Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.59/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_59/2012
2C_60/2012

Sentenza del 9 febbraio 2012
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
1. A.A.________,
2. B.A.________,
ricorrenti,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500
Bellinzona.

Oggetto
2C_59/2012
Imposta federale diretta 2003-2004,

2C_60/2012
Imposta cantonale e comunale 2003-2004,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 16
dicembre 2011 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.A.________, che ha iniziato il 1° luglio 2003 l'attività di fiduciario
commercialista a Lugano, ha dichiarato, per il 2003, un reddito professionale
di fr. 5'566.-- e, per il 2004, di fr. 52'775.--. Egli ha inoltre indicato, tra
l'altro, a titolo di spese professionali, fr. 44'083.-- per il 2003 e fr.
12'381.85 per il 2004, per "corsi e seminari d'istruzione professionali" nonché
fr. 18'445.75 per il 2003 e fr. 4'052.65 per il 2004, per spese di trasferta e
di rappresentanza.

B.
Il 6 dicembre 2006 l'Ufficio di tassazione circondariale di Lugano ha
notificato al contribuente e alla di lui moglie le tassazioni IFD e IC per gli
anni 2003 e 2004, nelle quali ha, in particolare, ripreso i costi per "corsi e
seminari" osservando che si riferivano a corsi organizzati da Scientology e,
quindi, erano di natura privata, così come ha ripreso l'importo di fr.
10'000.-- su un totale di fr. 18'445.-- per le spese di trasferta e
rappresentanza, trattandosi a suo avviso di costi legati ai soprammenzionati
corsi.
Le tassazioni sono state confermate con decisione su reclamo del 24 febbraio
2010.

C.
Adita da A.A.________ e dalla di lui moglie, la Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello ticinese ha, con sentenza del 16 dicembre 2011,
respinto il gravame per quanto riguarda la deducibilità dei costi legati ai
corsi e seminari seguiti presso Scientology nonché rinviato la causa
all'autorità di tassazione affinché si pronunci di nuovo sui presupposti alla
base della ripresa di fr. 10'000.-- per le spese di trasferta e rappresentanza.

D.
Il 16 gennaio 2012 A.A.________ ha esperito, per sé e per la moglie, un ricorso
dinanzi al Tribunale federale con cui chiede l'annullamento della decisione su
reclamo e della sentenza cantonale. Richiamati gli artt. 26 della legge
tributaria ticinese del 21 giugno 1994 (LT; RL/TI 10.2.1.1) e 27 della legge
federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD; RS 642.11)
chiede che le spese sostenute in relazione ai corsi di Scientology, nonché
tutti i costi di trasferta e rappresentanza da lui menzionati siano ammessi in
deduzione per gli anni 2003 e 2004. In via subordinata domanda che le spese per
i corsi siano riconosciute in ragione del 50 %.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).

2.
2.1 Oggetto di disamina è l'accertamento del reddito da attività indipendente,
segnatamente la deduzione di spese professionali, nonché la ripresa di spese di
trasferta e rappresentanza, ai fini dell'imposta federale diretta e
dell'imposta cantonale e comunale per gli anni 2003 e 2004. La decisione
contestata è stata emanata da un'autorità di ultima istanza cantonale con
natura di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) e concerne
una causa di diritto pubblico (art. 82 LTF) in materia d'imposta federale
diretta e d'imposta cantonale armonizzata (art. 9 cpv. 1 della legge federale
del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e
dei Comuni, LAID; RS 642.14), ciò che è ammissibile dato che il quesito
giuridico da risolvere è disciplinato in identica maniera per le due categorie
d'imposta (DTF 135 II 260 consid. 1.3 pag. 262 seg.; sentenza 2C_604/2007 del
1° aprile 2008 consid. 1.2). Il gravame è quindi di massima ammissibile quale
ricorso in materia di diritto pubblico conformemente agli artt. 82 segg. LTF,
146 della legge sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD; RS
642.11) e 73 cpv. 1 LAID.
L'allegato ricorsuale ossequia inoltre la giurisprudenza che autorizza la
presentazione di un unico allegato ricorsuale quando emerge chiaramente dal
medesimo che sono contestate le due categorie d'imposta (DTF 135 II 260 consid.
1.3.2 pag. 263 seg.).

2.2 Per poter essere dichiarato ammissibile, occorre però anche che il gravame
rispetti ulteriori condizioni, segnatamente quelle prescritte per
l'impugnazione di una decisione incidentale giusta l'art. 93 cpv. 1 LTF. In
effetti, la sentenza impugnata non pone fine alla procedura di tassazione, ma
rinvia gli atti per nuovi accertamenti e nuova decisione all'autorità di prima
istanza. Al riguardo va precisato che anche se, oltre i fattori di tassazione
per i quali la Camera di diritto tributario ha statuito il rinvio, nel giudizio
querelato vi sono pure altri fattori che sono stati decisi in via definitiva,
ciò non toglie che, conformemente alla giurisprudenza, trattasi comunque di una
decisione incidentale (DTF 134 II 137 consid. 1.3.1 e 1.3.2 pag. 139 segg., 124
consid. 1.3 pag. 127; 133 V 477 consid. 4.1.3 e 4.2 pag. 481 seg.; sentenza
2C_538/2007 del 21 febbraio 2008 consid. 2.1). I giudici cantonali non si sono
infatti pronunciati a titolo definitivo su una tra varie domande giudicabili a
titolo indipendente, ma su una tra varie censure concernenti l'unica
conclusione ricorsuale (cfr. DTF 133 V 477 consid. 4.3 pag. 482), ovvero
l'allestimento delle decisioni di tassazione come ai valori indicati nelle
dichiarazioni fiscali. La sentenza della Camera di diritto tributario è quindi
impugnabile soltanto se risultano adempiuti i presupposti dell'art. 93 cpv. 1
LTF.
Sennonché i ricorrenti, ai quali spetta dimostrare l'adempimento di tali
condizioni (DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine pag. 429), non si sono avveduti
affatto di questo aspetto. Essi non fanno valere, e d'altronde non si scorge
neppure, l'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv.
1 lett. a LTF, ricordato che per pregiudizio irreparabile s'intende un
pregiudizio di natura giuridica, ossia un pregiudizio a cui non può essere
posto ulteriormente rimedio con una sentenza finale o un'altra decisione
favorevole al ricorrente (DTF 135 I 261 consid. 1.2 pag. 263). Inoltre nemmeno
la condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF è realizzata nel caso concreto
perché l'eventuale accoglimento del ricorso non comporterebbe affatto una
decisione finale immediata, consentendo di evitare una procedura probatoria
defatigante o dispendiosa.

2.3 Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente
inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv.
1 lett. a LTF.

3.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei
ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si
assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti, con
vincolo di solidarietà.

3.
Comunicazione al rappresentante dei ricorrenti, alla Divisione delle
contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni,
Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di
bollo.

Losanna, 9 febbraio 2012

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud