Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1250/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_1250/2012
2C_1251/2012

Sentenza del 19 dicembre 2012
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500
Bellinzona.

Oggetto
2C_1250/2012
Imposta cantonale 2010,

2C_1251/2012
Imposta federale diretta 2010,

ricorso contro la sentenza emanata il 12 novembre 2012 dalla Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 17 gennaio 2012 l'Ufficio di tassazione di X.________ ha notificato a
A.________, vedova e madre di B.________, C.________ e D.________, la
tassazione IC/IFD per l'anno 2010 nella quale le ha negato la deduzione per
figli a carico. Il rifiuto è stato confermato con decisione su reclamo del 28
marzo 2012.

B.
Adita a sua volta, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello ha
respinto il gravame di A.________ con sentenza del 12 novembre 2012. Constatato
che il figlio D.________ aveva entrate sufficienti per provvedere al proprio
mantenimento e richiamate le esigenze legali e giurisprudenziali da adempiere
affinché siano concesse le deduzioni richieste nei confronti degli altri due
figli, la Corte cantonale ha spiegato per ciascuno di loro perché la deduzione
non andava concessa. Per quanto riguarda B.________, ha osservato che questi,
apprendista presso un albergo ad Y.________ percepiva, oltre al salario
mensile, una rendita per orfani; il suo reddito complessivo era sufficiente per
permettergli di provvedere ai propri bisogni. Inoltre la madre non aveva
fornito la prova di avere contribuito al suo sostentamento nella misura minima
richiesta dalla legge affinché detto aiuto sia deducibile. Per quanto concerne
C.________, dato che non studiava e non era in formazione, andava vagliato se
aveva diritto alla deduzione per persona bisognosa a carico, quesito evaso per
la negativa in quanto non era totalmente o parzialmente incapace di esercitare
un'attività lucrativa nel senso definito dalla normativa applicabile, senza poi
omettere che aiuti inferiori alla deduzione minima fissata dalla legge non
erano deducibili.

C.
Il 13 dicembre 2012 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un
ricorso, in cui chiede di potere beneficiare delle deduzioni per i figli
B.________, per il quale percepisce l'assegno per i figli, e C.________,
tuttora senza tirocinio e interamente a suo carico. Aggiunge poi che in seguito
al rifiuto delle deduzioni non ha più ottenuto il sussidio per l'assicurazione
malattia e che l'aumento delle imposte e le spese sostenute per i figli gravano
pesantemente sulle proprie disponibilità finanziarie.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).

2.
2.1 Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i
motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in
modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag.
254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa
perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve
essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su
quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1
pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre
genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali,
bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione
dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397
consid. 2a pag. 400).

2.2 Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di
motivazione. La ricorrente infatti si limita a riproporre degli argomenti già
avanzati in sede cantonale concernenti, tra l'altro, il fatto che C.________
non ha trovato un apprendistato e che ella provvede a tutte le sue spese nonché
avanza nuove censure secondo cui, in seguito alla nuova tassazione, non
fruirebbe più del sussidio cantonale per l'assicurazione malattia. Ella
tuttavia non spiega in che e perché l'esauriente motivazione sviluppata dalla
Corte cantonale (cfr. sentenza cantonale consid. 1.3 e 2 pag. 4-6) con
riferimento, in primo luogo, al fatto che, per essere deducibili gli aiuti
versati ai figli devono ciò che non si verifica nel caso concreto perlomeno
uguagliare l'importo minimo fissato dalla legge, in seguito, che C.________ non
può beneficiare della deduzione per figlio a tirocinio o agli studi fino al
28.mo anno di età, dato che non è né agli studi né in formazione e, infine, che
egli non può nemmeno essere riconosciuto come persona bisognosa a carico, non
essendo soddisfatte le relative esigenze legali, violerebbe la legislazione
federale, rispettivamente disattenderebbe arbitrariamente (su questo aspetto
cfr. DTF 134 II 207 consid. 2 pag. 209 seg.) la normativa cantonale
applicabili. Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al
tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base
della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

3.
Vista la situazione finanziaria della ricorrente si rinuncia in concreto a
prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si
assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alla ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché
all'Amministrazione federale delle contribuzioni (Divisione principale imposta
federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo).

Losanna, 19 dicembre 2012

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud