Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.804/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_804/2012

Sentenza del 28 agosto 2012
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Polizia comunale della Città di Lugano, Comando e Amministrazione, via
Beltramina 20b, 6900 Lugano.

Oggetto
Pretese nei confronti dello Stato,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 20 agosto
2012 dalla Terza Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con istanza di conciliazione del 1° giugno 2012 A.________ ha chiesto la
condanna della polizia comunale della Città di Lugano al pagamento di fr.
100'000.-- a titolo di risarcimento danni e torto morale per lesione
dell'onore.
All'udienza di conciliazione tenutasi il 25 luglio 2012 dinanzi alla Pretura di
Lugano, Sezione 1, è comparso unicamente A.________, motivo per cui il
Segretario assessore gli ha rilasciato l'autorizzazione ad agire ai sensi
dell'art. 209 CPC e ha posto a suo carico le spese processuali conformemente a
quanto sancito dall'art. 207 CPC.
Con giudizio del 20 agosto 2012 la terza Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ il 25 luglio
2012 contro la citata decisione.

B.
Con scritti del 23 e 25 agosto 2012 A.________ ha impugnato dinanzi al
Tribunale federale la sentenza cantonale chiedendo che la polizia comunale
venga condannata a versargli il reclamato risarcimento per danni e torto
morale.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 24 consid. 1 pag. 43; 135 II 22 consid. 1
pag. 24; 135 III 1 consid. 1.2.1 pag. 4; 134 IV 36 consid. 1 pag. 37 con
rispettivi rinvii).

2.
2.1 Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i
motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in
modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag.
254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa
perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve
essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su
quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1
pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre
genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali,
bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione
dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397
consid. 2a pag. 400).

2.2 Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di
motivazione. Il ricorrente infatti si limita a esporre i fatti che hanno dato
luogo alla presente vertenza e a ribadire la propria richiesta di risarcimento,
senza però minimamente confrontarsi con l'argomentazione sviluppata dalla Corte
cantonale (cfr. sentenza impugnata pag. 3) né sostanziare segnatamente una
qualsiasi violazione del diritto (art. 95 segg. LTF). Il ricorso, che non
contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi
inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata
dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

2.3 A titolo del tutto abbondanziale, nella misura in cui il ricorrente non
sembra aver compreso il senso dell'autorizzazione ad agire rilasciatagli, si
può osservare che la stessa gli permette, entro tre mesi dalla sua notifica, di
rivolgersi al giudice civile ordinario, al foro della sede dell'ente pubblico
convenuto, per far valere le proprie pretese (cfr. art. 22 cpv. 1 della legge
ticinese sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti
pubblici del 24 ottobre 1988, LResp; RL/TI 2.6.1.1); essa non si pronuncia
invece su dette pretese.

3.
Viste le particolari circostanze del caso, si rinuncia a prelevare spese
giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad
autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti e alla terza Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 28 agosto 2012

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud