Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.454/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_454/2012

Sentenza del 29 maggio 2012
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Zünd, Presidente,
Aubry Girardin, Stadelmann,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Luca Trisconi,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Decadenza del permesso di domicilio CE/AELS,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 aprile 2012
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.A.________, cittadino italiano nato in Svizzera nel 1977, era titolare di un
permesso di domicilio (CE/AELS) il cui ultimo termine di controllo era il 29
giugno 2009. Con istanza del 22 aprile/10 agosto 2009 sua madre, B.A.________,
ne ha chiesto la proroga. Nel corso dell'istruttoria che ne è seguita e che non
occorre qui rievocare, è emerso che l'interessato era partito per il Brasile
nel marzo 2008 ed era rientrato in Svizzera il 1° aprile 2011 (siccome
arrestato e incarcerato nel paese sudamericano). Presone atto, il 12 ottobre
2011 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del
Cantone Ticino ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di A.A.________,
avendo egli soggiornato all'estero per oltre sei mesi, e gli ha intimato di
lasciare la Svizzera entro l'11 novembre successivo.
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato,
l'11 gennaio 2012, e poi dal Giudice delegato del Tribunale cantonale
amministrativo, con sentenza del 4 aprile 2012.

B.
Il 14 maggio 2012 A.A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede l'annullamento della
sentenza cantonale, siccome lesiva del diritto federale e del principio della
proporzionalità.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43; 136 II 101 consid.
1 pag. 103 con rispettivi rinvii).

1.2 Presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della
decisione contestata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è nella fattispecie
ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg.
LTF, in quanto concerne la constatazione della caducità di un permesso che
autorizza di principio a soggiornare in Svizzera a tempo indeterminato (DTF 135
II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).

2.
2.1 Nei considerandi dell'impugnata sentenza, il Giudice delegato del Tribunale
amministrativo cantonale ha correttamente esposto le norme e i principi
giurisprudenziali disciplinanti la decadenza di un permesso di domicilio (CE/
AELS), motivo per cui a tale esposizione può essere fatto riferimento e
prestata adesione (cfr. sentenza cantonale consid. 2.1 - 2.4, pag. 4 seg.).
Al riguardo ci si limita a ricordare che, per legge e consolidata
giurisprudenza (art. 61 cpv. 2 LStr [RS 142.20]; cifra 3 della dichiarazione
del 5 maggio 1934 [RS 0.142.114.541.3] concernente l'applicazione della
Convenzione italo-svizzera di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 [RS
0.142.114.541]; disposti dell'ALC [0.142.112.681] richiamati nel giudizio
impugnato consid. 2.1 - 2.2]), un permesso di domicilio decade dopo sei mesi
dalla partenza dalla Svizzera dello straniero, qualsiasi siano i motivi alla
base di tale allontanamento e le ragioni dell'interessato (sentenza 2C_853/2010
del 22 marzo 2011 consid. 5.1).

2.2 Nella presente fattispecie è indiscusso che la decadenza del permesso di
domicilio si giustifica già solo per il trascorrere del tempo, dato che il
ricorrente è stato assente dalla Svizzera dal marzo 2008 all'aprile 2011.
L'interessato non contesta di per sé tale valutazione. Appellandosi alla cifra
3 della dichiarazione del 5 maggio 1934 concernente l'applicazione della
Convenzione italo-svizzera di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 nonché
alla sentenza 2C_408/2010 del 15 dicembre 2010, egli afferma tuttavia che il
decadimento del permesso di domicilio dipende anche dalla determinazione del
luogo che costituisce per lo straniero il centro dei propri interessi. Orbene
la sua detenzione in una prigione brasiliana non può essere equiparata né al
fatto di dimorare o di risiedere in detto paese così come non può essere
considerato che vi abbia fissato il centro dei proprio interessi.

2.3 Sennonché il ricorrente non si è avveduto che la prassi da lui richiamata
(ove la questione del decadimento di un permesso dipende dalla determinazione
del luogo che costituisce per l'interessato il centro dei propri interessi) si
riferisce ai casi in cui uno straniero si assenta regolarmente dalla Svizzera,
ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla
legge, per motivi di visita, turismo o affari (sentenza 2C_408/2010 citata,
consid. 4.1 e 4.2), situazione che non è palesemente la sua. Su questo punto il
ricorso si rivela manifestamente infondato e, come tale, va respinto.

2.4 Rilevando che è perfettamente integrato in Svizzera, dove risiede dalla
nascita, che vi vivono pure tutti i suoi famigliari e che non ha più alcun
legame con il paese d'origine, il ricorrente lamenta in seguito la violazione
del principio della proporzionalità. A torto. Come rilevato a giusto titolo
dalla Corte cantonale (cfr. sentenza cantonale consid. 3.2 in fine pag. 6),
trattandosi di una decadenza in seguito ad un prolungato soggiorno all'estero,
non vi è infatti alcuno spazio per una ponderazione d'interessi. Determinante è
infatti solo la questione di sapere se lo straniero abbia effettivamente
soggiornato all'estero più di sei mesi. Anche su questo aspetto il gravame si
dimostra privo di pertinenza.

2.5 Da quel che precede discende che l'impugnativa è manifestamente infondata e
può essere evasa secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 109 LTF.
Per il resto è rinviato alle pertinenti considerazioni del giudizio impugnato
(art. 109 cpv. 3 LTF).

3.
3.1 Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto
sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

3.2 Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si
assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato
del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale
della migrazione.

Losanna, 29 maggio 2012

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud