. 1 lett. d della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) gli impone di tutelare la natura confidenziale dei dati degli offerenti, con la sola eccezione delle informazioni elencate all'art. 23 cpv. 2; che A.________ ha insistito sulla domanda di edizione mentre B.________ ha aderito alla posizione dell'USTRA; che il Giudice unico ha statuito il 2 marzo 2012, rilevando che tanto l'obbligo di tutela della confidenzialità nella procedura di aggiudicazione invocato dall'USTRA, il quale non si è però confrontato con le esigenze particolari di una procedura di ricorso, quanto i segreti d'affari e commerciali richiamati da B.________ solo in modo generico e senza riferimenti alla documentazione richiesta non costituiscono motivi validi di rifiuto nel senso dell'art. 166 cpv. 1 lett. c CPC; ch'egli ha perciò ordinato all'USTRA, "e per esso al suo direttore sig. C.________", di inviare, entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della decisione, la documentazione d'appalto al Tribunale di appello ticinese, affinché siano in seguito consegnati all'arbitro; che l'USTRA insorge con ricorso in materia civile davanti al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione cantonale e la liberazione dall'obbligo d'inviare i documenti al Tribunale di appello, oppure, in via subordinata, che gli atti siano ritornati a tale autorità per nuovo giudizio; che A.________ chiede la reiezione del ricorso, B.________ comunica di aderire integralmente alla posizione dell'USTRA e il Giudice unico auspica che il Tribunale federale valuti il comportamento contraddittorio del ricorrente, che aveva in precedenza dichiarato di essere disposto a consegnargli i documenti che avesse richiesto; considerando: che l'USTRA ritiene che la decisione impugnata sia "definitiva", perché porrebbe fine alla procedura di edizione dei documenti, e soggiunge che in ogni caso, qualora essa fosse considerata incidentale, il danno derivantegli dalla divulgazione delle informazioni confidenziali sarebbe irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; ch'esso afferma inoltre di avere il diritto di ricorrere in forza dell'art. 75 cpv. 1 LTF, avendo partecipato alla procedura davanti all'istanza inferiore e potendo fare valere un interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata; che per le questioni d'ordine A.________ si rimette al giudizio di questa Corte, pur contestando che il ricorrente possa subire un pregiudizio irreparabile; che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con potere pieno la propria competenza e l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 136 Il 497 consid. 3); che il Giudice unico del Tribunale di appello ticinese è intervenuto nella causa arbitrale quale autorità d'appoggio per prestare assistenza all'assunzione delle prove in forza degli art. 356 cpv. 2 lett. c e 375 cpv. 2 CPC; che in tale veste l'organo statale si pronuncia in istanza unica e definitiva (WEBER/STECHER, in: Basler Kommentar, 2010, n. 13 ad art. art. 356 CPC; PHILIPPE SCHWEIZER, in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 17 ad art. 356 CPC; KATHRIN KLETT, in: Basler Kommentar, 2a ed. 2011, n. 1c ad art. 77 LTF); che la decisione del Giudice unico ticinese, contrariamente a quanto potrebbe lasciare credere l'annotazione finale sui rimedi, non è di conseguenza impugnabile davanti al Tribunale federale; che per di più l'USTRA, che è un ufficio dell'amministrazione centrale federale, non può prevalersi del diritto di ricorrere in materia civile secondo l'art. 76 cpv. 1 LTF; che tale diritto presuppone avantutto la qualità di parte e la capacità di stare in giudizio, attributi dei quali fruiscono le persone fisiche e giuridiche del diritto civile o pubblico (BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2009, n. 11 ad art. 76 LTF; BERNHARD WALDMANN, in: Basler Kommentar, 2a ed. 2011, n. 1 ad art. 89 LTF); che il diritto di ricorrere dei servizi dell'amministrazione istituito dall'art. 76 cpv. 2 LTF è d'acchito escluso, non essendo impugnata una delle decisioni elencate all'art. 72 cpv. 2 lett. b LTF; che il ricorso si avvera perciò inammissibile; che l'USTRA può essere dispensata dal pagamento delle spese giudiziarie, avendo in definitiva agito - sia pure sbagliando - per tutelare l'obbligo di confidenzialità derivantegli dalle sue attribuzioni ufficiali, senza avere un interesse pecuniario all'esito della vertenza (art. 66 cpv. 4 LTF); che sotto il profilo dell'art. 68 cpv. 1 LTF B.________ è da considerare parte soccombente al pari dell'USTRA, avendo fatto sue le tesi del ricorso; per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non sono prelevate spese giudiziarie. La Confederazione svizzera, tramite l'USTRA, e B.________ verseranno ad A.________ fr. 1'000.-- ciascuno di ripetibili della sede federale, con responsabilità solidale. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 10 gennaio 2013 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Klett Il Cancelliere: Hurni