Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.214/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_214/2012

Sentenza del 10 gennaio 2013
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Kiss, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Hurni.

Partecipanti al procedimento
Ufficio federale delle strade (USTRA), 3003 Berna,
patrocinato da Signor Luigi Mattei e/o Signora Romina Biaggi, avvocati,
ricorrente,

contro

1. A.________,
patrocinata dall'avv. Sandro Patuzzo,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. Tanja Uboldi Ermani,
opponenti.

Oggetto
procedura arbitrale,

ricorso contro la sentenza emanata il 2 marzo 2012
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Visto:
che B.________, ha promosso una causa arbitrale contro lA.________, Unione
professionale svizzera dell'automobile, sezione Ticino, a seguito della
disdetta delle convenzioni concernenti il soccorso stradale;
che nell'ambito di tale causa la parte convenuta ha chiesto che l'USTRA,
Ufficio federale delle strade, producesse i fascicoli d'offerta presentati da
due concorrenti in una gara d'appalto svoltasi per l'aggiudicazione di servizi
di assistenza stradale nella galleria del San Gottardo;
che l'USTRA ha obiettato che l'edizione dei documenti lederebbe segreti
d'affari nel senso dell'art. 7 cpv. 1 lett. g della legge federale sul
principio di trasparenza dell'amministrazione (LTras; RS 152.3);
che, fallito un tentativo di mediazione dell'arbitro, il 25 novembre 2011
A.________ ha presentato al Tribunale di appello ticinese una richiesta di
collaborazione all'assunzione delle prove secondo l'art. 375 cpv. 2 CPC,
richiamando in particolare l'obbligo di collaborare previsto dall'art. 160 cpv.
1 lett. b CPC;
che il 13 gennaio 2012 il Giudice unico della II Camera civile del predetto
tribunale ha invitato l'USTRA, previa informazione secondo l'art. 161 cpv. 1
CPC, a comunicargli quali motivi opponesse all'obbligo di collaborazione;
che l'USTRA ha risposto il 1° febbraio 2012 di prevalersi dell'art. 166 cpv. 1
lett. c CPC, precisando che l'art. 8 cpv. 1 lett. d della legge federale sugli
acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) gli impone di tutelare la natura
confidenziale dei dati degli offerenti, con la sola eccezione delle
informazioni elencate all'art. 23 cpv. 2;
che A.________ ha insistito sulla domanda di edizione mentre B.________ ha
aderito alla posizione dell'USTRA;
che il Giudice unico ha statuito il 2 marzo 2012, rilevando che tanto l'obbligo
di tutela della confidenzialità nella procedura di aggiudicazione invocato
dall'USTRA, il quale non si è però confrontato con le esigenze particolari di
una procedura di ricorso, quanto i segreti d'affari e commerciali richiamati da
B.________ solo in modo generico e senza riferimenti alla documentazione
richiesta non costituiscono motivi validi di rifiuto nel senso dell'art. 166
cpv. 1 lett. c CPC;
ch'egli ha perciò ordinato all'USTRA, "e per esso al suo direttore sig.
C.________", di inviare, entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della
decisione, la documentazione d'appalto al Tribunale di appello ticinese,
affinché siano in seguito consegnati all'arbitro;
che l'USTRA insorge con ricorso in materia civile davanti al Tribunale
federale, chiedendo l'annullamento della decisione cantonale e la liberazione
dall'obbligo d'inviare i documenti al Tribunale di appello, oppure, in via
subordinata, che gli atti siano ritornati a tale autorità per nuovo giudizio;
che A.________ chiede la reiezione del ricorso, B.________ comunica di aderire
integralmente alla posizione dell'USTRA e il Giudice unico auspica che il
Tribunale federale valuti il comportamento contraddittorio del ricorrente, che
aveva in precedenza dichiarato di essere disposto a consegnargli i documenti
che avesse richiesto;

considerando:
che l'USTRA ritiene che la decisione impugnata sia "definitiva", perché
porrebbe fine alla procedura di edizione dei documenti, e soggiunge che in ogni
caso, qualora essa fosse considerata incidentale, il danno derivantegli dalla
divulgazione delle informazioni confidenziali sarebbe irreparabile nel senso
dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF;
ch'esso afferma inoltre di avere il diritto di ricorrere in forza dell'art. 75
cpv. 1 LTF, avendo partecipato alla procedura davanti all'istanza inferiore e
potendo fare valere un interesse giuridicamente protetto all'annullamento della
decisione impugnata;
che per le questioni d'ordine A.________ si rimette al giudizio di questa
Corte, pur contestando che il ricorrente possa subire un pregiudizio
irreparabile;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con potere pieno la propria
competenza e l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti (art. 29 cpv.
1 LTF; DTF 136 Il 497 consid. 3);
che il Giudice unico del Tribunale di appello ticinese è intervenuto nella
causa arbitrale quale autorità d'appoggio per prestare assistenza
all'assunzione delle prove in forza degli art. 356 cpv. 2 lett. c e 375 cpv. 2
CPC;
che in tale veste l'organo statale si pronuncia in istanza unica e definitiva
(WEBER/STECHER, in: Basler Kommentar, 2010, n. 13 ad art. art. 356 CPC;
PHILIPPE SCHWEIZER, in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 17 ad art.
356 CPC; KATHRIN KLETT, in: Basler Kommentar, 2a ed. 2011, n. 1c ad art. 77
LTF);
che la decisione del Giudice unico ticinese, contrariamente a quanto potrebbe
lasciare credere l'annotazione finale sui rimedi, non è di conseguenza
impugnabile davanti al Tribunale federale;
che per di più l'USTRA, che è un ufficio dell'amministrazione centrale
federale, non può prevalersi del diritto di ricorrere in materia civile secondo
l'art. 76 cpv. 1 LTF;
che tale diritto presuppone avantutto la qualità di parte e la capacità di
stare in giudizio, attributi dei quali fruiscono le persone fisiche e
giuridiche del diritto civile o pubblico (BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la
LTF, 2009, n. 11 ad art. 76 LTF; BERNHARD WALDMANN, in: Basler Kommentar, 2a
ed. 2011, n. 1 ad art. 89 LTF);
che il diritto di ricorrere dei servizi dell'amministrazione istituito
dall'art. 76 cpv. 2 LTF è d'acchito escluso, non essendo impugnata una delle
decisioni elencate all'art. 72 cpv. 2 lett. b LTF;
che il ricorso si avvera perciò inammissibile;
che l'USTRA può essere dispensata dal pagamento delle spese giudiziarie, avendo
in definitiva agito - sia pure sbagliando - per tutelare l'obbligo di
confidenzialità derivantegli dalle sue attribuzioni ufficiali, senza avere un
interesse pecuniario all'esito della vertenza (art. 66 cpv. 4 LTF);
che sotto il profilo dell'art. 68 cpv. 1 LTF B.________ è da considerare parte
soccombente al pari dell'USTRA, avendo fatto sue le tesi del ricorso;

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non sono prelevate spese giudiziarie. La Confederazione svizzera, tramite
l'USTRA, e B.________ verseranno ad A.________ fr. 1'000.-- ciascuno di
ripetibili della sede federale, con responsabilità solidale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 10 gennaio 2013

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Hurni