Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.715/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_715/2012

Sentenza del 24 luglio 2012
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Sezione della popolazione,
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Rilascio di un permesso di domicilio,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 giugno 2012 dal Giudice delegato del
Tribunale cantonale amministrativo.

Fatti:

A.
Il cittadino italiano A.________ si è sposato il 5 maggio 2000 con una
cittadina svizzera. A seguito del matrimonio, egli ha dapprima ottenuto un
permesso di dimora e, a partire dal 5 maggio 2005, un permesso di domicilio CE/
AELS. Questo primo matrimonio è stato sciolto per divorzio nel maggio del 2008.
Con sentenza del 27 agosto 2008, A.________ è stato condannato ad una pena di
22 mesi di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3
anni e a una multa di fr. 200.-- per rapina e vie di fatto. A seguito di tale
condanna il suo permesso di domicilio gli è stato quindi revocato, per motivi
di ordine pubblico. Su tale provvedimento si è espresso da ultimo il Tribunale
cantonale amministrativo, con sentenza del 31 marzo 2009 cresciuta in
giudicato.

B.
Nel maggio 2009, A.________ si è nuovamente sposato con una cittadina svizzera,
ottenendo un permesso di dimora valido fino al 28 maggio 2014.
Successivamente, egli ha chiesto all'autorità competente il rilascio di un
permesso di domicilio che gli è invece stato negato. La decisione di diniego,
pronunciata il 24 novembre 2011 dalla Sezione della popolazione del
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, è stata da ultimo confermata
anche dal Tribunale cantonale amministrativo, con giudizio del 22 giugno 2012
qui impugnato.

Diritto:

1.
Il ricorrente ha omesso di precisare per quale via di diritto intendeva
procedere. Nella misura in cui il suo allegato adempie alle esigenze formali
del tipo di ricorso effettivamente esperibile, tale imprecisione non comporta
comunque per lui alcun pregiudizio (DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382).
L'impugnativa è stata presentata contro una decisione di ultima istanza
cantonale in una causa di diritto pubblico; occorre quindi esaminare se la
stessa sia ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

2.
2.1 L'art. 83 lett. c n. 2 LTF prescrive che contro le decisioni in materia di
diritto degli stranieri, riguardanti permessi o autorizzazioni al cui
ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un
diritto, il ricorso in materia di diritto pubblico è escluso.

2.2 Nel caso in esame, il ricorrente, che è attualmente a beneficio di un
permesso di dimora valido per 5 anni a partire dal 29 maggio 2009, non fa
valere in maniera sostenibile nessun diritto al rilascio del permesso di
domicilio richiesto: né in virtù della legislazione interna, né di un trattato
bilaterale concluso con il suo Paese d'origine.

2.3 Visto che, dopo la revoca del permesso di domicilio di cui già disponeva,
egli è stato posto a beneficio di un permesso di dimora unicamente dal 29
maggio 2009, simile diritto non è comunque dato.
2.3.1 Così come spiegato nel giudizio impugnato, cui può essere qui rinviato,
sia in base all'art. 42 cpv. 3 LStr, che regola il rilascio del permesso di
domicilio a coniugi di cittadini svizzeri, che agli accordi conclusi in materia
tra la Svizzera e l'Italia, cui fa rinvio la Corte cantonale, il diritto al
rilascio di un permesso di domicilio sussiste in effetti solo dopo cinque anni
di soggiorno regolare ed ininterrotto su suolo elvetico.
2.3.2 Siccome la decisione di revoca del permesso di domicilio di cui il
ricorrente disponeva in precedenza è da tempo cresciuta in giudicato, al fine
di dimostrare l'adempimento del requisito del soggiorno regolare ed
ininterrotto di una durata di cinque anni, egli non può d'altra parte nemmeno
sostenere che il ritiro fosse avvenuto a torto.

2.4 Non avendo il ricorrente evocato la violazione di nessun diritto
costituzionale, oltre a quella del ricorso in materia di diritto pubblico, a
priori esclusa è infine pure la via del ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 LTF).

3.
Per i motivi illustrati, il gravame si avvera manifestamente inammissibile e va
deciso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 LTF.
Dal momento che il ricorso era sin dall'inizio privo di possibilità di esito
favorevole, nella misura in cui la richiesta di addivenire ad un accordo circa
il pagamento delle spese di giustizia debba essere intesa come una domanda di
assistenza giudiziaria, essa dev'essere parimenti respinta (art. 64 LTF).
Nell'addossare le spese giudiziarie al ricorrente viene comunque considerata la
sua situazione finanziaria, fissando un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2,
art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.

Losanna, 24 luglio 2012

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

Il Cancelliere: Savoldelli