Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.180/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_180/2012

Sentenza del 14 novembre 2012
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Kiss,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________SA,
patrocinata dall'avv. Andrea Lenzin,
ricorrente,

contro

B.________,
opponente.

Oggetto
contratto normale di lavoro; salario,

ricorso contro la sentenza emanata il 20 febbraio 2012 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.a La A.________SA ha assunto B.________ quale venditrice in un negozio di
Lugano a partire dal 1° novembre 2004 con un salario netto mensile di fr.
3'000.--, poi aumentato a fr. 3'250.-- dal gennaio 2009. In data 19 novembre
2009 la dipendente ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto 30 novembre
2009.
A.b Il 25 ottobre 2010 B.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore
del distretto di Lugano la A.________SA, chiedendo che la sua ex datrice di
lavoro sia obbligata a versarle fr. 27'937.25 (fr. 21'437.25 per giorni festivi
non goduti e tredicesima mensilità per gli anni 2005-2009, nonché fr. 6500.--
quale salario per i mesi di ottobre e novembre 2009). Con sentenza 15 marzo
2011 il Pretore ha, in parziale accoglimento dell'azione, condannato la
convenuta a pagare all'attrice fr. 20'058.--, oltre interessi, corrispondenti
alle pretese per la tredicesima (senza la quota parte per i mesi di ottobre e
novembre 2009 di fr. 567.--) e per i giorni festivi non goduti da cui ha
dedotto un'indennità forfettaria di fr. 812.50 per l'abbandono ingiustificato
dell'impiego ai sensi dell'art. 337d CO.

B.
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto con
sentenza 20 febbraio 2012 un appello della convenuta. La Corte cantonale ha
ritenuto applicabile alla fattispecie le disposizioni del Contratto normale di
lavoro per il personale di vendita al dettaglio (CNLV), che prevedono le
menzionate retribuzioni, poiché le parti non vi hanno derogato in forma
scritta. Essa ha respinto l'obiezione della datrice di lavoro secondo cui
l'art. 1 n. 7 CNLV viola l'art. 360 cpv. 2 CO ed è inefficace perché esso non
limita il requisito della forma scritta alla deroga di singole disposizioni del
contratto normale di lavoro, ma lo generalizza a qualsiasi modifica. A titolo
abbondanziale ha poi aggiunto che quanto addotto dalla convenuta (gravata
dall'onere probatorio) non soddisfa le esigenze poste dalla dottrina alla prova
di una deroga al contratto normale di lavoro, per poi in definitiva lasciare
aperta la questione dell'esistenza di un eventuale diverso accordo orale sulla
retribuzione, perché questo - non adempiendo il requisito di forma previsto dal
CNLV - non sarebbe in ogni caso stato valido.

C.
Con ricorso in materia civile del 28 marzo 2012 la A.________SA postula la
riforma della sentenza di seconda istanza nel senso che l'appello sia accolto e
la pronunzia pretorile annullata. La ricorrente sostiene che l'art. 1 n. 7 del
CNLV, che generalizza il requisito della forma scritta per le deroghe al
contratto normale di lavoro, viola l'art. 360 cpv. 2 CO e sarebbe per tale
motivo nullo. Ritiene poi inammissibile basarsi sul carattere della
disposizione del contratto normale di lavoro per appurare se una sua deroga
possa essere validamente pattuita solo in forma scritta. Afferma infine che la
Corte cantonale avrebbe a torto lasciato aperta la questione attinente
all'esistenza di una deroga orale.
Con risposta 15 maggio 2012 B.________ propone la reiezione del ricorso.

Diritto:

1.
Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76
cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una
sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità giudiziaria
ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile in materia di
diritto del lavoro (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr.
15'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF). Un ricorso in materia civile può anche
essere interposto per prevalersi, come in concreto, di una violazione della
forza derogatoria del diritto federale (sentenza 4A_546/2010 del 17 marzo 2011
consid. 1.2, non pubblicato in DTF 137 I 135). Esso è pertanto in linea di
principio ammissibile.

