Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.68/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_68/2012
2C_69/2012

Sentenza del 2 febbraio 2012
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
2C_68/2012
Imposta cantonale 2009,

2C_69/2012
Imposta federale diretta 2009,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 29
dicembre 2011 dal Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con giudizio del 29 dicembre 2011 il Presidente della Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato
inammissibile il gravame esperito da A.________ contro la decisione su reclamo
emessa il 19 ottobre 2011 dall'Ufficio di tassazione circondariale di
Bellinzona. In primo luogo ha osservato che la contribuente non aveva fornito
la prova, contrariamente a quanto esatto dalla legge, della manifesta
inesattezza della tassazione d'ufficio IC-IFD 2009. È quindi a ragione che
l'autorità fiscale aveva dichiarato irricevibile il suo reclamo. Ha poi
rilevato che anche il gravame sottopostogli non soddisfaceva le esigenze legali
formali, motivo per cui doveva essere dichiarato inammissibile.

B.
Il 19 gennaio 2012 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso con cui fa valere che, vista l'attestazione rilasciatale dalle
competenti autorità zurighesi, viene fornita la prova che prima del 7 luglio
2009 non viveva in Ticino. Chiede pertanto che le tassazioni emesse dal fisco
ticinese relative all'anno 2008 e agli anni precedenti siano annullate e che
venga conferito effetto sospensivo per quanto concerne il loro pagamento.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).

2.
2.1 Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i
motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in
modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag.
254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa
perché l'atto impugnato viola il diritto federale; la motivazione deve essere
riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali
punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag.
245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre
genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali,
bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione
dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397
consid. 2a pag. 400).

2.2 Nella presente fattispecie, l'allegato ricorsuale non adempie
manifestamente queste esigenze di motivazione. La ricorrente infatti si limita
a far valere argomenti concernenti il merito della causa, senza tuttavia
minimamente confrontarsi con l'esauriente argomentazione sviluppata dalla Corte
cantonale (cfr. sentenza impugnata pag. 2 a 4) né sostanziare segnatamente una
qualsiasi violazione del diritto (art. 95 segg. LTF). Ella infatti nulla adduce
riguardo al fatto che, non avendo fornito la prova della manifesta inesattezza
della tassazione d'ufficio IC-IFD 2009, è a ragione che il suo reclamo era
stato dichiarato irricevibile, così come non si esprime sul giudizio
d'inammissibilità per gravi carenze formali dell'impugnativa sottoposta alla
Corte cantonale. In mancanza di un'argomentazione topica che risponda alle
motivazioni della sentenza impugnata, il ricorso si rivela quindi
inammissibile.

3.
3.1 Per quanto precede, il gravame va dichiarato inammissibile secondo la
procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

3.2 Con l'emanazione del presente giudizio la richiesta di conferimento
dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

3.3 Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano
ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al rappresentante della ricorrente, alla Divisione delle
contribuzioni e al Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle
contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta
preventiva, tasse di bollo.

Losanna, 2 febbraio 2012

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud