Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.830/2012
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_830/2012

Sentenza del 24 novembre 2012
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento
A.________AG (a seguito di fusione con B.________SA),
patrocinata dall'avv. Gianni Cattaneo,
ricorrente,

contro

Comune di X.________.

Oggetto
Contributi di costruzione provvisori per opere
di canalizzazione e depurazione acque,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 2 agosto
2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 18 giugno 2003, il Consiglio comunale di X.________ ha adottato il piano
generale di smaltimento delle acque (PGS), autorizzando il Municipio a
prelevare contributi di costruzione. Il PGS è stato approvato dal Dipartimento
del territorio del Cantone Ticino con risoluzione del 2 aprile 2004. Dopo di
che, le autorità comunali hanno dato avvio alla procedura per l'imposizione dei
contributi provvisori di costruzione degli impianti di canalizzazione e di
depurazione delle acque.

B.
In relazione alla particella yyy di X.________, di proprietà della
B.________SA, società che si è nel frattempo fusa con la A.________AG, il
Municipio di X.________ ha fissato l'ammontare dei contributi di costruzione a
fr. 147'142.75. Con decisione del 4 aprile 2006, l'esecutivo comunale ha
respinto il reclamo interposto contro il prelievo. Tale atto è stato confermato
dal Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino e - dopo che gli è stato
trasmesso l'incarto, in conformità a quanto previsto dalla sentenza del
Tribunale federale 2C_557/2009 del 26 aprile 2010 - anche dal Tribunale
cantonale amministrativo, che si è espresso in merito con giudizio del 2 agosto
2012.

C.
Il 4 settembre 2012, la A.________AG ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale
un ricorso in materia di diritto pubblico, con il quale chiede l'annullamento
della sentenza del 2 agosto 2012 e della precedente decisione su reclamo, in
subordine seguito dal rinvio degli atti al Tribunale cantonale amministrativo
per nuova decisione.

Diritto:

1.
Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità cantonale di
ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 e 90 LTF), il
ricorso concerne una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) che non
ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Esso è stato
presentato in tempo utile (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 100
cpv. 1 LTF) dalla destinataria della pronuncia contestata, con interesse al suo
annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF).

2.
2.1 Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso occorre spiegare in
modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto; ciò significa che il
ricorrente deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della
sentenza querelata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Quando la
motivazione del ricorso inoltrato al Tribunale federale è identica a quella
presentata davanti all'istanza inferiore, tale condizione non è rispettata (DTF
134 II 244 consid. 2.3 pag. 246 seg.).

2.2 Nel caso in esame, fatta eccezione per qualche modifica di carattere
redazionale e per la semplice citazione di alcuni puntuali passaggi del
giudizio impugnato, il ricorso presentato davanti al Tribunale federale contro
la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo riprende, praticamente alla
lettera, le motivazioni contenute nel ricorso a suo tempo interposto contro la
sentenza del Tribunale di espropriazione, su cui l'ultima istanza cantonale è
stata chiamata a statuire.

2.3 Non rispondendo alle esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2
LTF, il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile secondo la
procedura semplificata (art. 108 LTF). Le spese seguono la soccombenza (art. 65
e 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Comune di X.________ e al Tribunale cantonale
amministrativo.

Losanna, 24 novembre 2012

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

Il Cancelliere: Savoldelli