Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1239/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_1239/2012

Sentenza del 15 dicembre 2012
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
1. A.________ e B.________,
2. Fondazione C.________,
tutti patrocinati dall'avv. Paola Masoni D'Andrea,
ricorrenti,

contro

Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa,
6500 Bellinzona.

Oggetto
Pretese nei confronti dello Stato,

ricorso contro la risoluzione emanata il 6 novembre 2012 dal Consiglio di Stato
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
In seguito ad un iter procedurale che non occorre qui rievocare, gli avvocati
A.________ e B.________ hanno presentato, il 25 luglio 2012, come privati, come
studio legale e notarile, per sé e in rappresentanza della Fondazione
C.________ di X.________, una domanda di risarcimento nei confronti dello Stato
del Cantone Ticino, motivata con la violazione del segreto fiscale da parte di
un agente pubblico.

B.
Con risoluzione del 6 novembre 2012 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza
di risarcimento osservando che la stessa, in virtù dell'art. 25 cpv. 1 della
legge cantonale del 24 ottobre 1988 sulla responsabilità civile degli enti
pubblici e degli agenti pubblici (LResp; RL/TI 2.6.1.1), era perente.

C.
L'8 dicembre 2012 gli avvocati A.________ e B.________ e la Fondazione
C.________ hanno esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia
civile da trattare, in via subordinata, come ricorso in materia di diritto
pubblico rispettivamente, quale ricorso sussidiario in materia costituzionale.
Instano affinché sia concesso l'effetto sospensivo al loro gravame e che si
proceda ad una conciliazione.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).

2.
2.1 La pretesa di risarcimento dei ricorrenti è fondata sulla responsabilità
dello Stato. In tale ambito, per consolidata prassi, è aperta la via del
ricorso in materia di diritto pubblico - salvo per quanto attiene alla
responsabilità dello Stato per attività medica da fare valere mediante ricorso
in materia civile (cfr. art. 72 cpv. 2 lett. b LTF; art. 31 cpv. 1 lett. d RTF
[RS 173.110.131]; DTF 135 III 329 consid. 1.1; sentenza 4A_580/2008 del 17
marzo 2009 pubblicata in RtiD 2009 II pag. 615 consid. 1.1) - se il valore
litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 85 lett. a LTF), ciò che è il caso in
concreto, la pretesa dei ricorrenti essendo perlomeno di fr. 100'000.--.
Occorre poi aggiungere che il tipo di procedimento (civile o amministrativo)
adottato in sede cantonale e il diritto (privato o pubblico) applicato
dall'istanza precedente non sono determinanti (causa 2C_443/2012 del 27
novembre 2012 consid. 1.2 e riferimenti), essendo unicamente di rilievo la
natura giuridica dell'oggetto del litigio.
Da quel che precede discende che il ricorso, trattato come ricorso in materia
civile, rispettivamente come ricorso sussidiario in materia costituzionale è
inammissibile.

2.2 Giusta l'art. 86 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF il ricorso in materia di
diritto pubblico è ammissibile unicamente contro le decisioni pronunciate dalle
autorità cantonali di ultima istanza con natura di tribunale superiore. In
concreto giusta l'art. 19 LResp. chi pretende il risarcimento del danno o la
riparazione morale, prima di promuovere l'azione, deve notificare la propria
pretesa, brevemente motivata (cpv. 1), all'ente pubblico il quale deve
pronunciarsi entro tre mesi, ritenuto che il silenzio vale quale risposta
negativa (cpv. 2). Poi, conformemente a quanto prescritto dall'art. 22 cpv. 1
LResp, l'azione contro l'ente pubblico dev'essere inoltrata, entro sei mesi
dalla riposta dell'autorità competente (art. 25 cpv. 2 LResp), al giudice
civile ordinario, il quale applica il Codice di procedura civile. Altrimenti
detto, ci si deve rivolgere in prima istanza alla Pretura e poi, se del caso,
alla competente Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Il
presente gravame, esperito contro la decisione su notifica dell'ente pubblico,
senza che sia stata presentata l'azione al giudice civile ordinario, non
rispetta pertanto il requisito dell'esaurimento delle istanze ricorsuali
cantonali posto dall'art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF e sfugge quindi ad un
esame di merito.

2.3 Per quanto precede, il gravame va dichiarato inammissibile secondo la
procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.

3.
3.1 Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto
sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
4. Vista la soccombenza, i ricorrenti sopporteranno con responsabilità solidale
le spese giudiziarie (art. 65 e 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano invece
ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in
solido.

3.
Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti e al Consiglio di Stato, per
sé e in rappresentanza dello Stato del Cantone Ticino.

Losanna, 15 dicembre 2012

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud