Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.217/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_217/2012

Sentenza del 26 luglio 2012
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Zünd, Presidente,
Stadelmann, Kneubühler,
Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Nadir Guglielmoni,
ricorrente,

contro

Ufficio delle misure attive, Sezione del lavoro, Dipartimento delle finanze e
dell'economia
del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Sussidio per l'assunzione di disoccupati problematici,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 1°
febbraio 2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
La A.________ SA è una società anonima iscritta a registro di commercio dal
maggio 2009.
A.a In data 9 dicembre 2009 essa ha formulato all'Ufficio delle misure attive,
Sezione del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone
Ticino (nel seguito: Ufficio delle misure attive), una richiesta di sussidio
concernente l'assunzione di disoccupati il cui collocamento è problematico.
L'aiuto postulato riguardava in concreto l'assunzione di B.________ come
impiegata di vendita con mansioni di collaborazione nel settore del noleggio
auto, moto e barche. Il contratto di lavoro prevedeva una remunerazione di fr.
6'500.-- lordi mensili per dodici mensilità.
A.b Con decisione del 22 gennaio seguente, l'Ufficio delle misure attive ha
accolto l'istanza, concedendo il sussidio nella misura del 60 % del salario
lordo previsto, per tutta la durata del rapporto di lavoro, ma al massimo per
12 mesi a decorrere dalla data d'inizio dell'attività prevista dal contratto di
lavoro, ovvero il 1° dicembre 2009.
La menzionata decisione indicava che il versamento dell'aiuto riconosciuto
(rimborso di parte del salario versato alla dipendente) sarebbe avvenuto al
termine del periodo sussidiato, su richiesta dell'azienda. Nel contempo, essa
sottolineava che per avere diritto all'effettivo versamento, la ditta
richiedente avrebbe dovuto adempiere alle condizioni legali anche al momento
della domanda di rimborso e che tale domanda avrebbe dovuto essere corredata da
una serie di documenti, che venivano elencati.

B.
In data 26 novembre 2010, la A.________ SA ha domandato all'Ufficio delle
misure attive il versamento del sussidio, allegando i documenti richiesti.
B.a Al fine di ottenere precisazioni circa la sua assunzione, quest'ultimo ha
convocato B.________ per un'audizione. Il 9 dicembre 2010, l'amministratore
unico della A.________ SA ha comunicato all'Ufficio delle misure attive che la
dipendente non avrebbe partecipato all'udienza fissata e non sarebbe nemmeno
stata svincolata dal "segreto professionale" per soddisfare esclusivamente alla
"banale curiosità" delle autorità. L'audizione di B.________ ha poi però avuto
luogo il 19 gennaio 2011, in presenza dell'amministratore unico e del legale
della società.
B.b Il 3 febbraio 2011, l'Ufficio delle misure attive si è rivolto direttamente
anche alla A.________ SA, chiedendole alcune informazioni così come di
dimostrare, producendo la relativa documentazione contabile, l'attività svolta
tra il dicembre 2009 e il novembre 2010 e l'effettivo versamento del salario a
B.________. Il 16 febbraio 2011, la società si è rifiutata di rispondere alle
domande poste e di produrre i documenti richiesti.
B.c Con decisione del 21 marzo 2011, l'Ufficio delle misure attive ha allora
respinto la domanda di versamento del sussidio. A suo avviso, rifiutando di
collaborare all'assunzione delle prove, la A.________ SA non aveva infatti
dimostrato a sufficienza il versamento del salario determinante per poter
riconoscere il rimborso dei salari.
Tale provvedimento è stato confermato su ricorso, dapprima dal Consiglio di
Stato, con decisione del 31 agosto 2011, quindi dal Tribunale cantonale
amministrativo, con sentenza del 1° febbraio 2012.

C.
Il 7 marzo 2012, la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo è stata
impugnata davanti al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto
pubblico.
In via principale, la A.________ SA (nel seguito: ricorrente) chiede
l'annullamento della stessa e il rinvio della causa all'istanza precedente,
affinché renda un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
In via subordinata, postula invece la riforma della sentenza impugnata e quindi
il versamento del sussidio riconosciutole con decisione del 22 gennaio 2010
dell'Ufficio delle misure attive.
Nel merito, fa valere un accertamento manifestamente inesatto dei fatti,
censura l'apprezzamento (anticipato) delle prove e ritiene infine che il
giudizio impugnato sia lesivo del principio della parità di trattamento, del
divieto d'arbitrio e del principio della buona fede.
Il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e
nelle conclusioni della propria sentenza. Ad essa ha fatto in sostanza rinvio
anche l'Ufficio delle misure attive. Il Consiglio di Stato si è invece rimesso
al giudizio di questa Corte.

Diritto:

1.
1.1 Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità cantonale
di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 e 90 LTF), il
ricorso concerne una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) che non
ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF.
In concreto, esclusa è in effetti pure l'applicazione dell'art. 83 lett. k LTF,
che dichiara inammissibili ricorsi contro decisioni concernenti sussidi al cui
ottenimento la legislazione non conferisce un diritto. Indipendentemente
dall'esistenza di un simile diritto, il ricorso in materia di diritto pubblico
è infatti esperibile anche qualora, come nella fattispecie, la controversia non
concerna la concessione, bensì il diniego del versamento di un sussidio che è
già stato di per sé concesso (sentenze 2C_650/2009 del 22 febbraio 2010 consid.
1.2 e 2C_266/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 1.1).

1.2 Il ricorso è stato presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla
destinataria della pronuncia contestata, con interesse al suo annullamento
(art. 89 cpv. 1 LTF).
Sotto i profili evocati, l'impugnativa è quindi di massima ammissibile quale
ricorso in materia di diritto pubblico.

2.
2.1 Con il ricorso in materia di diritto pubblico può tra l'altro venir
censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che
comprende i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1
pag. 447 seg.). Rispettate le condizioni di cui all'art. 42 cpv. 2 LTF, il
Tribunale federale applica comunque il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF)
e può accogliere o respingere un ricorso anche per motivi diversi da quelli
invocati o su cui si è fondata l'autorità precedente (DTF 133 II 249 consid.
1.4.1 pag. 254).

2.2 Esigenze più severe si applicano in relazione alla violazione di diritti
fondamentali. Il Tribunale federale esamina infatti simili censure soltanto se
l'insorgente le ha sollevate e motivate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF;
DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254). Nella
sua impugnativa, è necessario che egli specifichi quali diritti ritiene lesi ed
esponga le critiche in modo chiaro e circostanziato, accompagnandole da
un'argomentazione esaustiva; in caso di asserita violazione del divieto
d'arbitrio, deve spiegare in che misura la decisione impugnata sia
manifestamente insostenibile, gravemente lesiva di una norma o di un principio
giuridico indiscusso, oppure in contraddizione urtante con il sentimento di
giustizia ed equità (DTF 133 III 393 consid. 6 pag. 397; 129 I 8 consid. 2.1
pag. 9).

2.3 Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo
ragionamento sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto
ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario,
profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove
addotte (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenze 8C_15/2009 dell'11
gennaio 2010 consid. 3.2 e 4A_280/2009 del 31 luglio 2009 consid. 1.4).
L'eliminazione del vizio deve inoltre poter influire in maniera determinante
sull'esito della causa, aspetto che pure compete al ricorrente sostanziare
(art. 97 cpv. 1 LTF).

2.4 Nella fattispecie specifica, una motivazione sufficientemente precisa del
ricorso è ravvisabile solo in parte. Nella misura in cui i requisiti esposti
sono manifestamente disattesi - in particolare, per quei tratti in cui la
ricorrente si esprime in maniera appellatoria, richiamandosi a norme
costituzionali, convenzionali e di diritto cantonale, citandole o asserendone
semplicemente la lesione - il gravame è quindi a priori inammissibile.
Sull'ammissibilità delle ulteriori censure formulate dalla ricorrente verrà per
contro detto contestualmente al loro esame.

3.
La procedura trae origine dalla decisione del 21 marzo 2011 con cui l'Ufficio
delle misure attive del Cantone Ticino - che aveva in precedenza accolto
l'istanza intesa ad ottenere il sussidio per l'assunzione di disoccupati il cui
collocamento è problematico, concedendo l'aiuto - ha negato alla ricorrente
l'effettivo versamento dell'importo richiesto, a titolo di rimborso dei salari
corrisposti a B.________.

3.1 Richiamato lo scopo della legge ticinese sul rilancio dell'occupazione e
sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc; RL/TI 10.1.4.1) e il
tenore delle norme che prevedono i contributi per l'assunzione di disoccupati
problematici (art. 5 L-rilocc e art. 8 del regolamento di applicazione del 4
febbraio 1998 [R-rilocc; RL/TI 10.1.4.1.1.]), la Corte cantonale ha confermato
anch'essa la correttezza del diniego del versamento richiesto dalla ricorrente.
Rilevando come quest'ultima si fosse rifiutata sia di rispondere alle domande
postele sia di produrre gli ulteriori documenti che era stata espressamente
invitata a presentare, per confermare la veridicità delle informazioni sin lì
fornite (precedente consid. B.b), pure a suo avviso l'autorità non poteva in
effetti fare altro che negare il rimborso.

3.2 Come il Governo, il Tribunale amministrativo è giunto a questa soluzione
basandosi sulla legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 (LSuss; RL/TI
10.2.7.1) e segnatamente sull'art. 8 LSuss, che prescrive:
1 Il sussidio viene concesso a domanda scritta.
2 Il richiedente deve fornire gratuitamente all'istanza esecutiva competente, o
ai servizi da essa delegati, tutte le informazioni necessarie per accertare i
suoi diritti e per stabilire l'importo del sussidio, autorizzandola inoltre ad
esaminare gli atti pertinenti e ad accedere ai luoghi.
3 Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione del sussidio.
4 Se il richiedente non fornisce sufficiente collaborazione nell'adempimento
dei suoi obblighi d'informazione all'istanza esecutiva competente o ai servizi
da essa delegati, il sussidio può essere negato.
5 Le autorità amministrative e giudiziarie del Cantone e dei Comuni, anche se
vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta, tutte
le informazioni necessarie per l'applicazione della presente legge alle
autorità incaricate della sua esecuzione.
Dopo avere confermato l'applicabilità della legge sui sussidi cantonali anche
agli aiuti in discussione, ha in effetti concluso che gli obblighi previsti
dall'art. 8 cpv. 2-4 LSuss fossero stati disattesi e che il versamento non
dovesse quindi essere eseguito.

3.3 In proposito, la Corte cantonale ha dapprima osservato come la ricorrente
avesse incontestabilmente trasmesso alle autorità tutti i documenti indicati
nella decisione 22 gennaio 2010.
Considerato che il genere di attività dichiarata (noleggio di carattere
stagionale, affidato in parte a collaboratori esterni) e il numero di mezzi
impiegati (8 quadricicli e 1 motoscafo) apparivano esigui rispetto
all'occupazione a tempo pieno di B.________ e che il versamento a contanti del
salario risultava solo dal conteggio mensile dello stipendio e dalle
allegazioni di parte, ha ciò nondimeno rilevato che le richieste di ulteriori
informazioni in merito all'attività svolta dalla società e dalla dipendente e
all'effettivo versamento del salario a quest'ultima, per confermare la
veridicità delle informazioni sin lì fornite, fossero giustificate: motivo per
cui, conformemente all'art. 8 LSuss, la ricorrente sarebbe stata tenuta a darvi
seguito.

3.4 Nel contempo, il Tribunale amministrativo ha rilevato che nemmeno il fatto
che al termine del rapporto di lavoro con la ricorrente B.________ potesse
avere ottenuto il diritto a percepire la disoccupazione assumeva in casu
concreto rilievo. A suo avviso, oltre ad esulare dalla procedura in esame,
anche tale circostanza non permetteva infatti di determinare i salari effettivi
a lei versati.

4.
Nell'impugnativa la ricorrente critica innanzitutto la conclusione tratta dalla
Corte cantonale secondo cui "i conteggi mensili del salario e la semplice
attestazione della cassa di compensazione AVS/AI/IPG non erano sufficienti per
poter dimostrare l'esatto ammontare dello stipendio effettivamente versato".
Considerato che dell'incarto fanno parte sia le distinte stipendi,
controfirmate da B.________, sia la sua conferma della riscossione degli
stipendi stessi, la ricorrente ritiene infatti che tale affermazione sia il
risultato di una svista, ovvero di un accertamento dei fatti manifestamente
inesatto.

4.1 Come già osservato (precedente consid. 3), la Corte cantonale non contesta
la produzione dei documenti indicati nella decisione del 22 gennaio 2010,
quindi nemmeno delle distinte stipendi, controfirmate da B.________, e della
dichiarazione con cui quest'ultima conferma di avere ricevuto regolarmente lo
stipendio. Ritiene però che tali documenti non giustifichino per sé soli il
versamento del sussidio.
All'evidenza, l'affermazione contestata dalla ricorrente non è pertanto affatto
il frutto di una svista, bensì di un apprezzamento delle prove agli atti,
motivo per cui, per quanto volta a contestare l'accertamento dei fatti, la
censura formulata dev'essere respinta.

4.2 Nella misura in cui la critica della ricorrente sia invece rivolta contro
l'apprezzamento dei documenti da lei prodotti, essa deve invece essere
considerata inammissibile.
In luogo di confrontarsi con la circostanziata motivazione esposta nel giudizio
impugnato circa l'apprezzamento delle prove agli atti (precedente consid. 3.2
segg.), spiegando perché sia arbitraria, la ricorrente si limita in effetti ad
affermare che, oltre a essere in aperto contrasto con gli atti di causa, la
conclusione tratta dalla Corte cantonale sarebbe "anche frutto di valutazione
insostenibile".

5.
In seconda battuta, l'insorgente censura il fatto che quest'ultima non abbia
acquisito agli atti l'incarto della Cassa di disoccupazione, cui B.________ si
era rivolta dopo essere stata alle sue dipendenze.
Rilevando come il tema del versamento dello stipendio fosse stato
minuziosamente verificato anche in quell'ambito, segnatamente dalla Segreteria
di Stato dell'economia (SECO), ritiene infatti che la decisione di rinunciare a
richiamare detto incarto sia arbitraria. Sulla base di tale conclusione,
acclude poi l'incarto nel frattempo acquisito dalla Cassa di disoccupazione,
sostenendo che la sua produzione sia ammissibile sulla scorta di quanto
previsto dall'art. 99 cpv. 1 LTF e che la stessa permette di dimostrare che
anche la SECO ha concluso per l'effettivo versamento dello stipendio pattuito a
B.________.

5.1 Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, cui la ricorrente concretamente si richiama,
nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà
motivo la decisione dell'autorità inferiore. Ciò è in particolare il caso
quando fatti e prove si rivelano determinanti per accertare l'ammissibilità del
ricorso davanti al Tribunale federale, un'irregolarità nella procedura davanti
all'istanza precedente o che sono divenuti rilevanti solo a seguito di una
nuova ed imprevedibile argomentazione giuridica formulata nel giudizio
impugnato (DTF 136 III 123 consid. 4.4.3 pag. 128 seg.; sentenza 4A_18/2010 del
15 marzo 2010 consid. 2.1 non pubblicato in DTF 136 I 197 con ulteriori
rinvii).

5.2 Nel caso in esame, i documenti acclusi all'impugnativa sono volti a
dimostrare un'irregolarità nella procedura davanti all'istanza precedente, cioè
una violazione del diritto di essere sentito, che avrebbe comportato nel
contempo un accertamento dei fatti lesivo del diritto (sentenze 2C_395/2011 del
6 dicembre 2011 consid. 2.1 e 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2). In
questa misura, la loro produzione è quindi almeno in linea di principio
ammissibile.
La produzione di documenti a sostegno di una censura concernente la violazione
del diritto di essere sentito da parte dell'istanza inferiore non libera però
chi ricorre dall'obbligo di motivare in maniera circostanziata la propria
critica. Quando, come nella fattispecie, tale critica viene fatta valere per
denunciare un accertamento dei fatti lesivo del diritto, occorre inoltre che
l'insorgente dimostri che l'eliminazione del vizio fatto valere possa influire
in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

5.3 Sennonché, proprio tale dimostrazione fa difetto nella fattispecie.
5.3.1 La ricorrente afferma nell'impugnativa che la SECO sarebbe giunta alla
conclusione che lo stipendio convenuto era stato effettivamente versato a
B.________. Non accompagna però tale affermazione da nessuno specifico rimando
ai documenti prodotti davanti al Tribunale federale. Riscontri in merito alla
correttezza della tesi sostenuta non sono per altro evidenti nemmeno ad una
lettura degli stessi e segnatamente delle lettere della SECO del 12 e del 28
ottobre 2011.
La prima lettera non fornisce nessuna risposta definitiva alle domande poste in
precedenza alla SECO dalla Cassa disoccupazione C.________; la seconda, scritta
dopo aver ottenuto un complemento di informazioni dalla citata Cassa, ribadisce
unicamente la necessità di sentire l'assicurata per verificare se B.________
aveva effettivamente lavorato e se aveva ricevuto il salario pattuito.
5.3.2 Così stando le cose, non occorre di conseguenza diffondersi oltre nemmeno
sulla censura formulata. Il vizio di procedura denunciato non può infatti avere
nessun rilievo determinante per l'esito della causa.

6.
Nell'impugnativa viene infine lamentata una lesione degli art. 8 e 9 Cost.
Viene in effetti denunciata una grossolana disparità di trattamento, così come
la violazione del divieto d'arbitrio e del principio della buona fede.

6.1 Richiamandosi all'art. 8 Cost., la ricorrente sostiene, senza fare il
minimo accenno a prove in merito, che mai prima d'ora si sarebbe assistito a un
simile comportamento da parte dell'Ufficio delle misure attive all'atto del
rimborso di un sussidio, quindi a formulare una censura di carattere puramente
appellatorio che non può essere ulteriormente esaminata.

6.2 Sempre di carattere appellatorio è anche la critica con cui viene
denunciato lo stravolgimento da parte del Tribunale amministrativo del senso e
della portata della legge ticinese sui sussidi cantonali.
6.2.1 La ricorrente, che si è più volte rifiutata di fornire le informazioni
richieste dall'Ufficio delle misure attive e si è pure opposta, sostenendo di
non volere soddisfare la banale curiosità delle autorità competenti,
all'audizione di B.________, non spende infatti parola per spiegare perché
l'art. 8 LSuss, che regola l'obbligo d'informazione di chi richiede e ottiene
un sussidio, non fosse in concreto rilevante e non dovesse quindi essere
applicato.
6.2.2 L'arbitrio nell'applicazione del diritto cantonale non è inoltre
dimostrato dal rinvio all'art. 16 LSuss, che regola la revoca della decisione
di concessione di un sussidio, accompagnato dalla pura e semplice affermazione
secondo cui applicata andasse semmai tale norma, ma che i requisiti da essa
previsti non risultavano comunque adempiuti.
Nel caso in esame, per quanto volta a mettere in discussione la procedura
adottata (rilascio di due decisioni distinte: la prima, riguardante la
concessione del sussidio; la seconda, concernente il diniego del suo
versamento), la critica sollevata avrebbe poi semmai dovuto confrontarsi anche
con gli art. 17 e 18 LSuss, che trattano specificatamente la fattispecie del
rifiuto del versamento dei sussidi.

6.3 Per quanto ammissibile, destinata all'insuccesso è infine anche la censura
con cui, constatato di aver fornito i giustificativi previsti dagli art. 5
L-rilocc e 8 R-rilocc, dal formulario inoltrato il 26 novembre 2010 e dalla
decisione del 22 gennaio 2010, la ricorrente sostiene che il versamento era
dovuto e fa quindi valere una violazione del principio della buona fede.
6.3.1 Ancorato negli art. 5 e 9 Cost., e valido per l'insieme delle attività
dello Stato, il principio della buona fede conferisce al cittadino, a
determinate condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che esse si
conformino a promesse o a precise assicurazioni fornite e non violino la
fiducia che egli ha legittimamente riposto nelle stesse (DTF 131 II 627 consid.
6.1 pag. 636; 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60; 129 I 161 consid. 4 pag. 170).
Nelle relazioni di diritto pubblico, il principio della buona fede impone nel
contempo sia alle autorità che ai privati di astenersi da comportamenti
contraddittori o abusivi (sentenza 2C_730/2008 dell'11 dicembre 2008 consid.
5.2; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
6a ed. 2010, n. 623 segg.).
6.3.2 Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la verifica da parte
dell'Ufficio delle misure attive delle informazioni ricevute con la domanda di
rimborso, nel contesto della procedura volta al riconoscimento di un sussidio
cospicuo come quello in discussione, non può affatto essere considerato un
comportamento lesivo della buona fede.
Preso atto delle risposte da lei fornite alle richieste dell'Ufficio delle
misure attive, tese a ostacolare qualsiasi ulteriore accertamento della
fattispecie, lesivo della buona fede è semmai il comportamento tenuto dalla
ricorrente, che non può quindi per sé dedurre nulla dall'art. 9 Cost. (sentenze
1C_450/2009 del 25 gennaio 2010 consid. 2.4.3 in fine e 2A.527/2003 del 20
luglio 2004 consid. 5.2; CHRISTOPH ROHNER, in Die Schweizerische
Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 2a ed. 2009, n. 46 ad art. 9 Cost.).
6.3.3 In via abbondanziale può infine essere precisato che anche nei casi in
cui le condizioni poste per riconoscere al cittadino la protezione della buona
fede sono realizzate, è necessario che al richiamo a tale protezione non si
oppongano interessi pubblici preponderanti (DTF 131 II 627 consid. 6 pag. 636
segg.; 129 I 161 consid. 4.1 pag. 170; 127 I 31 consid. 3a pag. 36).
Simili interessi sarebbero nella fattispecie però chiaramente dati. Ancorato
nell'art. 8 LSuss, normativa cui fa espresso rinvio anche il regolamento di
applicazione della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno dei
disoccupati (art. 17a R-rilocc), l'obbligo d'informazione che incombe al
richiedente di un sussidio - la cui manifesta violazione è stata in concreto
opposta alla ricorrente per negarle il versamento richiesto - è infatti volto
all'accertamento del fatto che chi chiede di beneficiare di un aiuto pubblico
adempia davvero alle condizioni per riceverlo.

7.
Per quanto precede, nella misura in cui risulta ammissibile, il ricorso
dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vengono
quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano
ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'Ufficio delle misure
attive, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 26 luglio 2012

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

Il Cancelliere: Savoldelli