Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.510/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_510/2012

Sentenza del 31 maggio 2012
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________SA,
patrocinata dall'avv. Marco Garbani,
ricorrente,

contro

Municipio di Lugano, Palazzo Civico,
Piazza Riforma 1, 6900 Lugano,
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
Ufficio del commercio
e dei passaporti, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Denegata e ritardata giustizia,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 16 aprile
2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Dopo il rifiuto oppostole il 6 maggio 2011 dal Municipio di Lugano di trattare
la sua richiesta del 26 marzo precedente relativa alla proroga degli orari
notturni del bar B.________ che gestisce, la A.________SA è insorta dinanzi al
Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 20 maggio 2011. Lo scambio di allegati
scritti essendo stato dichiarato concluso il 25 luglio 2011, il 29 settembre e
il 7 ottobre successivi, la A.________SA ha sollecitato l'evasione del proprio
gravame. Invano. La società si è allora rivolta il 15 ottobre 2011 al Tribunale
cantonale amministrativo per denegata e ritardata giustizia.
Nel frattempo, cioè il 12 ottobre 2011, il Consiglio di Stato ha statuito sul
gravame del 20 maggio 2011, respingendolo. Il giudizio, notificato alla
ricorrente il 17 ottobre 2011, è stato da lei tempestivamente impugnato dinanzi
al Tribunale cantonale amministrativo, il quale non si era ancora pronunciato.

B.
Il 16 aprile 2012 il Tribunale cantonale amministrativo ha stralciato dai ruoli
il gravame esperito il 15 ottobre 2011, considerando che in seguito
all'emanazione del giudizio governativo, era diventato privo d'oggetto. Ha
ugualmente negato la sussistenza di un interesse all'accertamento della pretesa
violazione dell'art. 53 LPamm (RL/TI 3.3.1.1), secondo cui la decisione
motivata deve essere intimata entro 30 giorni dall'ultimo atto di causa,
trattandosi, secondo lui, non di un termine perentorio, bensì ordinatorio.
Infine, procedendo ad un esame sommario della vertenza per potere statuire
sulle spese e le ripetibili, è giunto alla conclusione che il termine entro il
quale il Governo ticinese si era pronunciato era del tutto corretto, motivo per
cui ha addossato tasse e spese alla ricorrente.

C.
Il 23 maggio 2012 la A.________SA ha presentato dinanzi al Tribunale federale
un ricorso in materia di diritto pubblico con cui censura, in sostanza,
denegata e ritardata giustizia nonché la violazione del principio della
legalità.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).

2.
2.1
La decisione querelata non è finale, perché concerne solamente un aspetto del
procedimento amministrativo in corso relativo alla proroga (non concessa) degli
orari di apertura notturna dell'esercizio pubblico gestito dalla qui
ricorrente, problematica tuttora in esame dinanzi all'istanza ricorsuale
cantonale di secondo grado. Per quanto necessario la ricorrente potrà quindi
formulare, al momento della contestazione della decisione finale, le sue
censure (art. 93 cpv. 3 LTF). La decisione ora litigiosa, che verte su un
quesito procedurale, è quindi solo una decisione incidentale. La sentenza del
Tribunale cantonale amministrativo può pertanto essere impugnata soltanto se
risultano adempiuti i presupposti dell'art. 93 cpv. 1 LTF.

2.2 Sennonché la ricorrente, alla quale spetta dimostrare l'adempimento di tali
condizioni (DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine pag. 429), non si è avveduta
affatto di questo aspetto. Essa non fa valere, e d'altronde non si scorge
neppure, l'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv.
1 lett. a LTF, ricordato che per pregiudizio irreparabile s'intende un
pregiudizio di natura giuridica, ossia un pregiudizio a cui non può essere
posto ulteriormente rimedio con una sentenza finale o un'altra decisione
favorevole al ricorrente (DTF 135 I 261 consid. 1.2 pag. 263). Inoltre nemmeno
la condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF è realizzata nel caso concreto
perché l'eventuale accoglimento del ricorso non comporterebbe affatto una
decisione finale immediata, consentendo di evitare una procedura probatoria
defatigante o dispendiosa.

3.
Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente
inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv.
1 lett. a LTF.

4.
Tenuto conto dell'indicazione errata dei rimedi di diritto che ha potuto
indurre la ricorrente a presentare il gravame in discussione, si rinuncia
eccezionalmente a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase
LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Municipio di Lugano, al
Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio del
commercio e dei passaporti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.

Losanna, 31 maggio 2012

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud