Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.123/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_123/2012

Sentenza del 29 ottobre 2012
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Rottenberg Liatowitsch,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.A.________,
ricorrente,

contro

1. B.________,
2. C.A.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Andrea Marazzi,
opponenti.

Oggetto
disdetta in ambito agricolo,

ricorso contro la sentenza emanata il 30 gennaio 2012 dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.a C.A.________ e B.________, gestori di aziende agricole, sono comproprietari
del fondo xxx RFD di X.________. Su questo, in prevalenza prativo, è costruita
una stalla. Il 14 maggio 2004 C.A.________ ha segnalato alla Sezione
dell'agricoltura della Divisione dell'economia del Cantone Ticino che dal 1°
gennaio 2004 suo nipote A.A.________ faceva parte della gestione dell'azienda e
il 12 maggio 2005 ha comunicato la cessione della sua azienda a quest'ultimo.
Il 26 giugno 2007 la menzionata autorità ha indicato, in risposta alla relativa
domanda di C.A.________, che il fitto annuo massimo per il fondo in discussione
ammonta a fr. 42.-- per il prato e a fr. 4'959.-- per l'edificio.

Nella primavera del 2008 A.A.________, a cui veniva segnatamente rimproverata
l'impossibilità di "trovare un affitto equo" e il comportamento nei confronti
di B.________, è stato più volte invitato a lasciare il predetto fondo:
C.A.________ e B.________ gli hanno in particolare notificato il 30 aprile 2008
su modulo ufficiale la disdetta per "i locali commerciali ½ stalla" con effetto
dal 1° giugno 2008.
A.b Il 22 settembre 2008 i proprietari del predetto fondo hanno incoato innanzi
al Pretore del distretto di Vallemaggia una procedura di sfratto nei confronti
di A.A.________, che è stata sospesa in seguito all'inoltro dell'azione 14
ottobre 2008 con cui quest'ultimo ha in particolare postulato "di dichiarare
nulla e inefficace la disdetta del contratto di affitto stipulato fra le parti
e di dichiarare la durata del medesimo fino all'11 novembre 2014". Con sentenza
23 marzo 2011 il Pretore ha respinto la petizione "e ha accertato che il
'rapporto locativo' è terminato il 30 novembre 2008".

B.
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, in
quanto ricevibile, un appello di A.A.________ con sentenza 30 gennaio 2012.
Accertata l'applicabilità del Codice di diritto processuale civile svizzero (RS
272; CPC), ha ritenuto irricevibili i nuovi documenti prodotti dall'insorgente
con l'appello, perché non ha reputato adempiuti i presupposti dell'art. 317
cpv. 1 lett. b di tale legge. La Corte cantonale ha poi indicato, citando la
DTF 119 II 347, che l'ammontare del corrispettivo è un elemento essenziale del
contratto di affitto e ha quindi considerato che, nell'eventualità in cui le
parti si siano solo accordate sul principio dell'onerosità, non è venuto in
essere un affitto agricolo. Per questo motivo ha ritenuto ininfluenti ai fini
del giudizio le allegazioni con cui l'appellante pretendeva che le parti
avessero convenuto un uso del fondo dietro pagamento e ha considerato che, come
già stabilito dal Pretore, nella fattispecie è stato stipulato un comodato a
cui non è applicabile la legge federale del 4 ottobre 1985 sull'affitto
agricolo (RS 221.213.2; LAAgr).

C.
Con ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale
del 2 marzo 2012 A.A.________ postula, previo conferimento dell'effetto
sospensivo al rimedio, l'annullamento della sentenza di appello e, in via
principale, l'accoglimento della sua petizione. In via subordinata domanda il
rinvio degli atti alla Corte cantonale o al Pretore. Ritiene che nella
fattispecie il ricorso in materia civile sia ammissibile, poiché la
controversia riguarda una questione di diritto di importanza fondamentale.
Lamenta un accertamento manifestamente inesatto dei fatti, perché la Corte
cantonale - omettendo di confrontarsi con i suoi argomenti - non ha
riconosciuto che le parti hanno stipulato un contratto a titolo oneroso.
Contesta poi che il contratto in discussione possa costituire un comodato,
atteso che quest'ultimo dev'essere gratuito, e ritiene che in ogni caso il
negozio giuridico va, in applicazione dell'art. 1 cpv. 2 LAAgr, sottoposto a
tale legge. Sostiene infine che si tratterebbe di una procedura in cui vige il
principio inquisitorio e che la Corte cantonale avrebbe violato il suo diritto
di essere sentito e sarebbe incorsa in un eccesso di formalismo per aver
ritenuto irricevibili i documenti prodotti con l'appello.

La Presidente della I Corte di diritto civile ha accordato effetto sospensivo
all'impugnativa con decreto del 30 marzo 2012.

Con risposta 20 aprile 2012 C.A.________ e B.________ propongono la reiezione
del ricorso. Ritengono la LAAgr inapplicabile alla fattispecie perché la metà
del fondo in questione utilizzata dal ricorrente non raggiunge la superficie
minima richiesta dall'art. 2 cpv. 1 lett. b di tale legge. Affermano inoltre
che lo scopo dell'operazione era quello di trasmettere l'azienda al nipote, il
cui comportamento irrispettoso avrebbe in ogni caso giustificato una disdetta -
per altro regolarmente notificata per raccomandata e non contestata
tempestivamente dal destinatario - in virtù dell'art. 17 cpv. 1 LAAgr.

Le parti hanno spontaneamente proceduto a un secondo scambio di scritti.

Diritto:

1.
1.1 La sentenza impugnata è stata emanata su ricorso dal tribunale di ultima
istanza del Cantone Ticino in una causa civile. Nella fattispecie è pacifico
che il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- prevista
dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile.
Il ricorrente ritiene tuttavia ammissibile tale rimedio perché il litigio
concernerebbe una questione di diritto di importanza fondamentale nel senso
dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, "ovvero quella di sapere se il principio
secondo cui l'ammontare della pigione è un elemento essenziale del contratto di
fitto agricolo tale da escludere l'applicazione della Legge sull'affitto
agricolo".

Ora con il quesito appena esposto, il ricorrente parte dal presupposto che le
parti abbiano effettivamente concluso un contratto a titolo oneroso in cui esse
hanno unicamente tralasciato di fissare il corrispettivo dovuto per la
concessione del fondo. Sennonché nella sentenza impugnata non vi sono
accertamenti in tal senso e lo stesso ricorrente lamenta che la Corte cantonale
ha omesso di esaminare le sue allegazioni sull'onerosità del contratto. Per
tale motivo, ricordato che il Tribunale federale basa la sua sentenza
sull'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 e
art. 118 cpv. 1 LTF), il quesito che dev'essere in concreto risolto prima di
quello succitato attiene - in base alla stessa argomentazione ricorsuale - alla
predetta omissione e può unicamente portare, in caso di accoglimento del
ricorso, al rinvio della causa all'autorità cantonale per nuova decisione. Esso
non costituisce però una questione di diritto di importanza fondamentale,
atteso che non si tratta di decidere una questione di diritto che dà luogo a
un'incertezza che richiede in maniera impellente un chiarimento da parte del
Tribunale federale quale autorità giudiziaria suprema incaricata di assicurare
un'interpretazione uniforme del diritto federale (DTF 137 III 580 consid. 1.1).
Ne segue che il ricorso in materia civile si rivela inammissibile.

2.
Giusta l'art. 116 LTF con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può
unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali. Il
Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se il
ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF a cui
rinvia l'art. 117 LTF). Ciò significa che il ricorrente deve spiegare in modo
chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in
che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 135 III 232
consid. 1.2, con rinvii).

2.1 La Corte cantonale ha negato, rifacendosi alla giurisprudenza in materia di
contratto di locazione (DTF 119 II 347), che nella fattispecie sia sorto un
affitto agricolo, perché le parti non si sono accordate sull'ammontare del
corrispettivo. Essa ha escluso che il versamento effettuato con valuta 30
dicembre 2008 possa dimostrare la conclusione a partire da tale data di un
contratto di affitto sia perché da una lettera del 2 gennaio 2009 emerge che lo
stesso appellante era conscio che tale pagamento non equivaleva alla
stipulazione di un contratto, sia perché i convenuti non lo hanno affatto
accettato senza riserve, atteso che poco dopo hanno domandato la riattivazione
della procedura con l'assegnazione del termine per la risposta nella quale
hanno poi anche chiesto l'accertamento della validità della disdetta.

2.2 Il ricorrente afferma invece che le parti hanno concluso un affitto
agricolo perché, sebbene non si siano subito accordate sul fitto, esse lo hanno
convenuto a posteriori per atti concludenti. Sostiene che il contratto di
affitto sarebbe sorto al più tardi con l'accettazione del pagamento di fr.
2'500.-- del 30 dicembre 2008.

2.3 In concreto la critica ricorsuale si rivela di natura meramente
appellatoria e non soddisfa così le predette esigenze di motivazione, il
ricorrente limitandosi in sostanza a ripresentare una propria versione della
fattispecie, del tutto inidonea a far apparire arbitraria (v. per la
definizione di arbitrio il consid. 3.3 qui sotto) la sentenza impugnata laddove
questa indica che nel caso in esame le parti non hanno stipulato un contratto
di affitto agricolo.

3.
3.1 L'art. 1 cpv. 2 LAAgr prevede che tale legge si applica altresì ai negozi
giuridici che perseguono lo stesso scopo dell'affitto agricolo e che, se non le
fossero sottoposti, renderebbero vana la protezione. La Corte d'appello ha
escluso l'applicabilità di tale norma alla fattispecie, perché ha ritenuto che
le parti abbiano concluso un contratto di comodato, il quale - come indicato
dal Pretore con riferimento al Messaggio del Consiglio federale - non rientra
nel campo di applicazione della predetta legge. I Giudici cantonali hanno
considerato, in ragione della mancata conclusione di un contratto di affitto,
irrilevanti ai fini del giudizio le allegazioni dell'appellante sull'esistenza
di un accordo delle parti sul principio dell'onerosità del rapporto
contrattuale.

3.2 Il ricorrente asserisce di aver stipulato un contratto a titolo oneroso e
sostiene che la Corte cantonale ha violato il divieto dell'arbitrio perché ha
ritenuto, come prima il Pretore, che le parti avessero concluso un comodato e
quindi un contratto con cui il comodante si obbliga a concedere al comodatario
l'uso gratuito della cosa. Lamenta pure che i giudici d'appello non si sono in
alcun modo chinati sulle sue argomentazioni attinenti all'onerosità del
contratto.

3.3 Una decisione è arbitraria nel senso dell'art. 9 Cost., se è manifestamente
insostenibile, perché contraddice in modo manifesto la situazione di fatto,
viola in modo palese una norma o un principio giuridico indiscusso o è in urto
palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 138 V 74 consid. 7; 136 III 552
consid. 4.2, con rinvii). Commette poi un diniego di giustizia formale proibito
dagli art. 29 e 30 Cost., l'autorità di ricorso che non tratta una censura il
cui esame rientra nella sua competenza, motivata in modo sufficiente e
pertinente per l'esito del litigio (cfr. con riferimento al vecchio art. 4
Cost. DTF 113 Ib 376 consid. 6b; sentenza 4P.227/1999 del 6 dicembre 1999
consid. 4b).

Giusta l'art. 305 CO il comodato è un contratto per cui il comodante si obbliga
a concedere al comodatario l'uso gratuito di una cosa, e questi a restituirgli
la cosa stessa dopo l'uso. La gratuità del contratto è, come giustamente
rilevato dal ricorrente, una sua condizione costitutiva (BOVET/RICHA,
Commentaire Romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 9 ad art. 305 CO;
SCHÄRER/MAURENBRECHER, Commento basilese, Obligationenrecht I, 5a ed. 2011, n.
2 ad art. 305 CO). Per tale motivo risulta lesivo delle summenzionate garanzie
costituzionali ritenere che il negozio giuridico stipulato nella fattispecie
sia un comodato senza però accertare se, nonostante le contestazioni
concernenti l'esistenza di tale requisito, le parti abbiano pattuito una
concessione gratuita del fondo. Il mancato accordo sull'ammontare del fitto non
può supplire all'assenza di una constatazione sulla gratuità. Il ricorso va
quindi accolto, la sentenza impugnata annullata affinché l'autorità cantonale
completi gli accertamenti di fatto su questo punto vagliando le allegazioni del
qui ricorrente e una volta determinato il negozio giuridico concluso dalle
parti esamini se esso va sottoposto alla LAAgr in virtù dell'art. 1 cpv. 2 e in
caso di risposta affermativa quali sarebbero le conseguenze di tale circostanza
nella presente vertenza. Giova a questo proposito osservare che l'applicazione
di tale legge non può essere esclusa, come invece sostenuto dagli opponenti,
per le dimensioni del fondo: l'eccezione all'applicabilità di tale legge
prevista dall'art. 2 cpv. 1 lett. b LAAgr vale - come già emerge dal tenore
letterale della norma - unicamente per i fondi non edificati, mentre su quello
in discussione sorge una stalla.

4.
Con riferimento all'esame che dovrà essere fatto dalla Corte cantonale, è
opportuno rilevare che nella procedura di appello la ricevibilità di nuovi
documenti è, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, esclusivamente
retta dall'art. 317 cpv. 1 CPC e ciò anche nelle procedure in cui è applicabile
l'art. 247 cpv. 2 CPC, che impone al giudice di accertare d'ufficio i fatti
(sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012 consid. 2, destinata alla
pubblicazione). Nel ricorso in esame il ricorrente non formula poi alcuna
censura che faccia apparire lesiva dei suoi diritti costituzionali
l'applicazione dell'art. 317 cpv. 1 CPC in concreto già effettuata dalla Corte
cantonale, non bastando a tal fine asseverare di non essere rappresentato da un
legale e rimproverare per questo motivo all'ultima istanza cantonale di essere
incorsa in un formalismo eccessivo e in una violazione del suo diritto di
essere sentito per non aver ritenuto ammissibile la produzione di una serie di
documenti in appello. La Corte cantonale dovrà quindi unicamente basarsi sui
documenti regolarmente prodotti innanzi al Pretore.

5.
Da quanto precede discende che il ricorso sussidiario in materia costituzionale
va accolto, la sentenza impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità
cantonale per nuova decisione nel senso dei considerandi. Le spese giudiziarie
seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare
ripetibili al ricorrente: questi non è patrocinato da un avvocato e non
sussistono quelle particolari condizioni, per altro nemmeno invocate, che
giustificherebbero nondimeno l'assegnazione di un'indennità (DTF 135 III 127
consid. 4; 125 II 518 consid. 5b).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso in materia civile è inammissibile.

2.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è accolto, la decisione
impugnata è annullata e la causa è rinviata all'autorità cantonale per nuova
decisione nel senso dei considerandi.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico degli opponenti.

4.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 29 ottobre 2012

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti