Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.823/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_823/2012,
2C_824/2012

Sentenza del 18 febbraio 2013
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Zünd, Presidente,
Aubry Girardin, Donzallaz,
Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento
A.A.________ e B.A.________,
patrocinati dall'avv. Marco Frigerio,
ricorrenti,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Imposta federale diretta e imposta cantonale 1997/1998 e 1999/2000,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 25 giugno
2012 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
B.A.________ è titolare della C.________, ditta che ha per scopo .... Il di lei
marito A.A.________ dispone di una procura individuale.
Nell'elenco dei debiti allegato alla loro dichiarazione fiscale 1997/1998, i
coniugi A.________ hanno indicato l'esistenza di un debito privato di fr.
220'000.-- verso la società finanziaria D.________, Vaduz, contro garanzia di
tre cartelle ipotecarie di fr. 100'000.-- ciascuna gravanti la particella xxx
di Y.________, di proprietà di B.A.________.
Verso la medesima società finanziaria, essi hanno nel contempo indicato un
debito aziendale di fr. 320'000.-- (valuta al 31 dicembre 1996), garantito da
due cartelle ipotecarie gravanti la particella zzz di Y.________, di proprietà
della C.________.
Interpellati dall'autorità fiscale, i contribuenti hanno successivamente
precisato che, nel biennio 1999/2000, alla D.________ di Vaduz era subentrata
la E.________AG di Roveredo (Canton Grigioni), che aveva ripreso sia il debito
privato sia quello aziendale. Presidente della società grigionese era a quel
tempo F.________, ora deceduto, che in precedenza aveva sempre agito anche in
nome e per conto della citata D.________ di Vaduz.

B.
Notificando ai coniugi A.________ la tassazione per gli anni 1997/1998, con
decisione del 28 gennaio 2002 l'autorità competente ha commisurato il loro
reddito aziendale in fr. 140'000.-- di media annua (a fronte di una perdita
dichiarata di fr. 18'548.--) e ha aggiunto ai proventi dichiarati un reddito
d'altra fonte di fr. 110'000.-- di media annua. Nella motivazione, essa ha
spiegato che i contribuenti non avevano comprovato l'esistenza degli asseriti
mutui concessi loro dalla D.________ e che, di conseguenza, l'importo di fr.
140'000.-- era stato determinato riprendendo il prestito e gli interessi
D.________, mentre l'importo di fr. 110'000.-- corrispondeva invece
all'ammontare del debito privato che i coniugi A.________ sostenevano di avere
contratto.
Il medesimo giorno, detta autorità ha notificato ai contribuenti anche la
tassazione per gli anni 1999/2000, in cui è stato loro esposto un reddito
aziendale di fr. 60'000.-- di media annua (a fronte di una perdita dichiarata
di fr. 51'087.--). Per gli stessi motivi addotti in relazione al biennio
precedente, il fisco non ha in questo caso ammesso in deduzione gli interessi
passivi maturati sui mutui D.________; alla sostanza dichiarata ha aggiunto il
controvalore del debito privato contratto con la E.________AG, asserendo che
non era stata provata la destinazione data ai relativi capitali; ai proventi
dichiarati ha infine pure aggiunto il presunto reddito di detti capitali, pari
agli interessi passivi pagati alla società.
I reclami interposti dai coniugi A.________ contro le decisioni dell'Ufficio
circondariale di tassazione sono stati respinti il 10 gennaio 2008; le
decisioni su reclamo sono state a loro volta confermate dalla Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che si è espressa in
merito con sentenza del 25 giugno 2012.

C.
Quest'ultimo giudizio è stato impugnato davanti al Tribunale federale con
ricorso in materia di diritto pubblico del 31 agosto 2012. Con tale atto,
A.A.________ e B.A.________ chiedono l'annullamento dello stesso e il ricalcolo
della tassazione relativa ai bienni in discussione. Postulano inoltre la
concessione dell'assistenza giudiziaria.
In corso di procedura, la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino,
l'Amministrazione federale delle contribuzioni e la Camera di diritto
tributario hanno rinunciato a pronunciarsi, limitandosi a chiedere che il
ricorso sia respinto.

Diritto:

1.
1.1 Il giudizio impugnato, che si pronuncia sia sull'imposta federale diretta
che sull'imposta cantonale 1997/1998 e 1999/2000, giustifica la congiunzione
dei due incarti aperti a seguito dell'inoltro del ricorso in riguardo a tali
imposte.

1.2 Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza in
una causa di diritto pubblico, l'impugnativa, presentata in tempo utile dai
destinatari del giudizio contestato (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con
l'art. 100 cpv. 1 LTF; art. 89 cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile quale
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF; in questo contesto,
cfr. pure l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF in relazione con l'art. 146 LIFD).

2.
2.1 In ambito fiscale, il Tribunale federale dispone di pieno potere cognitivo
non solo in materia di imposta federale diretta, ma anche nella misura in cui
si tratta di verificare se il diritto cantonale e la relativa applicazione da
parte delle istanze inferiori rispettino i dettami della legge
sull'armonizzazione fiscale (DTF 131 II 710 consid. 1.2 pag. 713; 130 II 202
consid. 3.1 pag. 205 seg.). L'applicazione del diritto cantonale per cui non
era ancora necessaria un'armonizzazione - come è quello applicato alla
fattispecie, concernente i periodi fiscali 1997/1998 e 1999/2000 - può essere
invece censurata solo nella misura in cui comporti una violazione del diritto
federale, segnatamente del divieto d'arbitrio (DTF 134 I 153 consid. 4.2.2 pag.
157; 133 III 462 consid. 2.3 pag. 466).

2.2 Dal profilo della motivazione, il ricorrente deve spiegare in modo conciso
perché l'atto impugnato viola il diritto; ciò significa che egli deve
confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza impugnata
(art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Il Tribunale
federale esamina inoltre la violazione di diritti fondamentali soltanto se
l'insorgente ha motivato tale censura in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF
134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254). Anche in
caso di asserita violazione del divieto d'arbitrio, è quindi necessario che
egli esponga le sue critiche in maniera chiara e circostanziata (DTF 134 II 244
consid. 2.2 pag. 246; 133 III 393 consid. 6 pag. 397). Secondo costante
giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza infatti già qualora la soluzione
proposta con il ricorso possa apparire plausibile o addirittura migliore
rispetto a quella contestata; il Tribunale federale annulla la sentenza
impugnata per violazione dell'art. 9 Cost. solo se l'istanza precedente ha
emanato un giudizio che appare manifestamente insostenibile, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un
principio giuridico indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51 e 132 III
209 consid. 2.1 pag. 211).

2.3 Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo
ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art.
105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione
del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero
arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle
prove addotte (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del
24 maggio 2011 consid. 2.2 con ulteriori rinvii). L'eliminazione del vizio deve
inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97
cpv. 1 LTF).

3.
Esposte norme, principi e giurisprudenza validi in materia, la Camera di
diritto tributario ha anch'essa ritenuto che gli elementi agli atti non
permettessero di riconoscere, perlomeno dal profilo fiscale, l'esistenza dei
debiti indicati nella dichiarazione fiscale 1997/1998 e che non potessero
essere fiscalmente riconosciuti nemmeno i debiti elencati nella dichiarazione
successiva, concernente il periodo 1999/2000. Giunta a tale conclusione, ha nel
contempo confermato la correttezza della ripresa eseguita dal fisco nelle
decisioni di tassazione.
Per quanto riguarda il periodo fiscale 1997/1998, essa ha rilevato che la
decisione di riprendere gli importi che erano stati indicati a tale titolo,
esponendoli alla stregua di un elemento di reddito imponibile, costituisse una
logica conseguenza dell'inadempimento da parte dei contribuenti dei loro oneri
probatori e del fatto che, secondo dottrina e giurisprudenza, il reddito
soggetto all'imposta comprende la totalità dei proventi percepiti dal
contribuente durante un determinato periodo e di cui questi può disporre per le
sue necessità senza dover diminuire il patrimonio che aveva all'inizio del
medesimo periodo. Ha poi osservato che lo stesso discorso valeva per la
tassazione concernente il periodo 1999/2000. A suo avviso, escluso l'asserito
consumo di capitali ed in assenza di indicazioni contrastanti, l'autorità di
tassazione non poteva in effetti fare altro che aggiungere alla sostanza
dichiarata il controvalore del debito privato contratto con la E.________AG ed
ai proventi dichiarati il presunto reddito di detti capitali, pari agli
interessi passivi pagati alla società grigionese.
I. Imposta federale diretta

4.
Richiamandosi all'art. 126 LIFD e "all'analogo testo della legge cantonale", in
base al quale il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una
tassazione completa ed esatta, i ricorrenti fanno valere in prima battuta di
avere fornito all'autorità ogni documentazione utile in loro possesso, ragione
per cui neppure sarebbe corretto concludere che essi siano venuti meno al
proprio onere probatorio. Sostengono inoltre che il loro diritto di essere
sentiti sarebbe stato di fatto "svuotato" a causa della mancata assunzione
spontanea di prove da parte di quella stessa autorità.

4.1 Esprimendosi in tal senso, essi formulano tuttavia critiche generiche, che
omettono di confrontarsi con le pertinenti argomentazioni dei Giudici cantonali
- formulate in particolare proprio riguardo ai doveri di collaborazione delle
parti, alla ripartizione dell'onere della prova tra fisco e contribuente in
genere e per debiti contratti all'estero, così come alle conseguenze nel caso
una determinata prova non venga addotta - e che sfuggono quindi ad un esame di
merito (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.).

4.2 La censura con cui viene denunciata la violazione di un diritto
fondamentale, quale è il diritto di essere sentiti, è nel contempo
manifestamente inammissibile anche nell'ottica dell'art. 106 cpv. 2 LTF, sulla
cui portata si è già detto in precedenza (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246;
133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).

5.
In seconda battuta, gli insorgenti affermano che la conclusione della Corte
cantonale, in base alla quale essi non avrebbero sufficientemente provato
l'esistenza dei loro debiti, sarebbe priva di ogni ragionevolezza e quindi
lesiva del divieto d'arbitrio.

5.1 Anche formulando questa critica, essi omettono però completamente di
confrontarsi - come l'art. 42 cpv. 2 LTF avrebbe richiesto - con le
circostanziate considerazioni espresse nel giudizio impugnato: che non solo
rinviano in dettaglio alle basi legali e alla giurisprudenza applicabile in
relazione al quesito posto, ma che procedono pure ad apprezzare, in maniera
altrettanto precisa e puntuale, le differenti prove agli atti (giudizio
impugnato, consid. 2.1-2.5).

5.2 Per quanto volta a mettere in discussione proprio l'apprezzamento delle
prove svolto dalla Camera di diritto tributario, la censura d'arbitrio
formulata lede inoltre di nuovo anche l'art. 106 cpv. 2 LTF.
In effetti, una critica fondata sulla violazione dell'art. 9 Cost. - come
appunto è quella in esame - non può esaurirsi in considerazioni che forniscono
solo una diversa lettura delle prove addotte, ma necessita di una motivazione
puntuale, da cui emerga in che misura i giudici cantonali non abbiano
manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, abbiano
omesso senza seria ragione di tenere conto di un mezzo di prova importante o
abbiano proceduto a deduzioni insostenibili (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag.
560; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 38 consid.
2a pag. 40 seg.).

5.3 Stessa conclusione vale d'altra parte nella misura in cui la critica dei
ricorrenti verta sulla mancata assunzione di ulteriori prove, segnatamente
sulla mancata audizione di F.________ o sulla mancata esecuzione di verifiche
presso la società E.________AG.
Rappresentati da un legale, essi non attestano di aver formulato precise
richieste in tal senso, quindi nemmeno spiegano - con una motivazione conforme
all'art. 106 cpv. 2 LTF - perché l'eventuale mancata assunzione di dette prove
dovrebbe essere considerata insostenibile o altrimenti lesiva della
Costituzione federale.

6.
A miglior fortuna non sono infine destinate le censure con cui i ricorrenti
denunciano una violazione del principio di celerità, di cui essi chiedono di
tenere tra l'altro conto nella determinazione degli eventuali interessi che
potrebbero essere tenuti a pagare, e del principio della buona fede.

6.1 Limitandosi a esprimere le proprie considerazioni sulla durata della
procedura, gli insorgenti non fanno valere nessun diritto alla sua
constatazione, che non viene per altro da loro richiesta (2P.217/2005 del 16
ottobre 2006 consid. 11).
Quand'anche ricevibile, la censura non potrebbe comunque essere accolta, poiché
in contrasto con il principio della buona fede. Essi non fanno in effetti
nemmeno valere di essere in passato intervenuti davanti alle istanze cantonali
in merito all'eccessiva durata della procedura fiscale che li concerneva,
ragione per cui - nonostante la stessa si sia effettivamente protratta per un
tempo considerevole - non possono lamentarsene in questa sede (sentenze 2C_979/
2011 del 12 giugno 2012 consid. 2.2; 2A.86/2007 del 12 luglio 2007 consid. 5.2;
2A.588/2006 del 19 aprile 2007 consid. 2).
Anche il pagamento degli interessi moratori non costituisce d'altra parte un
aggravio ingiustificato, ma compensa semplicemente la libera disposizione della
somma d'imposta dovuta, di cui i ricorrenti hanno potuto beneficiare durante
questi anni (sentenza 2A.34/2007 dell'8 gennaio 2008 consid. 3.6); detto
pagamento poteva inoltre essere evitato tramite il versamento dell'importo
litigioso, che avrebbe potuto essere rimborsato ai contribuenti in caso di
esito favorevole della lite per questi ultimi (sentenza 2P.296/2006 del 28
marzo 2007 consid. 1.2).

6.2 Nuovamente inammissibile è invece la critica con cui i ricorrenti
denunciano una violazione del principio della buona fede. Essa è infatti
semplicemente abbozzata.
A titolo abbondanziale, può essere comunque aggiunto che il mancato
riconoscimento del debito nei confronti della E.________AG è solo il risultato
di un apprezzamento delle prove agli atti, non certo quello di un comportamento
contraddittorio (al riguardo, cfr. DTF 137 I 69 consid. 2.5.1 pag. 72 seg.; 131
II 627 consid. 6.1 pag. 636 seg.; 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 con ulteriori
rinvii).
Se infatti è vero che la Corte cantonale ha osservato che quando il creditore è
domiciliato in Svizzera è, di regola, sufficiente indicare il suo nome e il suo
indirizzo, appare altrettanto evidente che essa si è limitata a ricordare il
principio generale e che dovesse in seguito verificare - procedendo appunto ad
un apprezzamento delle circostanze specifiche, come fatto dalle autorità
fiscali - se tale conclusione potesse essere tratta anche nella fattispecie.
II. Imposta cantonale

7.
7.1 Come già rilevato in precedenza, il giudizio impugnato non opera nessuna
distinzione tra imposta federale diretta ed imposta cantonale ed ha indotto il
ricorrente a fare altrettanto, presentando contemporaneamente le censure di cui
si è finora detto per entrambe le categorie di imposte in discussione.
Così stando le cose, per quanto formulato in maniera ammissibile, il ricorso
dev'essere pertanto respinto anche per ciò che riguarda l'imposta cantonale
(2C_340/2007 del 22 gennaio 2008 consid. 5.1).

7.2 Per altro, occorre ricordare che oggetto della procedura concernente
l'imposta cantonale è in casu il prelievo di tributi per cui non era ancora
necessaria un'armonizzazione, ragione per la quale l'applicazione del diritto
cantonale non poteva comunque essere contestata facendo semplice rinvio a
quanto detto per l'imposta federale diretta, ma avrebbe semmai dovuto essere
criticata formulando un'ulteriore e specifica censura d'arbitrio (precedente
consid. 2.1; DTF 134 I 153 consid. 4.2.2 pag. 157; 133 III 462 consid. 2.3 pag.
466). Nella misura in cui i ricorrenti non hanno agito in tal senso (precedente
consid. 4), le loro critiche sono pertanto inammissibili anche per questo
ulteriore motivo.

7.3 Gli insorgenti non fanno d'altra parte valere nessuna applicazione
arbitraria del diritto cantonale, ovvero della legge sull'assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011 (LAG; RL/TI 3.1.1.7),
nemmeno in merito al diniego di concedere loro l'assistenza giudiziaria e il
gratuito patrocinio in sede cantonale.
Anche quest'ultima critica rivolta al giudizio impugnato risulta così
inammissibile.

8.
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere
integralmente respinto.
L'istanza di assistenza giudiziaria presentata col gravame - tendente
all'esonero dal pagamento di spese giudiziarie e all'ottenimento del gratuito
patrocinio per la procedura davanti al Tribunale federale - va parimenti
respinta, poiché il ricorso appariva sin dall'inizio privo di probabilità di
successo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Le spese giudiziarie seguono quindi la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità
vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Le cause 2C_823/2012 e 2C_824/2012 sono congiunte.

2.
In riferimento all'imposta federale diretta (incarto 2C_824/2012), il ricorso
in materia di diritto pubblico, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.

3.
In riferimento all'imposta cantonale (incarto 2C_823/2012), il ricorso in
materia di diritto pubblico, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.

4.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

5.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in
solido.

6.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla Divisione delle
contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni,
Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di
bollo.

Losanna, 18 febbraio 2013

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

Il Cancelliere: Savoldelli