2.
2.1 Interpretando l'art. 360 cpv. 2 CO la Corte cantonale ha ritenuto che
l'art. 1 n. 7 CNLV, che prevede che le deroghe al CNLV sono valide soltanto se
stipulate per accordo scritto, va applicato "con una portata ridimensionata"
alle norme che hanno un'importanza tale da meritare per la loro modifica la
forma scritta, come lo sono quelle concernenti l'obbligo di versare un
tredicesimo salario e la disciplina dei giorni festivi infrasettimanali (art. 6
n. 4, 7 n. 1 e 8 n. 3 CNLV), sulla base delle quali il Pretore aveva
riconosciuto le pretese della lavoratrice.

2.2 La ricorrente invoca una violazione dell'art. 1 CC e sostiene che in virtù
dell'art. 360 cpv. 2 CO, interpretato alla luce del Messaggio del Consiglio
federale del 25 agosto 1967 concernente la revisione del contratto di lavoro
(FF 1967 423) e della dottrina dominante, l'art. 1 n. 7 CNLV sarebbe nullo ed
inefficace, perché esso non limita il requisito della forma scritta alla deroga
di singole disposizioni del contratto normale di lavoro, ma lo prescrive per
tutte le modifiche. Tale circostanza non verrebbe nemmeno mutata dalla sentenza
del Tribunale federale ripresa dalla Corte cantonale sulla base di una sua
menzione nella dottrina. Contesta pure che il versamento della tredicesima e la
retribuzione di giorni festivi possano costituire elementi essenziali, che non
potrebbero essere cambiati senza rispettare una determinata forma.

2.3 Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare quasi vent'anni fa
(sentenza 4C.287/1992 del 15 dicembre 1992 consid. 3b, menzionato nella
sentenza 4C.483/1995 del 17 ottobre 1996 consid. 4a/aa, in Jahrbuch des
Schweizerischen Arbeitsrechts 1997 pag. 116) che una norma di un contratto
normale di lavoro, che sottomette qualsiasi deroga di quest'ultimo all'esigenza
della forma scritta, viola l'art. 360 cpv. 2 CO. Tale considerazione risulta
pure essere condivisa dalla dottrina maggioritaria (da ultimo STREIFF/VON KANEL
/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7a ed. 2012, n. 4 ad art. 360 CO, con rinvii). Nella
citata sentenza del 1992 questo Tribunale ha però pure avuto occasione di
precisare che l'emanazione di una tale norma contraria all'art. 360 cpv. 2 CO
non comporta automaticamente la validità di tutti gli accordi non scritti, che
derogano a una disposizione del contratto normale di lavoro: una tale deduzione
- che non viene nemmeno proposta dalla dottrina citata nel ricorso - avrebbe
infatti per conseguenza di escludere la possibilità, invece espressamente
prevista dal diritto federale, di prescrivere la forma scritta per la deroga di
determinate disposizioni, quando questa esigenza di forma ha per scopo di
garantire al lavoratore la protezione sgorgante da norme particolarmente
importanti del contratto normale. Fra queste si annoverano le disposizioni
attinenti al salario minimo delle persone sottoposte al contratto normale
(sentenza 4C.287/1992 del 15 dicembre 1992 consid. 3b), le quali possono però
essere modificate a scapito del lavoratore mediante una convenzione scritta
(sentenza 4C.483/1995 del 17 ottobre 1996 consid. 4a/aa, in Jahrbuch des
Schweizerischen Arbeitsrechts 1997 pag. 116). Ne segue che la Corte cantonale
non ha violato il diritto federale applicando in concreto le summenzionate
disposizioni del contratto normale.

3.
In queste circostanze non occorre esaminare se, come affermato nel ricorso, il
datore di lavoro abbia apportato la prova della pretesa deroga orale alle
disposizioni del CNLV.

4.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e dev'essere
respinto. Le spese giudiziarie (art. 65 cpv. 4 lett. c e 66 cpv. 1 LTF) seguono
la soccombenza, mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente:
questa non è patrocinata da un avvocato e non sussistono quelle particolari
condizioni, per altro nemmeno invocate, che giustificherebbero nondimeno
l'assegnazione di un'indennità per la procedura innanzi al Tribunale federale (
DTF 135 III 127 consid. 4; 125 II 518 consid. 5b).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 14 novembre 2012

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti