Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.207/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_207/2012

Sentenza del 19 settembre 2012
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dagli avv.ti Filippo Ferrari e Davide Francesconi,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinata dall'avv. Karin Valenzano Rossi,
opponente.

Oggetto
stralcio dell'azione riconvenzionale,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 aprile 2012 dalla III Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Visto:
che nell'ambito di una causa promossa contro di loro dalla B.________ davanti
alla Pretura di Lugano con petizione del 5 maggio 2009, A.________ e C.________
hanno proposto un'azione riconvenzionale con la quale chiedevano il
disconoscimento di un loro debito di fr. 1'300'000.-- e la condanna
dell'attrice a pagare alla C.________ fr. 472'118.45;
che il 10 febbraio 2010 il Pretore ha assegnato alla C.________ un termine per
depositare una cauzione processuale di fr. 28'300.-- a dipendenza della sua
sede nel Principato del Liechtenstein;
che con decreto del 25 luglio 2011 il Pretore, costatato il mancato pagamento
della cauzione, ha stralciato dai ruoli l'azione riconvenzionale dei due
convenuti, ponendo a loro carico spese e ripetibili;
che il 9 febbraio 2012 il medesimo giudice ha respinto una domanda
d'interpretazione del convenuto A.________, il quale asseriva che, non essendo
egli mai stato astretto al pagamento di una cauzione, lo stralcio potesse
riferirsi soltanto all'azione riconvenzionale della C.________;
che il 15 febbraio 2012 A.________ ha proposto, con atto unico, appello contro
il decreto 25 luglio 2011 e reclamo contro la decisione 9 febbraio 2012 del
Pretore, affermando che lo stralcio della sua azione riconvenzionale fosse il
frutto di una svista, arbitrario, immotivato e nullo;
che la III Camera civile del Tribunale di appello ticinese ha disgiunto i due
gravami e con sentenza del 4 aprile 2012 ha dichiarato l'appello inammissibile;
che A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia
civile del 17 aprile 2012, con il quale chiede, previa concessione dell'effetto
sospensivo, l'annullamento della sentenza cantonale nella misura in cui
comporta lo stralcio della sua azione riconvenzionale;
che l'attrice propone di respingere il ricorso con risposta del 3 maggio 2012,
mentre l'autorità cantonale non ha preso posizione;
che l'11 giugno 2012 la Presidente di questa Corte ha decretato l'effetto
sospensivo;

considerando:
che il gravame è ricevibile per quanto riguarda tempestività, legittimazione e
natura civile della causa;
che l'art. 91 lett. a LTF ammette il ricorso contro la decisione parziale (DTF
132 III 785 consid. 2 in fine) di reiezione dell'azione riconvenzionale
(sentenza 4A_85/2007 dell'11 giugno 2007 consid. 3.3);
che il Tribunale di appello ha chiarito preliminarmente che, pur essendo il
procedimento di per sé retto ancora dal diritto cantonale (CPT/TI), alla
procedura di appello si applica la normativa federale (art. 405 cpv. 1 CPC);
ch'esso ha in seguito costatato che l'appello presentato da A.________ solo il
15 febbraio 2012 contro la decisione 25 luglio 2011 del Pretore era
manifestamente tardivo e perciò inammissibile in applicazione dell'art. 311
cpv. 1 CPC;
che la Corte ticinese ha infine respinto con due argomentazioni la censura di
nullità del suddetto giudizio per assenza di motivazione: d'un canto ha
osservato che il Pretore aveva spiegato lo stralcio della domanda
riconvenzionale con il mancato pagamento della cauzione, senza distinguere la
posizione dei due convenuti, per cui la motivazione del primo giudice poteva
semmai essere errata nei confronti di A.________, ma non assente; dall'altro ha
considerato che, in forza degli art. 146 e 285 cpv. 1 lett. e CPC/TI, la
nullità delle decisioni prive di motivazioni andava comunque proposta soltanto
nei limiti e secondo le forme stabilite per l'appello, ossia entro il termine
di 30 giorni;
che il ricorrente dà per scontata la tardività dell'appello, ma sostiene che la
sentenza impugnata è nulla, ciò che l'autorità cantonale avrebbe dovuto
rilevare d'ufficio;
che, riprendendo le argomentazioni fatte valere davanti alle istanze cantonali,
egli ravvisa la nullità nell'assenza di una motivazione concernente lo stralcio
della sua azione riconvenzionale nella sentenza cantonale, la quale sarebbe
comunque arbitraria anche nel merito, non potendo lo stralcio della sua azione
riconvenzionale essere giustificato con il mancato pagamento della cauzione da
parte della convenuta C.________;
che il gravame non menziona una sola norma di diritto che l'autorità cantonale
avrebbe violato e contravviene quindi sia all'obbligo minimo di allegazione e
motivazione posto a suo carico dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, sia all'onere
accresciuto, analogo a quello che vigeva per il vecchio ricorso di diritto
pubblico, imposto dall'art. 106 cpv. 2 LTF nel caso in cui sia in discussione
la violazione di diritti fondamentali o di disposizioni del diritto cantonale e
intercantonale (DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid 2.2);
che, per di più, qualora la decisione impugnata si fondi su due motivazioni
alternative e indipendenti, il ricorrente deve, sotto pena d'inammissibilità,
confrontarsi con entrambe e il ricorso può essere accolto soltanto se si
avverino fondate le critiche volte contro tutte e due (DTF 133 IV 119 consid.
6.3 e rif.);
che, riferendosi alla motivazione del giudizio d'appello fondata sul diritto
processuale ticinese, il ricorrente afferma semplicemente che la nullità andava
accertata d'ufficio, senza nemmeno tentare di dimostrare che l'autorità
cantonale ha applicato in modo arbitrario gli art. 146 e 285 cpv. 1 lett. e CPC
/TI, disposizioni neppure menzionate, né spiegare - come obietta con ragione
l'opponente - sulla base di quali norme o principi una decisione priva di
motivazione potrebbe essere impugnata in ogni tempo;
che riguardo all'altra motivazione del giudizio impugnato, volendo intravvedere
nelle lagnanze ricorsuali un tenue richiamo implicito del diritto di essere
sentiti garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la censura sarebbe manifestamente
infondata, poiché le considerazioni della Corte cantonale, giuste o sbagliate
che siano, danno al ricorrente tutti gli elementi necessari per capirne la
portata e impugnarle (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3);
che di conseguenza il gravame, per quanto ammissibile, è infondato e gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente, il
quale rifonderà all'opponente fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la
procedura innanzi al Tribunale federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 19 settembre 2012

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti