Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.182/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_182/2012

Sentenza del 18 luglio 2012
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Zünd, Presidente,
Karlen, Seiler,
Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Xenia Peran,
ricorrente,

contro

Dipartimento dell'educazione, della cultura
e dello sport del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto
Borsa di studio per l'anno accademico 2007/2008,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 9 gennaio
2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.________ è inabile al lavoro al 100 % e percepisce per questo motivo una
rendita intera dell'assicurazione invalidità.
Il 30 settembre 2005, egli ha chiesto all'Ufficio delle borse di studio e dei
sussidi del Cantone Ticino una borsa di studio per l'anno accademico 2005/2006,
per frequentare la facoltà di scienze della comunicazione dell'Università della
Svizzera italiana a Lugano.
La domanda è stata respinta con decisione dell'11 maggio 2006 - che il
richiedente sostiene di non aver ricevuto e che non è quindi stata
ulteriormente impugnata -, poiché non era stato documentato il possesso di un
certificato idoneo all'ammissione ad uno studio universitario.

B.
Dopo avere presentato la domanda di cui si è detto, il 28 settembre 2007
A.________ ha formulato una nuova richiesta per l'anno accademico 2007/2008.
B.a L'Ufficio competente ha respinto anche questa nuova domanda sia in prima
istanza, sia su reclamo. Statuendo su reclamo, esso ha dapprima preso atto del
fatto che il richiedente era stato effettivamente ammesso agli studi
accademici, in base alla possibilità offerta a chi ha più di 25 anni, di
accedere agli studi attraverso l'ammissione "su dossier", ha poi però ribadito
che la sua domanda non poteva trovare accoglimento, in ragione del fatto che
una sua formazione avrebbe dovuto essere finanziata in via prioritaria
dall'assicurazione invalidità. Abbondanzialmente, ha inoltre osservato che la
situazione finanziaria del reclamante gli permetteva comunque di sostenere le
spese per frequentare l'università.
B.b Tale provvedimento è stato in seguito confermato su ricorso: dapprima dal
Consiglio di Stato, con decisione del 4 maggio 2010, quindi dal Tribunale
cantonale amministrativo, che si è espresso in merito con sentenza del 9
gennaio 2012.
Preso atto del fatto che A.________ percepisce una rendita d'invalidità al 100
% e rilevato come egli avesse precisato nella sua impugnativa che proprio una
scolarizzazione superiore potrebbe, con maggiore probabilità, produrre il
risultato di una riacquistata abilità lavorativa al 100 %, anche i Giudici
cantonali hanno concluso che la sua richiesta di sostegno finanziario debba
essere esaminata in via prioritaria dall'assicurazione invalidità.
Sulla base di questa conclusione, non hanno di conseguenza ritenuto necessario
esprimersi né sulla situazione finanziaria del richiedente, né sulla domanda di
riconoscimento retroattivo di una borsa di studio anche per l'anno 2005/2006,
formulata da A.________ nell'auspicata ipotesi di accoglimento del gravame
relativo alla richiesta di sostegno finanziario per l'anno 2007/2008.

C.
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 21 febbraio 2012, A.________
(nel seguito: ricorrente) postula l'annullamento del giudizio del Tribunale
cantonale amministrativo; domanda inoltre la concessione del gratuito
patrocinio. Nel merito, si duole della durata della procedura davanti alla
Corte cantonale, fa valere la violazione del divieto d'arbitrio e del principio
dell'uguaglianza giuridica.
In corso di procedura, il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato
nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. La conferma di
tale giudizio è stata chiesta anche dal Dipartimento cantonale competente. Il
Consiglio di Stato si è invece rimesso al giudizio di questa Corte.

Diritto:

1.
Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità cantonale di
ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 e 90 LTF), il
ricorso riguarda una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) che non
ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF, segnatamente
sotto l'art. 83 lett. k LTF (in proposito cfr. già la sentenza 2C_244/2008 del
5 giugno 2009 consid. 2, concernente un caso analogo). Esso è stato presentato
in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della pronuncia
contestata, con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF).
Lecita è infine anche la conclusione puramente cassatoria contenuta nel ricorso
(DTF 134 III 379 consid. 1.3 pag. 383; 133 III 489 consid. 3.1 pag. 489).
Un'ammissione del ricorso comporterebbe infatti comunque il rinvio dell'incarto
alla Corte cantonale, per nuovo esame della fattispecie.
Sotto i profili evocati, l'impugnativa è quindi di massima ammissibile quale
ricorso in materia di diritto pubblico.

2.
2.1 Con il ricorso in materia di diritto pubblico può essere fatta valere la
violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include anche i
diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447).
Salvo che per i casi citati dall'art. 95 LTF, non può invece essere censurata
la violazione del diritto cantonale. È però possibile fare valere che l'errata
applicazione del diritto cantonale da parte dell'autorità precedente comporti
una violazione del diritto federale, segnatamente del divieto d'arbitrio (art.
9 Cost.; DTF 133 III 462 consid. 2.3 pag. 466).

2.2 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv.
1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto
dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce
all'inammissibilità del gravame, esso esamina di regola solo le censure
sollevate (DTF 134 III 102 consid. 1.1 pag. 104 seg.). Nell'atto di ricorso
occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio,
in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio
contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.).

2.3 Le esigenze di motivazione sono inoltre più rigorose quando è fatta valere
la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste
censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate,
come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).
Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti
costituzionali che si pretendono violati, precisando altresì in che consista
tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 III 393 consid. 6
pag. 397).

2.4 Nella fattispecie specifica, una motivazione sufficientemente precisa del
ricorso è ravvisabile solo in parte. Nella misura in cui i requisiti esposti
sono manifestamente disattesi - in particolare, per quei tratti in cui il
ricorrente si esprime in maniera appellatoria, richiamandosi a norme
costituzionali, convenzionali e di diritto cantonale asserendone semplicemente
la lesione - il gravame va quindi considerato a priori inammissibile.
Sull'ammissibilità delle ulteriori censure formulate dal ricorrente verrà per
contro detto contestualmente al loro esame.

3.
La procedura concerne in via principale il diniego della concessione di una
borsa di studio per l'anno accademico 2007/2008 per frequentare la facoltà di
scienze della comunicazione dell'Università della Svizzera italiana a Lugano.

3.1 Rilevato come il ricorrente avesse precisato nella sua impugnativa che
proprio una scolarizzazione superiore potrebbe, con maggiore probabilità,
produrre il risultato di una riacquistata abilità lavorativa al 100 % e fatto
rinvio alle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20) riguardanti la
riformazione professionale (art. 17 LAI), la Corte cantonale ha confermato
anch'essa che l'eventuale presa a carico di un progetto di una sua riqualifica
professionale, con la partecipazione all'assunzione dei costi per la frequenza
dell'università, debba essere esaminata in via prioritaria dall'assicurazione
invalidità, nell'ambito dei provvedimenti previsti dalla legislazione in
materia.

3.2 Concretamente, i Giudici cantonali sono giunti a tale soluzione
richiamandosi alla legge ticinese sui sussidi cantonali (LSuss; RL/TI 10.2.7.1)
e segnatamente al principio di sussidiarietà in essa ancorato secondo cui, per
ricevere un sussidio, il destinatario deve esaurire tutte le possibilità di
finanziamento che gli possono essere ragionevolmente chieste, tra cui appunto
quelle previste dalla legge sull'assicurazione per l'invalidità, riguardanti la
riformazione professionale.

4.
Nell'impugnativa viene innanzitutto criticata la durata - di 20 mesi - del
procedimento svoltosi dinnanzi all'autorità inferiore. Sennonché, non vi è in
questa sede motivo di pronunciarsi più in dettaglio su tale aspetto.
Pur avendone avuto la possibilità, il ricorrente ha rinunciato a presentare un
ricorso per denegata o ritardata giustizia nel periodo antecedente
all'emanazione della sentenza impugnata. Dopo la pronuncia da parte della Corte
cantonale simile rimprovero non ha d'altra parte più nessuna attualità
(sentenze 2C_332/2011 del 22 luglio 2011 consid. 3.2 e 2C_55/2010 del 26
ottobre 2010 consid. 2).
Limitandosi a constatare la durata della procedura, il ricorrente non fa infine
nemmeno valere, con una motivazione conforme a quanto richiesto dall'art. 42
cpv. 2 rispettivamente dall'art. 106 cpv. 2 LTF (precedente consid. 2) un
pregiudizio concreto, che sia riconducibile all'asserito ritardo nel decidere
(sentenze 2C_332/2011 del 22 luglio 2011 consid. 3.2 e 2C_55/2010 del 26
ottobre 2010 consid. 2).
Per quanto ammissibile, la censura dev'essere quindi dichiarata infondata.

5.
Dopo essersi pronunciato in merito alla durata della procedura davanti al
Tribunale amministrativo, il ricorrente sostiene che il giudizio impugnato sia
il risultato di un'applicazione arbitraria del diritto cantonale, segnatamente
dell'art. 6 LSuss (successivo consid. 5.1); rileva inoltre come arbitraria sia
pure la motivazione con cui la Corte cantonale si richiama specificatamente
alla legge sull'assicurazione per l'invalidità per giustificare un preventivo
esame della richiesta di sussidi nell'ottica di una sua eventuale riformazione
professionale (successivo consid. 5.2).
5.1
5.1.1 Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 6 LSuss al caso in esame, la
contestazione pura e semplice, in alcun modo sostanziata, della conclusione in
merito all'applicabilità della legge sui sussidi cantonali - tratta dal
Tribunale amministrativo dopo aver rilevato che il regolamento delle borse di
studio dell'8 marzo 1995 vi si basa, ovvero vi fa rinvio nel suo preambolo -
non permette di dimostrare l'arbitrio del giudizio reso.
Per quanto poi, rilevando come la Corte cantonale non abbia nel suo giudizio
giustificato a sufficienza le conclusioni tratte, il ricorrente intenda
lamentarsi di una carente motivazione del giudizio impugnato, esso presenta una
critica che avrebbe semmai dovuto formulare e far valere quale violazione del
diritto di essere sentito giusta l'art. 29 Cost. (DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag.
88; 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236 seg.; 126 I 97 consid. 2b pag. 102 seg.).
5.1.2 L'applicazione arbitraria dell'art. 6 LSuss alla fattispecie non viene
neppure dimostrata affermando, senza concreto riscontro se non quello della
differente denominazione degli aiuti forniti dallo Stato, che vi sia una
distinzione tra assegni di studio, previsti dalla legge della scuola del 1°
febbraio 1990 (RL/TI 5.1.1.1.) e sussidi per il perfezionamento professionale,
previsti dalla legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla
formazione professionale continua del 4 febbraio 1998 (RL/TI 5.2.1.1) e che la
legge sui sussidi cantonali sia applicabile solo a questi ultimi.
Dalla lettura dell'impugnativa non è nel contempo dato di capire perché
l'applicabilità o meno della legge sui sussidi cantonali dipenderebbe dal
"taglio" della formazione frequentata.
5.1.3 Sulla base dei motivi indicati dal ricorrente, che vincolano l'esame
della fattispecie da parte di questa Corte (precedente consid. 2), il ricorso
si rivela pertanto infondato anche in relazione alla censura d'arbitrio
sollevata riguardo all'applicazione dell'art. 6 LSuss.

5.2 Diversa conclusione dev'essere invece tratta per quanto riguarda la
motivazione addotta, con specifico richiamo alla legge sull'assicurazione per
l'invalidità, per giustificare un preventivo esame da parte delle autorità
competenti in materia di assicurazione invalidità della richiesta di sussidio
del ricorrente, nell'ottica di una sua riformazione professionale.
5.2.1 Secondo le norme applicabili alla fattispecie, il diritto alla
riformazione professionale previsto dall'art. 17 LAI riguarda solo
provvedimenti necessari e adatti a garantire un'integrazione all'incirca
equivalente a quella precedente (sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 459/03 del 2 novembre 2004 consid. 4.4.1); la nozione di
equivalenza approssimativa non si riferisce in primo luogo al livello di
formazione, bensì alle possibilità di guadagno presumibili a integrazione
ultimata (DTF 124 V 108 consid. 2a pag. 110; 122 V 77 consid. 3 pag. 78 segg.;
100 V 18 consid. 1 pag. 19).
L'assunzione di provvedimenti di riformazione che permettono di raggiungere un
livello di formazione superiore è stata d'altra parte riconosciuta come tale
solo dal nuovo art. 6 cpv. 1bis dell'ordinanza federale del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201), in vigore dal 1° gennaio
2012.
Sulla base del quadro legale applicabile al momento della richiesta di sussidio
presentata dal ricorrente, che è in possesso unicamente di un certificato
federale di impiegato di commercio, una presa a carico da parte
dell'assicurazione invalidità di uno studio universitario a titolo di
provvedimento di riformazione professionale sarebbe stata quindi con ogni
probabilità votata all'insuccesso.
5.2.2 Preso atto di queste precise condizioni, la motivazione addotta nel
giudizio impugnato non può però allora che essere considerata insostenibile e
quindi lesiva dell'art. 9 Cost.
Essa si riferisce infatti espressamente all'affermazione del ricorrente secondo
cui una scolarizzazione superiore "potrebbe con maggiore probabilità produrre
il risultato di una riacquistata abilità lavorativa", imputando alla stessa un
rilievo decisivo, ciò che contrasta manifestamente con il quadro legale
descritto.
In luogo di tener conto dell'effettiva situazione, ovvero del fatto che la
borsa di studio richiesta era volta a finanziare lo studio presso la facoltà di
scienze della comunicazione, fonda inoltre la sua tesi secondo cui i progetti
di studio perseguiti dal ricorrente debbano essere finanziati prioritariamente
dall'assicurazione invalidità su argomentazioni che fanno completamente
astrazione da tali concreti progetti.
Per giungere alla conclusione tratta, si limita in effetti a formulare
considerazioni di carattere generale in merito all'istituto della riformazione
professionale, ricordando tra l'altro che essa dev'essere "semplice e
adeguata", ciò che non risulta evidentemente essere il caso nella fattispecie,
in cui è in discussone il finanziamento di una formazione universitaria, alla
quale il ricorrente ha tra l'altro potuto accedere solo grazie ad un'ammissione
"su dossier".

5.3 Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso
dev'essere accolto senza che sia necessario esprimersi sulle ulteriori censure
sollevate. L'incarto è rinviato al Tribunale cantonale amministrativo affinché,
dopo aver proceduto ad un riesame complessivo della fattispecie, renda un nuovo
giudizio in merito all'aiuto richiesto (art. 107 cpv. 2 LTF).

6.
6.1 Il rinvio dell'incarto all'istanza precedente per procedere ad un riesame
complessivo della fattispecie, con esito aperto, impone di considerare il
ricorrente siccome vincente (sentenza 2C_60/2011 del 12 maggio 2011 consid.
2.4).

6.2 Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle
spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Esso dovrà però corrispondere al
ricorrente, assistito da un avvocato, un'indennità per ripetibili per la sede
federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

6.3 Conseguentemente, l'istanza di gratuito patrocinio presentata deve essere
dichiarata priva di oggetto (sentenza 1C_479/2009 del 17 marzo 2010 consid. 5).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. Il giudizio impugnato
è annullato e la causa rinviata al Tribunale cantonale amministrativo per nuovo
giudizio, nel senso dei considerandi.

2.
L'istanza di gratuito patrocinio è priva di oggetto.

3.
Non vengono prelevate spese.

4.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente un'indennità di fr. 2'000.--
a titolo di ripetibili per la sede federale.

5.
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Dipartimento
dell'educazione, della cultura e dello sport, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 18 luglio 2012
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

Il Cancelliere: Savoldelli