Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.51/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_51/2012

Sentenza del 19 gennaio 2012
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
ricorrenti,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500
Bellinzona.

Oggetto
Revisione IC 2003 a 2008,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 16
dicembre 2011 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Dopo avere ereditato da sua madre, deceduta il 14 agosto 2003 e sulla cui
successione non ha dovuto pagare l'imposta di successione (decisione dell'11
febbraio 2009 dell'Ufficio cantonale imposte di successione e donazione, in
seguito: UCISD), A.________ ha ugualmente ereditato da sua sorella, deceduta il
7 ottobre 2003. L'11 febbraio 2009 l'UCISD gli ha intimato un progetto di
tassazione in cui l'imposta di successione esatta era fissata a fr. 835'558.50
e il 23 aprile 2009 l'autorità fiscale gli ha notificato la tassazione
definitiva, conformemente al citato progetto.
Il 23 luglio 2009 l'UCISD ha respinto il reclamo presentato da A.________
contro la citata tassazione, decisione confermata su ricorso dalla Camera di
diritto tributario del Tribunale d'appello con sentenza del 21 luglio 2010.

B.
Il 14 ottobre 2010 A.________ e la moglie hanno chiesto la revisione delle loro
tassazioni IC 2003-2008. Quale fatto nuovo hanno addotto che solo con la
crescita in giudicato della sentenza del 21 luglio 2010 avevano saputo di
essere, definitivamente, debitori dell'imposta di successione. Ritenevano
quindi di aver pagato delle imposte cantonali "su una parte della sostanza che
andava invece considerata quale debito da dedurre dalla sostanza tassabile".
L'istanza è stata respinta dall'Ufficio circondariale di tassazione competente
il 30 marzo 2011, reiezione confermata con decisione su reclamo dell'11 agosto
2011. Adita tempestivamente dai contribuenti, la Camera di diritto tributario
ha respinto il loro gravame con sentenza del 16 dicembre 2011. Richiamati i
principi vigenti in materia di revisione, la Corte cantonale ha osservato in
primo luogo che l'istanza in questione era stata presentata ben oltre i termini
legali ed era quindi tardiva. Ma, quand'anche si volesse ritenerla tempestiva,
era comunque infondata poiché gli insorgenti, usando la diligenza che da loro
poteva ragionevolmente essere pretesa, avrebbero potuto fare valere già nel
corso della procedura ordinaria il motivo di revisione ora invocato.

C.
Il 13 gennaio 2012 A.________ e la moglie hanno presentato un ricorso dinanzi
al Tribunale federale con cui chiedono che sia annullata la sentenza cantonale
e che venga eseguita la revisione delle tassazioni IC 2003-2008.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).

2.
2.1 I ricorrenti hanno omesso di precisare per quale via di diritto intendevano
procedere. Tale imprecisione non nuoce loro se il loro allegato adempie le
esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 134 III 379
consid. 1.2 pag. 382; 133 I 300 consid. 1.2 pag. 302 con rinvii).

2.2 Oggetto del contendere è la revisione di tassazioni in materia d'imposta
cantonale per gli anni 2003 a 2008. La legge federale del 14 dicembre 1990
sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni si applica
pertanto in concreto (art. 72 cpv. 1 e 79 LAID).

2.3 Di carattere finale (art. 90 LTF), la decisione contestata è stata emanata
da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore
(art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) e riguarda una causa di diritto pubblico
(art. 82 LTF) che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83
LTF. Presentato in tempo utile dai destinatari dell'atto impugnato, che hanno
un interesse degno di protezione all'annullamento del medesimo, il gravame è
quindi di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico
conformemente agli artt. 82 segg. LTF e 73 cpv. 1 LAID (sulla portata di questa
norma in relazione con la legge sul Tribunale federale, vedasi DTF 134 II 186
consid. 1.3 pag. 188).

3.
Come accennato nei fatti la sentenza impugnata poggia su una doppia
motivazione. Per consolidata giurisprudenza quando la decisione querelata si
fonda su diverse motivazioni tra loro indipendenti e di per sé sufficienti per
definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a
dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 133 IV 119 consid. 6.3 pag.
120; DTF 132 III 555 consid. 3.2 pag. 560); se almeno una delle motivazioni
poste a fondamento del giudizio impugnato resiste alla critica, esso non viene
annullato (DTF 133 III 221 consid. 7 pag. 228; 132 I 13 consid. 6 pag. 20).
Nella presente fattispecie l'argomentazione dei ricorrenti è tutta tesa a
dimostrare che la loro istanza di revisione era fondata ed andava accolta, dato
che solo quando è cresciuta in giudicato la sentenza del 21 luglio 2010 sono
venuti a conoscenza dell'ammontare esatto, comprovato, del debito d'imposta e
che prima non possedevano la documentazione necessaria per provarne
l'esistenza. Essi non spiegano invece in che cosa la prima motivazione
formulata dalla Camera di diritto tributario - secondo cui essendo venuti a
conoscenza dell'imposta di successione già l'11 febbraio 2009 (data della
notifica del progetto di tassazione), la loro istanza del 14 ottobre 2010 era
tardiva, poiché presentata ben oltre il termine legale di 90 giorni dalla
scoperta dell'asserito motivo di revisione (art. 233 LT) - sarebbe inficiata
d'arbitrio, apparirebbe cioè, e non solo nella motivazione bensì anche
nell'esito, manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione
reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e
indiscusso, oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia
e dell'equità (cfr. sulla nozione di arbitrio, DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4;
134 I 263 consid. 3.1 pag. 265 seg.). Non esprimendosi su una delle motivazioni
poste a fondamento del giudizio impugnato il ricorso non rispetta le esigenze
dell'art. 42 cpv. 2 LTF e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile (DTF
133 IV 119 consid. 6.3 pag. 120).

4.
Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente
inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv.
1 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a
carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà (artt. 65 e 66 cpv. 1 e 5
LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, con
vincolo di solidarietà.

3.
Comunicazione al rappresentante dei ricorrenti, alla Divisione delle
contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni,
Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di
bollo.

Losanna, 19 gennaio 2012

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud