Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.829/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_829/2012

Sentenza del 23 aprile 2013
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Zünd, Presidente,
Seiler, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento
1. A1.________,
2. A2.________,
3. A3.________,
4. A4.________,
5. A5.________,
6. A6.________,
7. A7.________,
8. A8.________,
9. A9.________,
10. A10.________,
11. A11.________,
12. A12.________,
13. A13.________,
14. A14.________,
15. A15.________,
16. A16.________,
17. A17.________,
18. A18.________,
19. A19.________,
20. A20.________,
21. A21.________,
22. A22.________,
23. A23.________,
24. A24.________,
25. A25.________,
26. A26.________,
27. A27.________,
28. A28.________,
29. A29.________,
30. A30.________,
patrocinate dall'avv. Raffaella Martinelli Peter,
ricorrenti,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Regolamento della scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 3 luglio
1996,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la modifica decretata il 26
giugno 2012 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino
n. 28 del 3 luglio 2012 sono state pubblicate alcune modifiche del regolamento
della scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 3 luglio 1996 emanato
dal Consiglio di Stato (RL/TI 5.1.5.2). Esse riguardavano anche il Servizio di
sostegno pedagogico. È in particolare stato abrogato l'art. 85, il quale, sotto
il titolo marginale "Onere di lavoro", stabiliva:
1 L'orario settimanale d'insegnamento dei docenti di sostegno pedagogico, dei
logopedisti e degli psicomotricisti corrisponde a quello dei docenti di scuola
elementare.
2 Essi sono tenuti ad essere presenti in sede almeno un quarto d'ora prima
dell'inizio delle lezioni del mattino e del pomeriggio.
3 I colloqui e i contatti con altre istanze, la redazione di rapporti e le
attività amministrative sono da programmare al di fuori dell'orario settimanale
d'insegnamento.
4 I logopedisti e gli psicomotricisti continuano l'attività rieducativa con gli
allievi nelle due settimane dopo la chiusura dell'anno scolastico e nelle due
settimane prima dell'apertura, compatibilmente con la disponibilità delle
famiglie.
5 L'onere di lavoro dei capigruppi è quello previsto per gli impiegati dello
Stato.
Il vecchio art. 85 è stato sostituito dall'art. 85a, con il nuovo titolo
marginale "Onere di lavoro dei capigruppo, dei logopedisti e degli
psicomotricisti"; esso prevede quanto segue:
1 L'onere di lavoro dei capigruppo è quello previsto per gli impiegati dello
Stato.
2 L'onere di lavoro dei logopedisti e degli psicomotricisti è quello previsto
dall'art. 79b della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei
docenti del 15 marzo 1995.
La nuova regolamentazione è entrata in vigore il 1° agosto 2012. Dal medesimo
giorno vige anche il nuovo art. 79b della succitata legge sull'ordinamento
degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL/TI
2.5.4.1), introdotto con modifica legislativa pubblicata sul Bollettino
ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 29 del 6 luglio 2012. Sotto il
titolo marginale "Onere di lavoro degli operatori specializzati" esso
prescrive:
1 L'onere di lavoro degli operatori specializzati è stabilito come segue:
a) 42 ore settimanali;
b) vacanze durante l'anno scolastico secondo il calendario emanato dal
Dipartimento;
c) vacanze estive dal 1° luglio al 15 agosto;
2 Il Consiglio di Stato può attribuire questo onere di lavoro ad altri
operatori che svolgono la loro attività nella scuola nell'ambito della
pedagogia speciale e del disadattamento.

B.
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 3 settembre 2012 trenta
logopediste e psicomotriciste alle dipendenze del Cantone insorgono davanti al
Tribunale federale contro l'abrogazione dell'art. 85 e l'introduzione del nuovo
art. 85a cpv. 2 del regolamento della scuola dell'infanzia e sulla scuola
elementare (in seguito: regolamento impugnato o contestato). Le ricorrenti
invocano l'art. 8 cpv. 1 Cost.; ritengono che il cambiamento crei una disparità
di trattamento in merito all'onere di lavoro e alle vacanze all'interno del
Servizio di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia e della scuola
elementare, favorendo i docenti di sostegno pedagogico a scapito di logopedisti
e psicomotricisti. Il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso.
Le parti confermano le loro posizioni con replica e duplica.

Diritto:

1.
Il regolamento contestato è un atto normativo cantonale di carattere generale e
astratto, che si applica a una cerchia indeterminata di persone. Dal momento
che il diritto ticinese non prevede rimedi specifici, contro di esso è
ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. b nonché
87 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_204/2010 del 24 novembre 2011, consid. 1.2).
La modifica del regolamento è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale delle
leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino n. 28 del 3 luglio 2012 in
conformità con l'art. 85 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il
Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 (RL/TI 2.4.1.1). Tenuto conto delle
ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) il ricorso, depositato il 3
settembre 2012, è tempestivo (art. 101 LTF).
Le ricorrenti, logopediste (n.1-25) o psicomotriciste (n. 26-30) nominate o
incaricate presso il Servizio di sostegno pedagogico, sono toccate dal
regolamento contestato e legittimate a ricorrere in forza dell'art. 89 cpv. 1
lett. b/c LTF.

2.
Le ricorrenti si prevalgono della violazione del diritto federale, in
particolare del principio della parità di trattamento istituito dall'art. 8
cpv. 1 Cost. La censura è proponibile (art. 95 lett. a LTF; DTF 133 III 446
consid. 3.1 pag. 447 seg.).
La motivazione sottostà alle esigenze usuali, anche se a essere impugnato è un
atto normativo (DTF 134 I 23 consid. 5.2 pag. 30 seg.). Il Tribunale federale
non vaglia tutte le questioni giuridiche che si pongono, come farebbe
un'autorità di prima istanza, ma esamina soltanto gli argomenti che gli sono
sottoposti correttamente (DTF 134 III 102 consid. 1.1 pag. 104 seg.). Occorre
perciò spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2
LTF). Le esigenze sono più severe quando è fatta valere la violazione di
diritti fondamentali: in questo caso l'art. 106 cpv. 2 LTF esige che il
ricorrente indichi quali siano i diritti costituzionali lesi e spieghi in modo
chiaro e circostanziato in cosa consista tale violazione, analogamente a quanto
imponeva l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG per il ricorso di diritto pubblico (DTF
136 II 304 consid. 2.4 e 2.5 pag. 313 seg.; 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).

3.
Un atto normativo lede il principio di uguaglianza sancito dall'art. 8 cpv. 1
Cost. se a fronte di situazioni uguali opera distinzioni giuridiche su aspetti
rilevanti non giustificate da motivi ragionevoli, oppure se sottopone a regime
identico situazioni che presentano differenze tali da rendere necessario un
trattamento diverso (DTF 134 I 23 consid. 9 pag. 43). Le situazioni paragonate,
nella prima ipotesi, non devono essere necessariamente identiche sotto ogni
aspetto; deve però esservi similitudine nei fatti pertinenti per la decisione
da prendere (DTF 119 Ia 123 consid. 2b pag. 128).
Entro i limiti dell'arbitrio il legislatore dispone di un ampio potere
discrezionale, nel quale il Tribunale federale interferisce con riserbo. Ciò
vale in modo particolare nell'ambito dell'organizzazione e della retribuzione
dell'impiego pubblico. In questo settore occorre analizzare il sistema nel suo
insieme, perché il raffronto e l'intervento limitati ad alcune funzioni
rischiano di creare altre disuguaglianze (DTF 132 I 157 consid. 4.1 pag. 163;
123 I 1 consid. 6b pag. 8).
Il Tribunale federale esamina, facendo capo alle regole di interpretazione
riconosciute, se alla norma interessata possa essere attribuito un senso che la
possa fare ritenere compatibile con le garanzie costituzionali invocate.
Procede per esame libero e annulla una disposizione cantonale solo se essa non
si presta ad alcuna interpretazione conforme al diritto costituzionale o al
diritto federale di rango superiore. Occorre considerare la portata
dell'ingerenza nel diritto fondamentale, la possibilità di ottenere una
sufficiente protezione di questo diritto nel contesto di un successivo
controllo puntuale della norma, le circostanze concrete in cui essa va
applicata, la possibilità di una correzione come pure gli effetti sulla
sicurezza del diritto. La semplice circostanza che in singoli casi la
disposizione impugnata possa essere applicata in modo lesivo della Costituzione
non conduce di per sé al suo annullamento. Le spiegazioni fornite dalle
autorità cantonali riguardo alla sua futura applicazione possono essere prese
in considerazione (DTF 137 I 31 consid. 2 pag. 39; 134 I 293 consid. 2 pag. 295
e riferimenti).

4.
Come detto, per le ricorrenti la nuova regolamentazione dell'onere lavorativo
di logopedisti e psicomotricisti è discriminante rispetto a quella dei docenti
di sostegno pedagogico. Di conseguenza, in applicazione delle regole
giurisprudenziali suesposte, bisogna in primo luogo stabilire se le funzioni
siano comparabili. Poche sono tuttavia le allegazioni delle parti a questo
proposito. Le ricorrenti danno per scontata la risposta affermativa, asserendo
che logopedisti, psicomotricisti e docenti di sostegno svolgono la loro
attività negli istituti scolastici e "interagiscono" in collaborazione con gli
insegnanti nei gruppi regionali del Servizio di sostegno pedagogico. Il
Consiglio di Stato ribatte soltanto che i logopedisti e gli psicomotricisti
sono degli "operatori", mentre i docenti di sostegno pedagogico hanno lo
"statuto di docenti", ciò che comporta per loro l'obbligo di "conseguire
anticipatamente l'abilitazione all'insegnamento".

4.1 Il Servizio di sostegno pedagogico è istituito dall'art. 33 della legge
sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (RL/TI
5.1.5.1); il capitolo IV del titolo IX del regolamento qui impugnato (art.
75-90) definisce scopi, funzione, struttura, composizione e competenze. Il
Servizio di sostegno pedagogico opera nel campo della prevenzione e della cura
del disadattamento scolastico, all'interno della scuola (art. 75), con
l'obiettivo di sviluppare le potenzialità e garantire una frequenza scolastica
regolare degli allievi con difficoltà di apprendimento (art. 76). Esso è
organizzato in gruppi regionali circondariali (art. 78) composti di un
capogruppo, di logopedisti, di psicomotricisti e di docenti di sostegno
pedagogico (art. 79). Il solo fatto che tutti i componenti di queste unità
operative collaborino per il conseguimento del suddetto obiettivo comune,
tuttavia, non significa ancora che vi sia similitudine di funzioni ai fini
dell'applicazione dell'art. 8 cpv. 1 Cost.

4.2 I compiti del logopedista e dello psicomotricista sono definiti all'art. 82
del regolamento impugnato, quelli del docente di sostegno pedagogico all'art.
83. Né le ricorrenti né il Consiglio di Stato fanno riferimento a queste
disposizioni. Raffrontandole, sembrerebbe che il docente di sostegno pedagogico
collabori in modo più stretto in classe con il docente titolare, sia
nell'individuazione del disadattamento e delle sue cause, sia nell'elaborazione
di soluzioni e di progetti pedagogici atti a rimediarvi, e assuma quindi un
certo ruolo di coordinatore del gruppo. I compiti del logopedista e dello
psicomotricista parrebbero invece più mirati, ognuno nell'ambito della propria
specializzazione. L'ipotesi sembrerebbe essere avvalorata dal passaggio del
messaggio n. 6428 del Consiglio di Stato sulla cantonalizzazione del Servizio
di sostegno pedagogico delle scuole comunali, riprodotto nel ricorso, secondo
cui i docenti di sostegno operano "all'interno delle sedi scolastiche, durante
gli orari di scuola"; i logopedisti e gli psicomotricisti "all'interno dei
rispettivi ambulatori, di regola durante gli orari di scuola". Questa diversità
nel modo di operare, se sussistesse, potrebbe forse giustificare
l'argomentazione del Consiglio di Stato secondo la quale il docente di
sostegno, che deve conseguire l'abilitazione all'insegnamento, ha lo statuto
dei docenti.
Le scarne allegazioni delle parti sui compiti specifici dei diversi operatori
dei gruppi regionali del Servizio di sostegno pedagogico impediscono però al
Tribunale federale di effettuare - d'ufficio - un'analisi più approfondita
degli art. 82 e 83 del regolamento impugnato (cfr. consid. 2) e di trarne
elementi determinanti per valutare la similitudine delle funzioni. La questione
può rimanere indecisa, poiché il ricorso si avvera comunque infondato.

5.
Per illustrare le disparità delle quali si ritengono vittime le ricorrenti
propongono una tabella di raffronto degli oneri settimanali di lavoro e delle
vacanze.

5.1 Sul primo aspetto la tabella espone che i logopedisti e gli psicomotricisti
hanno un orario settimanale di 42 ore, i docenti di sostegno pedagogico un
onere settimanale d'insegnamento di 26 ore e 10 minuti. A mente delle
ricorrenti l'impegno di 42 ore a settimana è inadeguato e penalizzante per la
loro attività, perché "non permette la necessaria flessibilità e il giusto
equilibrio tra l'attività svolta in sede, direttamente con gli allievi e quella
svolta fuori sede (preparazione dossier degli allievi, colloqui e contatti con
i genitori e con altre istanze, attività amministrative, partecipazione alle
iniziative d'istituto, alla formazione continua o alle riunioni del servizio,
etc.)". La "spaccatura" che si creerebbe con i docenti di sostegno pedagogico
all'interno del gruppo sarebbe inutile, dannosa e pregiudizievole per
"l'identità professionale" dei logopedisti e degli psicomotricisti. A mente
delle ricorrenti l'assenza di motivi ragionevoli a sostegno della distinzione è
attestata anche dai materiali legislativi. Dopo un circostanziato riassunto
introduttivo concernente il travaglio legislativo degli ultimi anni teso alla
riorganizzazione del Servizio di sostegno pedagogico, in connessione con il
progetto più ampio di riforma dell'impiego pubblico, esse spiegano che in un
primo tempo si prospettava un cambiamento dell'onere lavorativo di tutti gli
operatori, ma per finire si è deciso di rinunciare a modificare lo statuto dei
docenti, mantenendo invece senza alcun motivo oggettivo il cambiamento solo per
i logopedisti e gli psicomotricisti.
Il Consiglio di Stato risponde che "non paiono esserci differenze rilevanti",
poiché per i docenti di sostegno pedagogico vige "un certo onere espresso in
ore d'insegnamento nette al di fuori delle quali rimangono dei compiti precisi,
mentre gli altri operatori avranno un onere settimanale lordo di 42 ore nel
quale sono comprese tutte le mansioni".

5.2 L'argomentazione dello Stato è da ricondurre alla modifica del regolamento
concernente l'onere d'insegnamento dei docenti del 20 agosto 1997 (RL/TI
5.1.4.3.3) entrata in vigore, come il regolamento qui impugnato, il 1° agosto
2012 (BU 28/2012 pagg. 292 segg.). Il nuovo art. 1 cpv. 2 lett. b definisce
alla cifra 1 l'onere dei docenti titolari delle scuole elementari, che è, come
in precedenza, di "26 ore e 10 minuti (compresa la ricreazione) ripartite in 32
lezioni". La cifra 3 stabilisce che "l'onere settimanale d'insegnamento dei
docenti di sostegno pedagogico corrisponde a quello dei docenti titolari di
scuola elementare", con l'aggiunta che "i colloqui e i contatti con altre
istanze, la redazione di rapporti e le attività amministrative sono da
programmare al di fuori dell'orario settimanale d'insegnamento".
Le ricorrenti osservano, semplificando, che l'onere lavorativo dei docenti di
sostegno pedagogico non ha subito cambiamenti con la "nuova versione entrata in
vigore il 1. agosto 2012" della cifra 3 dell'art. 1 cpv. 2 lett. b del
regolamento concernente l'onere d'insegnamento dei docenti; non si pronunciano
sulla portata della precisazione concernente l'onere di lavoro dei docenti di
sostegno al di là dell'orario di scuola nemmeno nella replica, nonostante che
il Consiglio di Stato vi faccia espressamente menzione nella risposta proprio
per sottolineare il cambiamento rispetto alla regolamentazione previgente. Non
considerando il lavoro che i docenti di sostegno pedagogico devono svolgere al
di fuori dell'orario settimanale d'insegnamento le ricorrenti trascurano un
elemento importante nell'ottica della loro tesi ricorsuale. Potrebbe infatti
esservi disparità di trattamento soltanto se l'onere di lavoro di logopedisti e
psicomotricisti fosse diverso, senza ragioni valide, da quello complessivo dei
docenti di sostegno pedagogico. In assenza di allegazioni delle ricorrenti tale
aspetto non può essere approfondito. Questa Corte può soltanto costatare che,
opponendo l'onere lavorativo onnicomprensivo di 42 ore settimanali dei
logopedisti e degli psicomotricisti alle sole 26 ore e 10 minuti di attività
che i docenti di sostegno pedagogico devono svolgere durante l'orario
d'insegnamento, senza considerare il lavoro fuori orario scolastico, le
ricorrenti propongono un termine di raffronto errato in partenza.

5.3 Ne viene l'infondatezza della censura di disparità di trattamento riferita
all'onere settimanale di lavoro prevista per logopedisti e psicomotricisti
dall'art. 79b cpv. 1 LORD in relazione con l'art. 85a cpv. 2 del regolamento
impugnato.

6.
Sul tema delle vacanze le ricorrenti espongono nella loro tabella comparativa
che logopedisti e psicomotricisti hanno vacanze secondo il calendario
scolastico durante l'anno nonché dal 1° luglio al 15 agosto, mentre le vacanze
dei docenti di sostegno corrispondono ai periodi di chiusura degli istituti
scolastici, con la possibilità che sia chiesta loro la presenza per riunioni,
organizzazione del lavoro, esami o altre necessità, in sede o altrove, due
settimane prima dell'inizio e due settimane dopo la fine dell'anno scolastico.
Anche in merito alla regolamentazione delle vacanze le ricorrenti lamentano
l'assenza di "flessibilità", specialmente per rispetto all'ordinamento
precedente, poiché l'attività lavorativa continuerà "fino al 30 giugno e
riprenderà il 16 agosto fino all'inizio della scuola e ciò indipendentemente
dalla necessità degli allievi e/o delle famiglie".
Nella risposta il Consiglio di Stato obietta che il trattamento è uguale per le
due categorie di dipendenti.

6.1 È pacifico che tutti - docenti di sostegno, logopedisti e psicomotricisti -
beneficiano durante l'anno delle vacanze stabilite dal calendario scolastico.
Controverso è il diritto alle vacanze durante il periodo di chiusura estiva
delle scuole, ossia all'incirca da metà giugno a fine agosto (art. 15 cpv. 1
della legge della scuola del 1° febbraio 1990 - RL/TI 5.1.1.1).
Prima della revisione l'art. 85 del regolamento contestato prevedeva che
l'attività lavorativa dei logopedisti e degli psicomotricisti continuasse due
settimane dopo la chiusura dell'anno scolastico e riprendesse due settimane
prima dell'apertura "compatibilmente con la disponibilità delle famiglie".
L'art. 85a cpv. 2 rinvia ora i logopedisti e gli psicomotricisti all'art. 79b
cpv. 1 lett. c LORD, che fissa le vacanze estive tassativamente dal 1° luglio
al 15 agosto. Le ricorrenti ritengono che ciò peggiori la loro posizione
rispetto alla regolamentazione precedente. La circostanza non è però di
rilievo, perché, essendo in discussione la parità di trattamento, non lo
statuto di logopedisti e psicomotricisti in quanto tale, l'eventuale
peggioramento potrebbe essere significativo soltanto in contrapposizione al
trattamento migliore riservato ai docenti di sostegno.

6.2 La tabella comparativa delle ricorrenti indica che il diritto alle vacanze
dei docenti di sostegno pedagogico è retto dall'art. 44 LORD; essi sono perciò
parificati ai docenti ordinari. L'art. 44 LORD pone il principio delle vacanze
in funzione del calendario scolastico (cpv. 1) e, quanto al periodo estivo,
stabilisce che "durante la chiusura degli istituti, ai docenti può essere
richiesta la presenza in sede o altrove, due settimane prima dell'inizio
dell'anno scolastico e due settimane dopo la fine per riunioni, organizzazione
del lavoro, esami, altre necessità dell'istituto, aggiornamento e attività
professionali" (cpv. 2).
La disuguaglianza lamentata dalle ricorrenti si situa quindi nelle due
settimane tra metà giugno (fine della scuola) e il 1° luglio e nelle altre due
tra il 15 agosto e inizio settembre (riapertura dell'anno scolastico). Parrebbe
di capire ch'essa consisterebbe - le ricorrenti non lo dicono espressamente -
nel fatto che durante queste quattro settimane i logopedisti e gli
psicomotricisti devono lavorare mentre ai docenti di sostegno pedagogico "può
essere richiesta la presenza" nell'istituto scolastico o fuori per diverse
incombenze. Non è però dato di sapere se e in quale misura anche i docenti di
sostegno pedagogico siano chiamati a fornire questo onere lavorativo
supplementare. Le ricorrenti non si pronunciano affatto sul lavoro estivo a
norma dell'art. 44 cpv. 2 LORD né, tanto meno, sostengono che tale attività non
sia effettivamente chiesta ai loro colleghi. Le argomentazioni del ricorso sono
incentrate piuttosto sugli effetti negativi che la nuova regolamentazione delle
vacanze avrebbe sull'organizzazione del lavoro: sulla diminuita "flessibilità"
di una presenza obbligatoria che prescinde dai bisogni effettivi della scuola e
sulla "spaccatura" che si creerebbe tra gli operatori all'interno dei gruppi di
sostegno. E di fronte alla risposta dello Stato, secondo cui "l'estate è
trattata in maniera paritaria" perché "anche i docenti sono tenuti ad essere a
disposizione due settimane dopo la fine della scuola (fino al 30 giugno) e due
prima dell'inizio (dal 15 agosto) (art. 44 Lord)", le ricorrenti replicano
ribadendo semplicemente che "vi sono importanti differenze" e rinviando al
ricorso.
In queste circostanze, ovvero limitando l'esame alle allegazioni delle
ricorrenti, si deve concludere che l'obbligo dei logopedisti e degli
psicomotricisti di lavorare durante il periodo di chiusura dell'anno scolastico
in forza degli art. 85a cpv. 2 del regolamento impugnato e 79b cpv. 2 LORD non
crea una disparità di trattamento lesiva dell'art. 8 cpv. 1 Cost. con il
corrispondente onere lavorativo estivo dei docenti di sostegno pedagogico
secondo l'art. 44 cpv. 2 LORD, sebbene quest'ultimo sia definito in modo
diverso.

6.3 Questa conclusione si giustifica anche in ragione della cautela particolare
che il Tribunale federale deve imporsi nell'esame della parità di trattamento
nell'ambito dell'organizzazione (e della retribuzione) dell'impiego pubblico.
S'è detto che in tale contesto, per evitare di creare altre disparità,
l'organigramma delle funzioni va analizzato nel suo insieme (cfr. consid. 3).
Orbene, secondo gli intendimenti del legislatore, all'ordinamento delle vacanze
secondo l'art. 79b LORD sottostanno tutti i dipendenti che operano nel campo
della pedagogia speciale e del disadattamento, in particolare gli
ergoterapisti, i logopedisti e gli psicomotricisti del Servizio ortopedagogico
itinerante (messaggio n. 6463 del 22 febbraio 2011 sulla revisione parziale
della LORD, commento al nuovo art. 79b). Pertanto, se si sottraessero a questo
regime i logopedisti e gli psicomotricisti del Servizio di sostegno pedagogico,
si creerebbero verosimilmente disparità con il trattamento dei colleghi che
operano negli altri servizi statali. Contrariamente a quanto sembrano ritenere
le ricorrenti, il passaggio citato del messaggio include anche gli operatori
che lavorano in ambito scolastico.

6.4 Da ultimo le ricorrenti vedono una disparità di trattamento nel fatto che
l'onere lavorativo dei dipendenti del Servizio ortopedagogico itinerante sia
regolamentato "in una norma a livello di legge" mentre quello di logopedisti e
psicomotricisti "in una norma a livello di ordinanza". La censura, appena
accennata, è infondata. La legittimità costituzionale della base legale
potrebbe tutt'al più essere oggetto di esame sotto il profilo della competenza
normativa del Consiglio di Stato, ma su tale tema le ricorrenti non si
esprimono.

7.
Il ricorso è pertanto infondato. Le spese giudiziarie vanno caricate alle
ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF), le quali sono però dispensate dal rifondere
ripetibili allo Stato (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese di giustizia di fr. 2'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti in
solido. Non si assegnano ripetibili.

3.
Comunicazione alla patrocinatrice delle ricorrenti e al Consiglio di Stato del
Cantone Ticino.

Losanna, 23 aprile 2013

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

Il Cancelliere: Savoldelli