Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.931/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_931/2012

Sentenza del 9 ottobre 2012
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Aubry Girardin, Stadelmann,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino, Ufficio del
veterinario cantonale, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Convocazione al test per cani di razze soggette
ad autorizzazione,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 14 agosto
2012 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 23 maggio 2012 A.________ ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato del
Cantone Ticino lo scritto del 3 maggio precedente con cui l'Ufficio del
veterinario cantonale la convocava con il cane "B.________" al primo test
attitudinale per cani di razze soggette ad autorizzazione. Il 24 maggio 2012 il
Servizio dei ricorsi del Governo ticinese ha fissato all'interessata un
termine, scadente in concreto il 9 giugno 2012, per produrre la decisione
impugnata, avvertendola che in caso di inosservanza, il gravame sarebbe stato
dichiarato inammissibile. A.________ ha trasmesso la decisione contestata il 18
giugno 2012.

B.
Con decisione del 20 giugno 2012 il Consiglio di Stato, rilevando che
l'insorgente non aveva rispettato il termine assegnatole per produrre l'atto
mancante, ha dichiarato il gravame inammissibile. Detto giudizio è stato
confermato su ricorso dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino, con sentenza del 14 agosto 2012.

C.
Il 21 settembre 2012 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso, con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio
degli atti all'autorità precedente per un giudizio nel merito. Lamenta
formalismo eccessivo.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).

2.
2.1 La ricorrente ha omesso di precisare per quale via di diritto intendeva
procedere. Tale imprecisione non le nuoce se il suo allegato adempie le
esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 134 III 379
consid. 1.2 pag. 382; 133 I 300 consid. 1.2 pag. 302 con rinvii).

2.2 Di carattere finale (art. 90 LTF), la decisione contestata è stata emanata
da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore
(art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) e riguarda una causa di diritto pubblico
(art. 82 LTF) che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83
LTF. Presentato in tempo utile dalla destinataria dell'atto impugnato, che ha
un interesse degno di protezione all'annullamento del medesimo, il gravame è
quindi di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico
conformemente agli artt. 82 segg. LTF.

3.
3.1 Nel ricorso, l'insorgente afferma che la prassi cantonale, secondo la quale
la mancata produzione (esatta dall'art. 46 cpv. 3 della legge di procedura per
le cause amministrative del 19 aprile 1966 [LPamm; RL/TI 3.3.1.1]) della
decisione impugnata entro il termine perentorio accordato dall'autorità rende
il ricorso irricevibile in applicazione dell'art. 9 LPamm, viola il divieto di
formalismo eccessivo ancorato nell'art. 29 cpv. 1 Cost. Da un lato perché non
è, secondo lei, giustificata da alcun interesse degno di protezione, non
essendo infatti sufficiente addurre il rispetto del principio della legalità,
date le severe conseguenze che ne derivano. Dall'altro perché le impedisce di
fatto l'accesso alla giustizia senza nessun valido motivo. Senza poi
dimenticare che dovendo l'autorità in ogni caso richiamare gli atti di causa,
negli stessi dovrebbe anche figurare la decisione in questione.

3.2 Come illustrato, la ricorrente afferma che esigere in concreto il rispetto
dell'art. 9 LPamm costituirebbe un eccesso di formalismo. Sennonché ella
dimentica che, per consolidata prassi, le forme e regole processuali sono
indispensabili per assicurare un ordinato svolgimento del processo, garantire
la parità di trattamento e l'applicazione del diritto materiale (DTF 114 Ia 34
consid. 3 pag. 40 con rinvii). Vi è formalismo eccessivo, che viola l'art. 29
cpv. 1 Cost., unicamente qualora la stretta applicazione delle norme di
procedura non si giustifica da nessun interesse degno di protezione, diviene
pertanto fine a se stessa, complica in maniera insostenibile la realizzazione
del diritto materiale o l'accesso ai tribunali. L'eccesso di formalismo può
risiedere sia nella regola di comportamento imposta dal diritto cantonale, sia
nella sanzione che una violazione di tale regola implica (DTF 134 II 244
consid. 2.4.2 pag. 248; DTF 132 I 249 consid. 5 pag. 253; 130 V 177 consid.
5.4.1 pag. 183 con rispettivi rinvii). In concreto non è ravvisabile alcun
formalismo eccessivo.

In primo luogo perché, come emerge dagli atti di causa, la lettera del
Consiglio di Stato, nella quale veniva assegnato alla ricorrente un termine
perentorio con scadenza al 9 giugno 2012, è stata ritirata da lei il 2 giugno
2012. Ella ha pertanto beneficiato di un lasso di tempo sufficiente per dare
seguito a quanto domandatole, dato che doveva soltanto spedire un documento già
in suo possesso. Va poi osservato che l'interessata nulla ha fatto (né ora fa)
valere per spiegare perché non ha potuto inviare il documento richiesto prima
della scadenza del citato termine, rispettivamente perché non ha sollecitato
una proroga dello stesso. Parimenti non ha mai eccepito di non avere capito le
conseguenze derivanti dall'inosservanza del termine. La ricorrente non può
pertanto richiamarsi al divieto di formalismo eccessivo per tentare di ovviare
alla passività da lei dimostrata. Ne deriva che la sentenza cantonale che
conferma la decisione governativa d'inammissibilità per mancata osservanza del
termine fissato va confermata, non riscontrandosi in concreto eccesso di
formalismo.

4.
4.1 Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente
infondato e va quindi respinto in base alla procedura semplificata dell'art.
109 LTF.

4.2 Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si
assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alla ricorrente, al Dipartimento della sanità e della socialità,
Ufficio del veterinario cantonale, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato
del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 9 ottobre 2012

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera Ieronimo Perroud