Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1244/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_1244/2012

Sentenza del 1° maggio 2013
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento
A.________,
rappresentato da B.________ SA,
ricorrente,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500
Bellinzona,

Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, Steinbruchstrasse 18/20, 7001
Coira.

Oggetto
Assoggettamento all'imposta cantonale 2008 e 2009,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 12
novembre 2012 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con decisione del 5 novembre 2010, l'Ufficio circondariale di tassazione
competente ha comunicato ad A.________ di averlo iscritto nel registro dei
contribuenti del Cantone Ticino e del Comune di X.________ per i periodi
fiscali 2008 e 2009.
Il reclamo inoltrato contro detto atto è stato respinto il 22 marzo 2011
dall'Ufficio medesimo. Il ricorso interposto contro la decisione su reclamo è
stato a sua volta respinto con giudizio del 12 novembre 2012 della Camera di
diritto tributario del Cantone Ticino.

B.
Il 12 dicembre 2012 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso in materia di diritto pubblico, con il quale chiede l'annullamento
della sentenza del 12 novembre 2012 della Camera di diritto tributario e della
precedente decisione su reclamo dell'Ufficio circondariale di tassazione.

Diritto:

1.
1.1 II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).

1.2 Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso occorre spiegare in
modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto; ciò significa che il
ricorrente deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della
sentenza querelata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Quando la
motivazione del ricorso inoltrato al Tribunale federale è identica a quella
presentata davanti all'istanza inferiore, tale condizione non è rispettata (DTF
134 II 244 consid. 2.3 pag. 246 seg.).

2.
2.1 Nel caso in esame, il ricorso in materia di diritto pubblico interposto
davanti al Tribunale federale si limita di fatto a riprendere l'impugnativa
presentata davanti alla Camera di diritto tributario, adattandone in parte il
testo; esso non fa inoltre alcun riferimento alle motivazioni del giudizio
impugnato, riferendosi solo ed esclusivamente alle precedenti decisioni
dell'Ufficio circondariale di tassazione.

2.2 Non rispondendo alle esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2
LTF, il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile secondo la
procedura semplificata (art. 108 LTF). Le spese seguono la soccombenza (art. 65
e 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alla rappresentante del ricorrente, alla Divisione delle
contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, all'Amministrazione federale delle contribuzioni (Divisione
principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo),
nonché all'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni.

Losanna, 1° maggio 2013

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

Il Cancelliere: Savoldelli

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