Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.913/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_913/2012
2C_914/2012

Sentenza del 27 settembre 2012
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
rappresentata da X.________,
ricorrente,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500
Bellinzona.

Oggetto
2C_913/2012
Imposta cantonale e comunale 2009,

2C_914/2012
Imposta federale diretta 2009,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 16 agosto
2012 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Nella dichiarazione fiscale 2009 A.________, divorziata, ha indicato l'importo
di fr. 30'000.-- a titolo di contributi alimentari ed ha chiesto la deduzione
di fr. 5'600.-- per persona bisognosa a carico, da valere nei confronti del
figlio B.________ (1975) con il quale vive. Con decisione del 9 febbraio 2011
l'Ufficio di tassazione di Lugano Città ha fissato il reddito imponibile in fr.
22'700.-- per l'IC e fr. 25'500.-- per l'IFD e ha negato la deduzione
sollecitata. La tassazione è cresciuta in giudicato incontestata.

B.
Il 26 settembre 2011 la rappresentante della contribuente ha chiesto la
rettifica della tassazione 2009, facendo valere di avere dichiarato per errore
un reddito superiore a quello percepito dalla sua mandante. Dalla somma di fr.
30'000.-- ricevuta dall'ex marito andavano infatti dedotti fr. 6'000.--, da
indicare nella dichiarazione del figlio B.________. Trattando la domanda alla
stregua di un'istanza di revisione, l'autorità l'ha respinta con decisione del
29 settembre 2011, osservando che non era dato alcuno dei motivi che
legittimavano una revisione.
La decisione è stata confermata su reclamo il 12 dicembre 2011. Adita
tempestivamente, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello ha, a
sua volta, con giudizio del 16 agosto 2012, negato che fossero dati gli estremi
per procedere ad una revisione.

C.
Il 15 settembre 2012 la contribuente ha presentato dinanzi al Tribunale
federale un ricorso con cui chiede che si effettui un nuovo esame del proprio
caso e che la tassazione litigiosa venga corretta.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
1.1 II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).

1.2 Il giudizio impugnato, che tratta della revisione dell'imposta federale
diretta e dell'imposta cantonale 2009 (su tale facoltà, cfr. DTF 135 II 260
consid. 1.3.2 pag. 263 seg.), giustifica la congiunzione dei due incarti aperti
a seguito dell'inoltro del ricorso in merito a tali imposte.

2.
2.1 La ricorrente ha omesso di precisare per quale via di diritto intendeva
procedere. Tale imprecisione non le nuoce se il suo allegato adempie le
esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 134 III 379
consid. 1.2 pag. 382; 133 I 300 consid. 1.2 pag. 302 con rinvii).

2.2 Di carattere finale (art. 90 LTF), la decisione contestata è stata emanata
da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore
(art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) e riguarda una causa di diritto pubblico
(art. 82 LTF) che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83
LTF. Presentato in tempo utile dalla destinataria dell'atto impugnato, che ha
un interesse degno di protezione all'annullamento del medesimo, il gravame è
quindi di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico
conformemente agli artt. 82 segg. LTF, 146 LIFD (RS 642.11) e 73 cpv. 1 LAID
(RS 642.14; sulla portata di questa norma in relazione con la legge sul
Tribunale federale, vedasi DTF 134 II 186 consid. 1.3 pag. 188).
L'allegato ricorsuale ossequia inoltre la giurisprudenza che autorizza la
presentazione di un unico allegato ricorsuale quando emerge chiaramente dal
medesimo che sono contestate le due categorie d'imposta (DTF 135 II 260 consid.
1.3.2 pag. 263 seg.).

3.
3.1 L'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF impone che l'atto di ricorso contenga i motivi su
cui si fondano le conclusioni della parte ricorrente e che negli stessi venga
spiegato in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto. La
motivazione deve quindi essere riferita all'oggetto del litigio e risultare
pertinente, in modo che dal ricorso emerga perché e su quali punti la decisione
contestata viene impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.; 133 IV
286 consid. 1.4 pag. 287).
Esigenze accresciute valgono poi per la contestazione dei fatti. In effetti il
Tribunale federale fonda di principio la sua sentenza sui fatti accertati
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). La parte ricorrente deve perciò
spiegare in maniera circostanziata per quale motivo ritiene che le condizioni
di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate,
ovvero in particolare perché gli accertamenti dell'istanza precedente
risulterebbero non solo errati, ma addirittura arbitrari (cfr. DTF 135 II 145
consid. 8.1 pag. 153; 133 III 393 consid. 7.1 pag. 398); in caso contrario non
si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento
della decisione impugnata (DTF 134 I 65 consid. 1.5 pag. 68; 134 II 244 consid.
2.2 pag. 246; 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254).

3.2 In concreto, l'allegato ricorsuale consiste nella descrizione di taluni
fatti e in una serie di precisazioni puntuali su argomenti addotti nella
sentenza impugnata. Esso non contiene però precise ed esaustive considerazioni
di natura giuridica che espongano quali disposizioni legali sarebbero violate e
in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile. In effetti la
ricorrente si limita ad affermare (come già fatto in sede cantonale) che si è
resa conto dell'errore nel dichiarare i suoi redditi solo successivamente, dopo
avere visionato i documenti necessari all'allestimento della dichiarazione
d'imposta 2010. Sennonché ella non spiega in che cosa e perché l'argomentazione
della Corte cantonale, che corrisponde peraltro alla prassi vigente, secondo la
quale essendo di principio presunto che un contribuente conosca la sua
situazione patrimoniale e che non appena ricevuta la decisione di tassazione la
verifichi e critichi tempestivamente eventuali errori, questi non può di
conseguenza avvalersi della revisione per invocare argomenti che ha omesso di
sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (causa 2P.34/2006 del 16 giugno
2006 pubblicata in RtiD 2007 I pag. 667 consid. 3.3 nonché consid. 1 e 2.2
della sentenza impugnata, ai quali si rimanda), disattenderebbe il diritto
determinante. Allo stesso modo la ricorrente propone una propria versione di
alcuni fatti, ma non si confronta in maniera adeguata con quelli ritenuti
dall'istanza precedente, spiegando perché le relative constatazioni sarebbero
manifestamente insostenibili e quindi arbitrarie.
Ne discende che la motivazione non soddisfa le condizioni legali e
giurisprudenziali: il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

4.
Per quanto precede, il ricorso può essere deciso dal Presidente della Corte
nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alla rappresentante della ricorrente, alla Divisione delle
contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni,
Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di
bollo.

Losanna, 27 settembre 2012

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera Ieronimo Perroud