Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.18/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_18/2012

Sentenza del 2 maggio 2012
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Kolly,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
1. A.________SA,
2. B.________SA,
3. C.________SA,
patrocinate dall'avv. Edy Grignola,
ricorrenti,

contro

D.________GmbH,
patrocinata dall'avv. dott. Giorgio De Biasio,
opponente.

Oggetto
contratto di appalto,

ricorso contro la sentenza emanata il 16 novembre 2011 dalla III Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con contratto 29 giugno 1994 la D.________GmbH si era impegnata nei confronti
della E.________ ad eseguire dei controsoffitti isolanti e delle pareti
divisorie per un ospedale in Siberia. L'impresa generale incaricata della
realizzazione del progetto, F.________SA, si è dapprima impegnata a pagare alla
D.________GmbH l'importo scoperto in caso di inadempimento della E.________ e
poi dal 6 maggio 1996 ha assunto il contratto in vece di quest'ultima.

B.
Con petizione 30 ottobre 2000, introdotta direttamente innanzi al Tribunale di
appello del Cantone Ticino, la D.________GmbH ha chiesto la condanna della
F.________SA al pagamento di 924'752,33 dollari statunitensi (USD), oltre
interessi, quale saldo per le prestazioni supplementari effettuate nel
menzionato cantiere. Il 30 giugno 2003 la F.________SA ha cambiato la sua
ragione sociale in G.________SA. Dopo il fallimento di questa società decretato
l'11 maggio 2006, la causa è continuata con le cessionarie ai sensi dell'art.
260 LEF B.________SA, C.________SA e A.________SA. Con sentenza 16 novembre
2011 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha
accolto la petizione, ha fissato l'inizio del decorso degli interessi del 5 %
al 13 giugno 2001 e ha posto le spese giudiziarie di fr. 25'000.-- e le
ripetibili di fr. 60'000.-- a carico delle predette tre cessionarie.

La Corte cantonale ha indicato che è pacifico che le parti erano vincolate da
un contratto di appalto. Con riferimento alla mercede, i giudici cantonali
hanno ritenuto che la convenuta aveva effettivamente commissionato opere
supplementari, che essa non ha sollevato - né prima né durante la causa -
contestazioni in merito ai prezzi applicati e all'ammontare della mercede e che
nemmeno l'obiezione secondo cui essa non dovrebbe pagare il 5 % del totale
della mercede è fondata.

C.
Con ricorso in materia civile del 13 gennaio 2012 B.________SA, C.________SA e
A.________SA chiedono in via principale al Tribunale federale di annullare la
sentenza cantonale, di respingere la petizione e di porre a carico dell'attrice
le spese giudiziarie e le ripetibili di tutte le istanze. In via subordinata
postulano la condanna della convenuta al pagamento di USD 696'082,57, oltre
interessi al 5 % dal 13 giugno 2001 all'11 maggio 2006. Sostengono che i
Giudici cantonali sono caduti nell'arbitrio perché avrebbero ammesso il costo
fatturato dall'attrice e ritenuto che questa avesse effettivamente eseguito dei
lavori supplementari ordinati dall'impresa generale, senza nemmeno curarsi di
verificare la correttezza della mercede domandata. Ritengono poi che la Corte
cantonale avrebbe ignorato, violando l'art. 29 cpv. 2 Cost., una clausola del
contratto secondo cui l'ultimo 5 % della mercede dell'attrice avrebbe dovuto
essere corrisposto unicamente dopo che l'impresa generale era stata pagata dal
committente. Lamentano infine una violazione dell'art. 209 LEF, perché gli
interessi non sono stati limitati alla data del fallimento dell'impresa
generale.

La D.________GmbH propone la reiezione del ricorso con risposta 21 febbraio
2012, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
La sentenza impugnata è stata emanata dal Tribunale superiore del Cantone
Ticino, direttamente adito dall'opponente in una causa pecuniaria con un valore
di lite superiore a fr. 100'000.--. In queste circostanze, sebbene il Tribunale
di appello del Cantone Ticino non abbia statuito su ricorso, l'impugnativa in
esame risulta ammissibile in virtù dell'art. 75 cpv. 2 lett. c LTF.

2.
In linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF) e può scostarsene o completarlo unicamente se è stato effettuato in
violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente
inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella
sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni (art. 97 cpv. 1
LTF). Poiché la definizione di "manifestamente inesatto" corrisponde a quella
dell'arbitrio (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2) e configura a sua volta la
violazione di un diritto fondamentale (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid.
1.4.1), valgono le accresciute esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv.
2 LTF. Per lamentare con un'ammissibile censura la violazione del divieto
dell'arbitrio non è segnatamente sufficiente formulare una critica meramente
appellatoria (DTF 136 II 489 consid. 2.8) e contestare la decisione impugnata
come in una procedura d'appello, nella quale l'autorità di ricorso gode di
cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del
Tribunale cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3).
Giova rammentare che, per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza
già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o
addirittura migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale federale
annulla la pronunzia criticata per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il
giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua
motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 137 I 1 consid. 2.4, con rinvii).

Per quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e
l'accertamento dei fatti, il giudice - il quale in questo ambito dispone di un
ampio potere discrezionale - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente
il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di
tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare
l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto
contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF
137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 129 I 8 consid.
2.1).

3.
3.1 La Corte cantonale ha dapprima accertato, sulla base di deposizioni
testimoniali, che l'attrice ha eseguito lavori inizialmente non previsti nel
contratto. Ha poi ritenuto che dai documenti agli atti risulta che tali lavori
sono stati oggetto di uno scambio di corrispondenza, la cui correttezza e
fedefacenza non era mai stata messa in dubbio dalla convenuta. Quest'ultima,
hanno soggiunto i Giudici cantonali, non ha nemmeno sollevato contestazioni
sull'esecuzione delle opere, quando, dopo aver domandato e ricevuto
dall'attrice "una esatta documentazione dei lavori eseguiti, dei prezzi
concordati, dei pagamenti che sono stati effettuati e infine dell'importo
ancora scoperto", aveva proposto un accordo extragiudiziario.

3.2 Le ricorrenti, contestando la predetta argomentazione, affermano che le
testimonianze su cui si è fondata la Corte cantonale non sono state rese da
personale tecnico e non avrebbero quindi nemmeno la valenza di semplici indizi.
Inoltre, neppure i documenti citati nella sentenza impugnata comproverebbero
che i lavori supplementari sarebbero stati ordinati dalla convenuta ed
effettuati dall'attrice. A mente delle ricorrenti, l'esecuzione dei lavori
supplementari avrebbe invece dovuto essere dimostrata con documenti di cantiere
o una perizia.

3.3 In concreto le censure attinenti alla commessa e all'esecuzione dei lavori
supplementari si esauriscono in una critica meramente appellatoria, e quindi
inammissibile, della valutazione delle prove agli atti effettuata dalla Corte
cantonale. Giova a questo proposito osservare che, pur sostenendo che non vi
sarebbero documenti di cantiere, le ricorrenti non contestano, con una censura
conforme alle esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, l'accertamento,
basato sulla deposizione del teste H.________, dell'esistenza di una
documentazione con la quale i rappresentanti della convenuta hanno attestato
l'esecuzione dei lavori. Né basta, per formulare un'ammissibile censura
d'arbitrio, asseverare che la lettera della convenuta concernente il
componimento extragiudiziale della vertenza doveva essere letta nel giusto
contesto e che essa avrebbe addirittura sottinteso l'esecuzione a regola d'arte
del contratto da parte dell'attrice. Le ricorrenti non possono inoltre nemmeno
essere seguite quando affermano che "il tema dei lavori supplementari" sarebbe
"di principio di natura peritale": non è infatti ravvisabile la ragione per cui
la risposta al quesito di sapere chi ha ordinato lavori addizionali o se questi
sono stati effettivamente eseguiti non possa emergere da testimonianze e
documenti. Anche quando rimproverano alla Corte cantonale di aver concesso
all'attrice una - implicita e ingiustificata - facilitazione del grado della
prova, le ricorrenti non fanno altro che sostituire la valutazione delle
risultanze dell'istruttoria operata dai giudici cantonali con la propria, senza
però riuscire a dimostrare che la prima sia insostenibile.

4.
4.1 La Corte cantonale ha poi indicato che quando la mercede non è stata
preventivamente pattuita a corpo (art. 373 CO), l'appaltatore - a cui incombe
l'onere di provare l'esistenza e l'entità della mercede vantata - viene
retribuito secondo il valore e il materiale (art. 374 CO). Nella fattispecie,
aggiungono i giudici cantonali che hanno adottato le cifre indicate nella
petizione, la convenuta non ha però contestato né prima del processo né con gli
allegati di causa i prezzi applicati e l'ammontare della mercede.

4.2 Le ricorrenti affermano che non sarebbe vero che la convenuta non aveva
contestato negli allegati di causa l'ammontare della mercede. Esse indicano che
nella duplica e nelle conclusioni non è solo stata contestata l'esistenza dei
lavori supplementari, ma pure il loro ammontare nel senso dell'adeguatezza
della mercede. Spettava quindi all'attrice far amministrare una perizia per
dimostrare la fondatezza della mercede richiesta, rispettivamente sopportare le
conseguenze dell'assenza di una tale prova con la reiezione della petizione.

4.3 Ora, nella pagina della duplica a cui rinviano le ricorrenti, la convenuta
si era limitata a scrivere con riferimento ai lavori citati dall'attrice "che
gli stessi sono tutti contestati nella loro esistenza, nella loro necessità e
nel loro ammontare". In altre parole la convenuta ha contestato, oltre
all'esistenza e alla necessità, anche la quantità dei lavori supplementari.
Unicamente con le conclusioni - e quindi a istruttoria terminata - le
ricorrenti danno invece un ulteriore significato alla parola "ammontare",
affermando che, con riferimento all'esistenza degli ordini e alla loro
esecuzione, l'attrice non avrebbe "neppure provato la necessità degli stessi e
il loro ammontare, ovvero la congruità della mercede richiesta per l'asserito
impiego di materiale e lavoro". In queste circostanze non può essere
rimproverato, come invece fatto nel ricorso, alla Corte cantonale di essere
incorsa in un "clamoroso errore" per non aver ritenuto che gli allegati di
causa contenessero una - valida - contestazione del quantum richiesto quale
mercede. Infatti, l'art. 78 cpv. 1 CPC/TI prevede che l'attore con la petizione
e il convenuto con la risposta devono addurre in una sola volta i fatti, le
domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto, fatta riserva di replica e
duplica. L'art. 170 cpv. 2 CPC/TI stabilisce poi che i fatti non chiaramente
contestati si presumono ammessi, salvo contrarie risultanze di causa e l'art.
184 cpv. 2 CPC/TI precisa infine che la prova è limitata ai fatti contestati,
eccettuati i casi in cui i fatti devono essere accertati d'ufficio dal giudice
e con riserva delle disposizioni concernenti la mancata comparsa personale o
scritta di una parte. Il Tribunale federale ha d'altronde ritenuto arbitrario
esigere da un'attrice di provare anche i fatti che non sono stati - validamente
- contestati dalla convenuta (sentenza 4A_629/2009 del 10 agosto 2010 consid.
3.8). Ne segue che la censura si rivela infondata e dev'essere respinta.

5.
5.1 A mente delle ricorrenti la Corte cantonale avrebbe pure violato l'obbligo
di motivazione sgorgante dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Esse affermano che la
convenuta aveva obiettato che l'esigibilità dell'ultima tranche della
retribuzione dell'appaltatore, pari al 5 % del totale della mercede, non
dipendeva unicamente dalla prestazione di una garanzia bancaria da parte
dell'attrice, ma anche da una cosiddetta clausola "pay-when-paid", ignorata
dalla Corte cantonale, del seguente tenore: "il pagamento del 5 % del valore
complessivo di questo contratto, vale a dire l'importo della garanzia è
effettuato dopo la scadenza del termine di garanzia per tutti gli oggetti della
clinica di maternità; entro 12 mesi in un termine di 15 giorni dopo l'avvenuto
pagamento del mandante (recte: committente)". Soggiungono inoltre che l'impresa
generale non era stata pagata dal committente dell'ospedale e ritengono che per
questa ragione i Giudici cantonali non avrebbero potuto condannarla a versare
all'attrice l'intera mercede.

5.2 L'art. 29 cpv. 2 Cost. non impone al giudice di esporre e discutere tutti
gli argomenti invocati dalle parti, ma egli può limitarsi alle questioni
pertinenti (DTF 135 III 670 consid. 3.3.1), con una motivazione che permetta
agli interessati di capire la portata della decisione ed impugnarla con
cognizione di causa (DTF 135 III 513 consid. 3.6.5). Per quanto attiene poi
alle clausole "pay-when-paid", giova rilevare che esse hanno generalmente
unicamente un effetto sull'esigibilità della pretesa e non costituiscono una
condizione da cui dipende l'esistenza del diritto alla mercede (PETER GAUCH,
Der Werkvertrag, 5a ed. 2011, n. 156 segg.).

5.3 Nella fattispecie è esatto che la Corte cantonale non si è espressamente
riferita anche alla clausola "pay-when-paid" quando ha trattato l'obiezione
secondo cui l'impresa generale non avrebbe dovuto corrispondere l'ultimo 5 %
della mercede totale. I Giudici cantonali si sono infatti limitati ad
esplicitamente spiegare l'irrilevanza della contestazione unicamente con
riferimento all'assenza di una garanzia bancaria. Sennonché la spiegazione
fornita vale anche per la citata clausola. Infatti la Corte cantonale ha
ritenuto che le pattuizioni contrattuali attinenti al versamento dell'ultimo 5
% della mercede erano superate dal fatto che queste erano unicamente valide per
una determinata durata, già scaduta quando è stata inoltrata la petizione. In
queste circostanze le ricorrenti non possono essere seguite quando lamentano
una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost., atteso che la motivazione contenuta
nella sentenza impugnata permetteva loro di attaccare con cognizione di causa
il giudizio cantonale. Altrettanto infondata si rivela l'asserzione secondo cui
l'impresa generale non può essere astretta a pagare l'ultima tranche (5 %)
della mercede totale perché non sarebbe a sua volta stata remunerata, ritenuto
che l'invocata clausola "pay-when-paid" era limitata a 12 mesi dopo la scadenza
del termine di garanzia, il cui decorso non viene negato nemmeno dalle
ricorrenti.

6.
Infine le ricorrenti lamentano che, nonostante il chiaro tenore dell'art. 209
LEF, la sentenza cantonale non limiti il pagamento degli interessi di mora fino
alla data del fallimento e ritengono che essa debba essere modificata in tal
senso.

Ora, è esatto che giusta l'art. 209 LEF gli interessi nei confronti del fallito
cessano di decorrere una volta dichiarato il fallimento. Sennonché tale
circostanza non ha per conseguenza che il Tribunale, che statuisce su un
processo di collocazione (art. 63 cpv. 3 RUF), debba indicare nel dispositivo
della propria sentenza la data del fallimento e far cessare a quel giorno
l'obbligo di corrispondere interessi. Il calcolo del montante degli interessi
spetta infatti all'amministrazione del fallimento, che deve addirittura, nel
raro caso in cui dovesse sussistere un'eccedenza di attivi, utilizzare
quest'ultimi per pagare gli interessi anche per il periodo posteriore alla
dichiarazione del fallimento (DTF 102 III 40 consid. 3 pag. 45). Non bisogna
inoltre nemmeno dimenticare che anche qualora il fallimento dovesse essere
revocato, l'obbligo di corrispondere interessi risorgerebbe ex tunc (DTF 36 II
459 consid. 3), ciò che ovviamente non potrebbe avvenire se già il tribunale
limitasse, a causa del fallimento, la data fino alla quale gli interessi
decorrono.

7.
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa, nella misura in cui
risulta ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e
le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 10'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti, che
rifonderanno all'opponente fr. 12'000.-- a titolo di ripetibili per la sede
federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 maggio 2012

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti