Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.947/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_947/2012
2C_948/2012

Sentenza del 4 ottobre 2012
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federali Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500
Bellinzona.

Oggetto
2C_947/2012
Imposta cantonale 2011,

2C_948/2012
Imposta federale diretta 2011,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 22 agosto
2012 dal Presidente della
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Ricevuta la decisione su reclamo in materia d'IC/IFD 2011 emessa il 2 agosto
2012 dall'Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona, A.________ ha
scritto in tedesco l'8 agosto successivo alla citata autorità, contestando il
calcolo dell'imponibile nonché l'uso della lingua italiana nei suoi confronti.
Il fisco ha quindi trasmesso la lettera alla Camera di diritto tributario del
Tribunale di appello ticinese affinché la trattasse quale ricorso e ne ha
informato l'interessato. Il 13 agosto 2012 la Corte cantonale ha invitato il
rappresentante del contribuente a motivare il ricorso e a redigerlo in
italiano, avvertendolo che in caso di inosservanza, il gravame sarebbe stato
dichiarato inammissibile. Il 16 agosto 2012 il rappresentante ha ritornato lo
scritto alla Camera di diritto tributario, facendo valere, sempre in tedesco,
che il contribuente non poteva assumerne le spese di traduzione.

B.
Il 22 agosto 2012 la Camera di diritto tributario ha dichiarato il ricorso
inammissibile. In primo luogo ha osservato che il principio della lingua
ufficiale (ossia l'osservanza nel caso concreto della lingua italiana nei
rapporti con le autorità ticinesi) prevaleva sulla libertà linguistica (cioè la
facoltà di utilizzare la propria lingua madre, qui il tedesco), ragione per
cui, non essendo stato dato seguito alla richiesta di tradurre il ricorso dal
tedesco in italiano, quest'ultimo andava dichiarato inammissibile. Ha poi
aggiunto che il gravame sfuggiva ad un esame di merito anche perché il
contribuente non aveva rimediato, entro il termine assegnatogli a tale fine, ai
difetti di motivazione riscontrati.

C.
Il 26 settembre 2012 il rappresentante del ricorrente ha inoltrato dinanzi al
Tribunale federale un ricorso steso in tedesco. Dopo avere ribadito che
l'insorgente non poteva assumere né le spese di traduzione né quelle di un
avvocato, ha contestato il merito della tassazione, censurando in particolare
il fatto che alcune deduzioni non erano state ammesse.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
1.1 II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).

1.2 Facendo valere che sia lui che il contribuente padroneggiano unicamente il
tedesco, il rappresentante di quest'ultimo chiede che gli atti del procedimento
siano tradotti in tedesco. La richiesta va respinta. Sebbene il ricorso sia
steso in tedesco, come era diritto dell'insorgente (art. 42 cpv. 1 LTF), si
giustifica, tenuto conto del fatto che questi risiede da tempo in Ticino e che
aveva comunque la facoltà di fare capo ad un legale chiedendo il beneficio
dell'assistenza giudiziaria, di rendere la presente sentenza in italiano in
virtù dell'art. 54 cpv. 1 LTF, secondo il quale il procedimento dinanzi al
Tribunale federale si svolge nella lingua della decisione impugnata.

2.
2.1 Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i
motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in
modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag.
254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa
perché l'atto impugnato viola il diritto federale; la motivazione deve essere
riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali
punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag.
245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre
genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali,
bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione
dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397
consid. 2a pag. 400).

2.2 Oggetto del contendere è la decisione d'inammissibilità emessa dal
Presidente della Camera di diritto tributario, cioè la questione di sapere se a
ragione o a torto il ricorso presentato dinanzi a questa autorità è stato
dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha dato seguito alla
richiesta di tradurlo in italiano né ha provveduto a motivarlo conformemente
alle esigenze legali. Orbene il ricorrente nulla menziona al riguardo, non
formula cioè alcuna censura diretta contro la questione della traduzione o
dell'insufficiente motivazione, ma si limita a contestare il merito del
litigio. Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema
della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base
della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

3.
In via eccezionale si rinuncia ad addossare le spese giudiziarie al ricorrente
soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità
vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Divisione delle
contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni,
Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di
bollo.

Losanna, 4 ottobre 2012

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud