Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.863/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_863/2012

Sentenza del 24 settembre 2012
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Municipio di Lugano, Palazzo Civico,
Piazza Riforma 1, 6900 Lugano,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Approvazione dei conti preventivi 2011 del
Comune di Lugano,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emessa il 7 agosto
2012 dal Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
In seguito ad un iter processuale che non occorre qui rievocare, il Consiglio
comunale di Lugano ha approvato, il 12 settembre 2011, i conti preventivi
comunali per il 2011. Dai medesimi risultava in particolare che le spese per lo
smaltimento dei rifiuti presentavano un deficit che il Comune intendeva coprire
a mezzo dell'imposta comunale.

B.
A.________, domiciliato a Lugano e ivi fiscalmente imponibile, ha
tempestivamente contestato dinanzi al Consiglio di Stato la decisione comunale,
osservando che il volere coprire le spese dello smaltimento dei rifiuti
mediante il prelievo fiscale era in palese contrasto con gli artt. 2 e 32a
LPAmb (RS 814.01). Il ricorso è stato respinto dapprima dal Governo ticinese il
22 novembre 2011, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza
del 7 agosto 2012.

C.
L'11 settembre 2012 A.________, facendo valere la violazione di diversi
principi costituzionali nonché del diritto federale ambientale, si è rivolto al
Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono
sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43; 136 II 101 consid. 1 pag. 103 con
rispettivi rinvii).

2.
2.1 Nella presente fattispecie, oggetto di disamina sono i conti preventivi
comunali per il 2011, approvati dal Consiglio comunale il 12 settembre 2011.
Occorre pertanto appurare se gli stessi costituiscono una decisione pronunciata
in cause di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 lett. a LTF (le lettere b e
c non trovando applicazione in concreto), contro la quale è possibile adire il
Tribunale federale. Conformemente alla giurisprudenza infatti, non ogni atto in
cui si manifesta l'imperio statale in un caso concreto è una decisione secondo
la norma appena citata: per tale vale soltanto quell'atto d'imperio che tocca
la situazione giuridica del singolo cittadino, astringendolo a fare, omettere o
tollerare alcunché, o che regola altrimenti in modo autoritativo - con
carattere vincolante e possibilità di esecuzione coercitiva - i suoi rapporti
con lo Stato (DTF 128 I 167 consid. 4 pag. 170 con riferimenti).

2.2 In una sentenza pubblicata in DTF 72 I 279 segg., ulteriormente confermata
(cause 2P.33/1996 del 27 ottobre 1997 consid. 3b e 2P.373/1997 del 1 novembre
1999 consid. 1a/aa, entrambe con rinvii giurisprudenziali e dottrinali), il
Tribunale federale ha giudicato che non costituiva atto d'imperio, secondo la
prassi sopraccitata, l'atto con cui il potere legislativo votava, su proposta
di quello esecutivo, il budget. A suo avviso infatti, confortato da quello
unanime della dottrina, il preventivo è una semplice rappresentazione in forma
sinottica delle entrate e delle uscite previste, fondata sugli atti legislativi
in vigore e che deve servire di piano finanziario per l'anno successivo. La sua
approvazione è una misura mediante la quale il potere legislativo esercita il
suo controllo sull'amministrazione statale e che esplica effetti soltanto nei
confronti del potere esecutivo. Il voto del budget non ha invece effetti verso
i terzi: non regola infatti alcun rapporto giuridico con i singoli, né possiede
carattere vincolante e possibilità di esecuzione coercitiva nel senso descritto
in precedenza. Premesse queste considerazioni ne discende che i conti
preventivi impugnati non costituiscono una decisione ai sensi dell'art. 82
lett. a LTF: il ricorso in materia di diritto pubblico è quindi manifestamente
inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata
dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.

2.3 A titolo abbondanziale va osservato che il fatto che le autorità cantonali
non si siano soffermate su questo punto non è di rilievo in concreto dato che,
per potere rivolgersi al Tribunale federale, devono essere adempiute
specificatamente le esigenze poste dalla giurisprudenza federale, le quali
possono essere più restrittive di quelle cantonali.

3.
Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano
ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, al Municipio di Lugano, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 24 settembre 2012

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud