Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.524/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_524/2012
2C_525/2012

Sentenza del 2 giugno 2012
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500
Bellinzona.

Oggetto
2C_524/2012
Imposta cantonale e comunale 2008,

2C_525/2012
Imposta federale diretta 2008,

ricorso contro la sentenza emanata il 5 maggio 2012 dalla Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.________, senza attività lucrativa, vive a X.________ con la compagna e le
loro due figlie nate nel 2003 e nel 2006. L'11 luglio 2008 l'Ufficio per
l'assicurazione invalidità (AI) l'ha posto al beneficio di una rendita semplice
d'invalidità con effetto retroattivo al 1° ottobre 2002. L'importo dovuto,
comprensivo degli interessi, ammontava a fr. 184'582.--. Successivamente la
Cassa pensione del suo ultimo datore di lavoro gli ha riconosciuto una
liquidazione in capitale di fr. 70'626.--, mentre un'assicurazione sulla vita
gli ha attribuito una rendita retroattiva per incapacità di guadagno pari a fr.
36'800.--.

B.
Il 19 febbraio 2009, venuto a conoscenza delle suddette rendite, la Cassa
cantonale per gli assegni familiari (di seguito: Cassa cantonale) che,
nell'intervallo, era intervenuta finanziariamente a favore del contribuente e
della compagna, ha ordinato la restituzione di fr. 219'180.-- erogati loro a
titolo di assegni integrativi e di prima infanzia (dalla nascita delle figlie).
Ha quindi preteso dall'Ufficio AI la compensazione delle prestazioni
assicurative retroattive fino a concorrenza di fr. 170'850.-- e chiesto
direttamente agli interessati i rimanenti fr. 48'330.--.

C.
Il 2 dicembre 2009 l'Ufficio di tassazione di X.________ ha notificato a
A.________ la tassazione IC/IFD 2008 nella quale il reddito imponibile è stato
fissato a fr. 264'200.-- per l'IC e a fr. 273'800.-- per l'IFD ed ha applicato
alle prestazioni assicurative retroattive l'aliquota privilegiata di cui agli
artt. 37 LT (RL/TI 10.2.1.1) e 37 LIFD (RS 642.11).
La tassazione è stata confermata con decisione su reclamo del 29 settembre
2010. L'autorità fiscale ha spiegato, tra l'altro, di avere parzialmente
compensato le rendite d'invalidità arretrate con le prestazioni sociali fino al
momento in cui queste erano ancora tassate, cioè il 31 dicembre 2004.

D.
Adita da A.________, il quale chiedeva che la compensazione fosse integrale e
censurava una disparità di trattamento, la Camera di diritto tributario ne ha
respinto il gravame il 5 maggio 2012. Richiamati i disposti legali applicabili
e ricordato che, per prassi, le rendite d'invalidità del primo e secondo
pilastro erano imponibili solo quando venivano versate, la Corte cantonale ha
giudicato che proprio il fatto che il contribuente aveva beneficiato delle
rendite d'invalidità con effetto retroattivo aveva permesso alla Cassa
cantonale di ricalcolare le prestazioni sociali erogate sin dall'inizio a
titolo provvisorio e chiederne la restituzione a posteriori. Ha poi rilevato
che il minimo vitale del diritto esecutivo non poteva costituire un limite alla
compensazione delle citate rendite ed ha osservato che l'imposta prelevata
sulle prestazioni sociali elargite fino al 31 dicembre 2004 aveva perso ogni
legittimazione in seguito all'ordine di restituzione. Al riguardo ha rilevato
che la soluzione scelta dal fisco, consistente nel compensare le rendite
d'invalidità arretrate con le prestazioni sociali versate sino al 31 dicembre
2004 invece di procedere alla revisione delle relative tassazioni, era generosa
nei confronti del contribuente, essendo questi imposto solo sulle rendite
maturate dal 1° gennaio 2005 (fr. 126'948.--), invece che sull'intera somma
(fr. 184'582.--). Infine ha considerato che l'aliquota agevolata applicata nei
suoi confronti non prestava il fianco a critiche, dato che permetteva di
attenuare il carico fiscale dovuto all'accumulo di prestazioni ricorrenti
estese su più anni.

E.
Il 24 maggio 2012 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale e l'allestimento
di una nuova tassazione. Critica il fatto che non sia stata effettuata une
compensazione integrale e lamenta disparità di trattamento.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 24 consid. 1 pag. 43; 135 II 22 consid. 1
pag. 24; 135 III 1 consid. 1.2.1 pag. 4; 134 IV 36 consid. 1 pag. 37 con
rispettivi rinvii).

2.
2.1 Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i
motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in
modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag.
254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa
perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve
essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su
quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1
pag. 245.) Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre
genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali,
bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione
dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397
consid. 2a pag. 400).

2.2 Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di
motivazione. Il ricorrente infatti si limita a riproporre gli argomenti già
avanzati in sede cantonale e concernenti la mancata compensazione integrale
delle rendite arretrate con la somma nel frattempo restituita alla Cassa
cantonale nonché il preteso danno economico subito poiché ora deve pagare molto
di più rispetto ad una tassazione effettuata annualmente. Egli tuttavia non
spiega in che e perché l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale
secondo la quale le rendite d'invalidità del primo e secondo pilastro sono
imponibili solo quando vengono versate; che proprio la circostanza che egli ha
beneficiato delle rendite d'invalidità con effetto retroattivo ha permesso alla
Cassa cantonale di ricalcolare le prestazioni sociali erogate sin dall'inizio a
titolo provvisorio e chiederne la restituzione a posteriori; che la soluzione
scelta dal fisco, consistente nel compensare le rendite d'invalidità arretrate
con le prestazioni sociali versate sino al 31 dicembre 2004, invece di
procedere alla revisione delle relative tassazioni, è generosa nei suoi
confronti, poiché viene imposto solo sulle rendite maturate dal 1° gennaio
2005, invece che sull'intera somma; e, infine, che l'aliquota agevolata
applicata permette di attenuare il carico fiscale dovuto all'accumulo di
prestazioni ricorrenti estese su più anni, violerebbe la legislazione federale,
rispettivamente disattenderebbe arbitrariamente (su questo aspetto cfr. DTF 134
II 207 consid. 2 pag. 209 seg.) la normativa cantonale. Il ricorso, che non
contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi
inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata
dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

3.
Nel caso concreto, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si rinuncia
a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si
assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché
all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta
federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.

Losanna, 2 giugno 2012

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud