Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.812/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_812/2012

Sentenza del 20 settembre 2012
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Zünd, Presidente,
Seiler, Aubry Girardin,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari,
ricorrente,

contro

Amministrazione federale delle dogane,
Direzione del circondario delle dogane di Lugano, Sezione antifrode doganale,
casella postale 5525, 6901 Lugano, rappresentata dalla Direzione generale delle
dogane, Monbijoustr. 40, 3003 Berna.

Oggetto
Dazi doganali (decisione incidentale concernente
la competenza),

ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione incidentale emessa
il 19 luglio 2012 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I.

Fatti:

A.
In seguito ad un'istruttoria che non occorre qui rievocare, il 10 novembre 2009
la Direzione del circondario delle dogane di Lugano (in seguito: DCD) ha
emanato nei confronti di A.________ una decisione di esazione posticipata di
tributi doganali per complessivi fr. 412'436.40 (fr. 330'174.40 a titolo di
dazio doganale, fr. 13'244.30 per l'imposta sul valore aggiunto e fr. 69'017.70
d'interessi di mora).
Seguendo l'indicazione dei rimedi di diritto figuranti nella decisione,
A.________ ha adito, il 14 dicembre 2009, la Direzione generale delle dogane
(in seguito: DGD). Detta autorità, osservando di avere, tra l'altro, dato delle
istruzioni alla DCD sulla decisione da prendere, ora impugnata, ne ha concluso
che non poteva più fungere da autorità di ricorso e ha quindi trasmesso, il 29
settembre 2010, l'allegato ricorsuale al Tribunale amministrativo federale
affinché lo tratti quale ricorso omisso medio (art. 47 cpv. 2 PA).

B.
Con decisione incidentale del 19 luglio 2012 il Tribunale amministrativo
federale, Corte I, ritenendo adempiute le condizioni poste dall'art. 47 cpv. 2
PA nonché dalla prassi affinché una decisione possa essere deferita
direttamente all'autorità di ricorso immediatamente superiore, si è dichiarato
competente per statuire in merito. Ha prescisso dal porre spese giudiziarie a
carico di A.________ - dato che l'indicazione dei rimedi di diritto nella
decisione querelata era errata - ed ha garantito a quest'ultimo che avrebbe
potuto replicare.

C.
Il 29 agosto 2012 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede che, accertata
l'incompetenza del Tribunale amministrativo federale, il suo ricorso del 14
dicembre 2009 sia trattato in prima istanza da un'autorità giudiziaria
indipendente ed imparziale, allestita a tale scopo, o, in via subordinata, sia
retrocesso alla DGD per evasione. Postula inoltre il conferimento dell'effetto
sospensivo.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono
sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43; 136 II 101 consid. 1 pag. 103 con
rispettivi rinvii).

2.
2.1 La decisione litigiosa è stata emanata nell'ambito di una vertenza
concernente la riscossione posticipata di tributi previsti dalla legislazione
federale determinante in materia. Pronunciata dal Tribunale amministrativo
federale (art. 86 cpv. 1 lett. a LTF) in una causa di diritto pubblico ai sensi
dell'art. 82 lett. a LTF, che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste
dall'art. 83 LTF segnatamente, trattandosi di tariffe doganali preferenziali,
quella di cui alla lettera l della norma (sentenza 2C_355/2007 del 19 novembre
2007 consid. 1), la decisione contestata può, di principio, essere impugnata
mediante il rimedio ordinario del ricorso in materia di diritto pubblico.

2.2 La decisione impugnata non è un giudizio finale (art. 90 LTF), ma una
decisione incidentale concernente la competenza notificata separatamente: la
via del ricorso in materia di diritto pubblico è quindi aperta (art. 92 cpv. 1
LTF; cfr. BERNARD CORBOZ, in: CORBOZ/WURZBURGER/ FERRARI/FRÉSARD/AUBRY
GIRARDIN, Commentaire de la LTF, n. 9 segg. all'art. 92). Presentato in tempo
utile (art. 100 LTF) da una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF),
il gravame è quindi, in linea di principio, ricevibile.

3.
3.1 Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 116 cpv. 1bis della legge
federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), norma che prevede che
contro le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario è
ammissibile il ricorso presso la DGD. Sebbene, a suo avviso, quest'ultima non
adempia i requisiti dell'autorità giudiziaria indipendente ai sensi degli artt.
6 CEDU, 29a e 30 Cost., non potendo essere considerata un'autorità imparziale,
egli non concorda ciononostante con il fatto che l'incarto sia stato deferito
al Tribunale amministrativo federale perché così, di fatto, perde un'istanza di
ricorso legalmente prevista. Afferma infatti di avere diritto a che la sua
causa sia trattata in maniera indipendente ed imparziale anche e soprattutto in
prima istanza. Aggiunge inoltre che siccome il rimedio giuridico previsto
all'art. 116 cpv.1bis LD non rispetta i precetti internazionali e
costituzionali in materia di tribunale indipendente, gli dev'essere offerta la
possibilità di adire già in prima istanza un'autorità giudiziaria imparziale e
indipendente senza ricorrere allo stratagemma dell'omisso medio di cui all'art.
47 cpv. 2 PA. È dell'avviso infatti che se ogni qualvolta l'autorità di ricorso
ha già dato istruzioni all'autorità di prime cure si preclude una via di
ricorso invocando l'art. 47 cpv. 2 PA, così facendo si vanifica allora
sistematicamente il rimedio giuridico di cui all'art. 116 cpv. 1bis LD, ciò che
comporta un'inammissibile ed automatica esclusione della prima istanza di
ricorso, a grave pregiudizio del ricorrente. Adduce quindi che prima di
ricorrere a quanto previsto dalla PA occorre provvedere affinché la prima via
di ricorso prevista dalla LD possa trovare effettiva e concreta attuazione,
pena una grave violazione dei diritti della parte ricorrente.
Per quanto riguarda più specificamente l'applicazione in casu dell'art. 47 cpv.
2 PA, non condivide l'opinione del Tribunale amministrativo federale secondo
cui avendo la DGD già dato delle istruzioni all'autorità inferiore in merito
alla trattazione della pratica, era quindi inutile ricorrere dinanzi ad essa,
l'esito apparendo troppo prevedibile. Secondo lui, si poteva invece rimediare
al problema adottando accorgimenti atti ad escludere dal processo decisionale
quelle persone che effettivamente avevano dato istruzioni all'autorità
inferiore, ciò che avrebbe risolto la questione dell'asserita prevenzione della
DGD e, di riflesso, non l'avrebbe lui privato di un'istanza di ricorso. Critica
tanto più la soluzione scelta che egli ha fondato principalmente il suo gravame
sul tema della prescrizione dei dazi e tributi, argomento che non lascia spazio
a qualsiasi potere di apprezzamento, motivo per cui ritiene che la DGD poteva
evadere il suo ricorso senza che si potesse dubitare della sua imparzialità ed
indipendenza.

3.2 Dopo avere richiamato l'art. 116 cpv. 1bis LD che apre il ricorso alla DGD
contro le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario e ricordato
che, se sono date le condizioni del cosiddetto ricorso omisso medio (detto
anche ricorso diretto o Sprungbeschwerde) di cui all'art. 47 cpv. 2 PA, si
poteva allora eccezionalmente prescindere dall'adire la DGD e direttamente
deferire l'impugnativa all'autorità di ricorso immediatamente superiore alla
medesima DGD, ossia a se stesso, il Tribunale amministrativo federale ha
esposto le condizioni e le esigenze che dovevano essere soddisfatte affinché
trovi applicazione l'art. 47 cpv. 2 PA (cfr. decisione incidentale impugnata
pag. 6 segg., consid. 1.2.1 - 1.2.6). In proposito ci si limita a ricordare che
il ricorso omisso medio o ricorso diretto, previsto dall'art. 47 cpv. 2 PA,
costituisce un'eccezione alle disposizioni imperative sulla competenza e al
principio dell'esaurimento delle istanze. Esso permette di omettere un'istanza
decisionale qualora l'uso di un rimedio di diritto, di per sé esistente,
costituisca soltanto una vana formalità, segnatamente nel caso in cui l'istanza
di ricorso abbia già dato istruzioni all'autorità inferiore circa il contenuto
della decisione da prendere.

3.3 È evidente che nella presente fattispecie le condizioni per potere
ricorrere all'art. 47 cpv. 2 PA sono adempiute: non è contestato, nemmeno da
parte del ricorrente, che la DGD abbia dato delle istruzioni alla DCD riguardo
alla decisione del 10 novembre 2009 (cfr. consid. 1.2.7.1 del giudizio
contestato ove le stesse sono dettagliate ed è precisato che le due autorità
condividono lo stesso punto di vista). È altresì vero che per il ricorrente ne
consegue la perdita di un'istanza di ricorso; tale risultato è tuttavia
espressamente previsto dalla legge. La situazione è dovuta al fatto che nella
gerarchia amministrativa l'autorità superiore gode della facoltà d'impartire
delle istruzioni a quella inferiore ed è nell'interesse di un buon
funzionamento dell'amministrazione che detta competenza sia effettivamente
esercitata nonché rispettata. Indubbiamente ciò crea un conflitto con le
funzioni giurisdizionali delle autorità gerarchicamente superiori. Orbene, il
legislatore l'ha risolto istituendo il ricorso omisso medio (ricorso diretto o
Sprungbeschwerde). Non si è quindi, come erroneamente addotto dal ricorrente,
in presenza di un comportamento poco corretto e incurante delle disposizioni
legali da parte dell'autorità gerarchicamente superiore. Al contrario. Dopo
avere fatto uso (come consentitole) delle sue facoltà d'istruire l'autorità
inferiore, la DGD ha, a giusto titolo, trasmesso il gravame al Tribunale
amministrativo federale per competenza al fine di evitare che l'inoltro del
rimedio dinanzi ad essa costituisse un'inutile formalità. Per quanto concerne
poi l'argomentazione ricorsuale secondo cui l'art. 47 cpv. 2 PA vanificherebbe
completamente il rimedio giuridico di cui all'art. 116 cpv. 1bis LD, trattasi
di mere supposizioni non comprovate; la stessa va pertanto disattesa.
È vero che altre soluzioni - ad esempio, come proposto dal ricorrente,
l'adozione di misure volte ad escludere dal processo decisionale quelle persone
che hanno dato istruzioni all'autorità inferiore - appaiono immaginabili. Ciò
tuttavia nulla cambia al fatto che la soluzione scelta dalle competenti
autorità nel caso concreto è conforme alla legge e va, di conseguenza,
confermata. Infine non può nemmeno essere tacciata d'incostituzionalità la
circostanza che la DGD, autorità di ricorso prevista dall'art. 116 cpv. 1bis
LD, non sia un'autorità ricorsuale nel senso prescritto dagli artt. 29a e 30
Cost. nonché 6 CEDU. Effettivamente la DGD non è un'autorità giudiziaria
indipendente. Sennonché oltre al fatto che tale funzione è assunta dal
Tribunale amministrativo federale e poi, se del caso, da questa Corte, il
ricorrente dimentica che non vi è alcun diritto costituzionale a potere
disporre di più istanze di ricorso, solo l'esistenza di una essendo garantita
dalla Costituzione. Dalle considerazioni che precedono discende che il ricorso
si rivela infondato e, come tale, va respinto.

4.
4.1 Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto
sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

4.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano
ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Direzione generale delle
dogane e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.

Losanna, 20 settembre 2012

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud