Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.143/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_143/2012

Sentenza del 10 settembre 2012
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Rocco Olgiati,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. dott. Carla Speziali,
opponente.

Oggetto
contratto di lavoro; responsabilità del lavoratore,

ricorso contro la sentenza emanata l'8 febbraio 2012 dalla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
B.________ è stato alle dipendenze di A.________ come direttore e segretario
generale dal 1° ottobre 1999 all'11 dicembre 2006, quando, al termine di una
seduta del consiglio di amministrazione, ha sottoscritto una dichiarazione di
disdetta immediata. Egli ha in seguito contestato la validità di tale atto e,
non avendo potuto trovare un accordo con il datore di lavoro, il 10 agosto 2007
ha avviato una causa davanti alla Pretura di Lugano, contestando appunto la
validità della disdetta e rivendicando il pagamento del salario fino alla
scadenza contrattuale; in sede conclusiva ha quantificato tali pretese in fr.
76'361.10.

La convenuta si è opposta alla petizione e ha proposto un'azione
riconvenzionale di fr. 152'000.--: addossava all'attore la responsabilità della
mancata locazione di parte di uno stabile di sua proprietà.

Il Pretore ha accolto parzialmente la petizione con sentenza del 24 gennaio
2011 e condannato la convenuta a pagare all'attore fr. 50'228.70. Ha invece
respinto interamente la domanda riconvenzionale.

B.
Con sentenza dell'8 febbraio 2012 la II Camera civile del Tribunale di appello
del Cantone Ticino ha confermato la sentenza pretorile, respingendo un appello
con cui la convenuta aveva postulato la reiezione della petizione avversaria e
l'accoglimento della sua azione riconvenzionale. Il Tribunale di appello ha
posto le spese e le ripetibili di seconda istanza a carico dell'insorgente.

C.
A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile
del 13 marzo 2012. Si prevale della violazione del diritto federale e chiede
che l'attore sia condannato a pagarle in accoglimento della domanda
riconvenzionale fr. 152'000.-- e che gli oneri processuali delle istanze
cantonali siano modificati di conseguenza.

L'attore propone di respingere il ricorso e di confermare la sentenza cantonale
con risposta dell'11 maggio 2012. L'autorità cantonale non ha preso posizione.

Diritto:

1.
Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76
cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una
sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità giudiziaria
ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile in materia di
diritto del lavoro (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr.
15'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF). Esso è pertanto ammissibile.

2.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale
(art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e
motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza
conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF),
considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 134
III 102 consid. 1.1). Le esigenze sono più severe quando è fatta valere la
violazione di diritti fondamentali: in questo caso l'art. 106 cpv. 2 LTF esige
una motivazione puntuale e precisa, analoga a quella che l'art. 90 cpv. 1 lett.
b OG prescriveva per il ricorso di diritto pubblico (DTF 136 I 65 consid.
1.3.1; 134 II 244 consid. 2.2; 130 I 258 consid. 1.3). Il rinvio agli atti
della procedura cantonale non è ammesso (DTF 133 II 396 consid. 3.2).

Di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF). Può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione
del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art.
105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata
può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente
inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 268 consid. 1.2; 133 II 249 consid.
1.2.2 pag. 252) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle
esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5 pag. 314).
Deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati e
precisare in cosa consiste la violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Siccome
il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo
dell'apprezzamento delle prove (o dell'accertamento dei fatti in genere), chi
invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ha ignorato il
senso e la portata di un mezzo di prova preciso, ha omesso senza ragioni valide
di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito
della lite, oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto
con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 58
consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 129 I 8 consid. 2.1).

3.
La Corte cantonale ha ricordato come il Pretore avesse accertato che fu il
consiglio direttivo della convenuta a decidere di disdire il contratto di
locazione e che "il mancato reperimento immediato di un nuovo conduttore è da
qualificare un insuccesso collettivo dell'attore, dell'allora presidente, del
comitato direttivo e del CdA della convenuta". Questi organi erano "al corrente
del problema, che è stato oggetto di svariate discussioni in seno al comitato
direttivo". Il primo giudice - ha soggiunto l'autorità cantonale - ha costatato
anche che "tutte le soluzioni via via proposte sono però sfumate, per ragioni
comunque non riconducibili al solo agire dell'attore" e che negli anni in cui
si verificarono le perdite finanziarie in relazione con la mancata locazione
"la stessa convenuta ha regolarmente approvato i conti e scaricato il consiglio
direttivo".

I giudici ticinesi hanno in seguito riassunto le argomentazioni
dell'appellante, osservando ch'essa non ha contestato i predetti accertamenti
del Pretore, in particolare quello "in merito alle diverse soluzioni del
problema via via prospettatesi, discusse nei consessi sociali ma non
concretizzatesi, per ragioni non ascrivibili all'attore". Hanno rilevato che,
sebbene il segretario e direttore fosse incaricato della gestione degli
immobili, il consiglio direttivo e il consiglio di amministrazione ne
sorvegliavano l'operato, mentre all'assemblea dei delegati incombeva
l'approvazione del rapporto e dei conti annuali e lo scarico dei membri del
consiglio di amministrazione e del consiglio direttivo. La Corte d'appello ha
concluso la propria motivazione accertando che la convenuta non ha provato
l'inattività dell'attore nella ricerca di un inquilino, ricordando anche che
prima dell'11 dicembre 2006 non erano stati mossi rimproveri contro di lui a
proposito della gestione dell'immobile.

4.
La convenuta argomenta che in forza dell'art. 321e CO la misura della diligenza
dovuta dal lavoratore è determinata dalla natura del rapporto di lavoro e che,
essendo la funzione dell'attore paragonabile a quella di un chief executive
officer, egli aveva "la massima responsabilità amministrativa e gestionale",
per la quale era "unico referente" nei confronti del consiglio di
amministrazione. Inoltre, il contratto poneva "l'obbligo di occuparsi della
gestione dell'immobile" a carico dell'attore, che "non ha portato alcuna prova
a sostegno della sua assenza di colpa"; anzi, avrebbe addirittura ammesso di
essere stato negligente. In diritto, conclude la convenuta, l'autorità
cantonale ha violato sia l'art. 321e CO, attribuendo al mancato controllo
dell'operato dell'attore da parte degli organi di sorveglianza un effetto
interruttivo del nesso di causalità, sia l'art. 8 CC, sovvertendo l'onere di
sostanziare e provare la colpa a carico del dipendente.

5.
L'art. 321e cpv. 1 CO rende il lavoratore responsabile del danno che cagiona al
datore di lavoro intenzionalmente o per negligenza. Il cpv. 2 precisa che la
misura della diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del
singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado
dell'istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle
capacità e attitudini del lavoratore che il datore di lavoro conosceva o
avrebbe dovuto conoscere.

Le condizioni della responsabilità sono quelle usuali dell'art. 97 cpv. 1 CO,
come asserisce correttamente la ricorrente. Il datore di lavoro deve provare la
violazione del contratto, il danno e il nesso di causalità naturale e adeguato.
La colpa è invece presunta; tocca al lavoratore dimostrare di esserne esente
(sentenza 4C.195/2004 del 7 settembre 2004 consid. 2.1, in RtiD 2005 I pag.
820).

6.
Le critiche ricorsuali sono incentrate sui requisiti della colpa e del nesso
causale. Alla ricorrente sfugge tuttavia che la sua azione riconvenzionale è
stata respinta dalle due istanze cantonali principalmente perché non è stata
provata la prima condizione della responsabilità: la violazione del contratto.

La Corte cantonale, come detto (sopra, consid. 3), d'un canto ha fatto suoi gli
accertamenti del Pretore, rimasti incontestati, secondo cui il contratto di
locazione preesistente era stato disdetto per decisione del consiglio direttivo
e le diverse proposte di rilocazione discusse in seno a tale organo erano
sfumate per ragioni non imputabili all'attore; dall'altro essa ha accertato a
sua volta che la convenuta non aveva mai rimproverato il dipendente prima dello
scioglimento del contratto e "non ha comunque portato alcuna prova atta a
dimostrare l'inattività del suo segretario nel reperimento di nuovi inquilini".
Con tali considerazioni la Corte ticinese ha voluto chiarire anzitutto che la
convenuta non ha dimostrato che l'attore avesse contravvenuto ai propri
obblighi contrattuali, ovvero che fosse stato inadempiente; nel contempo essa
ha respinto la tesi della convenuta, per la quale il solo fatto che i locali
locativi rimasero vuoti durante quaranta mesi attesta la violazione del
contratto da parte del direttore, dal momento che la gestione degli immobili
era uno dei suoi compiti specifici. Non essendo provato l'inadempimento, la
questione del nesso causale e della colpa non si poneva nemmeno. Il mancato
intervento degli organi di sorveglianza della convenuta è stato menzionato non
come fattore interruttivo della causalità, ma semplicemente per rafforzare la
conclusione che l'attore non aveva violato il contratto o, perlomeno, che la
prova di una violazione non era stata fornita.

La convenuta non censura d'arbitrio i predetti accertamenti di fatto, che sono
perciò vincolanti. Il Tribunale federale non può neppure considerare fatti che
non risultano dal giudizio cantonale (sopra, consid. 2), quali, ad esempio, le
asserite ammissioni di responsabilità che l'attore avrebbe rilasciato.

7.
Ne viene che la sentenza impugnata ha applicato correttamente il diritto
federale. La convenuta portava l'onere di provare l'inadempimento del
lavoratore in forza dell'art. 321e CO, per cui la Corte d'appello, dopo avere
costatato che tale prova non è stata fornita, ha respinto con ragione l'azione
riconvenzionale come vuole l'art. 8 CC. Il passaggio della sentenza nel quale
afferma che "la convenuta non ha per nulla sostanziato la pretesa colpa o
intenzionalità addebitata al lavoratore nell'averle causato un danno" è
certamente infelice ma, per i motivi anzidetti, non ha influito sul giudizio,
imperniato sulla mancata prova della violazione del contratto, non della colpa.

Il ricorso va perciò respinto e gli oneri processuali seguono la soccombenza
(art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'500.-- sono poste a carico della ricorrente, la
quale rifonderà all'opponente fr. 6'500.-- a titolo di ripetibili della
procedura innanzi al Tribunale federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 10 settembre 2012

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti