Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1137/2012
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_1137/2012

Sentenza del 25 aprile 2013
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Revoca del permesso di domicilio,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 10 ottobre
2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.________, cittadino keniota (1988), è entrato in Svizzera nel maggio 2001 ove
gli è stato rilasciato un permesso di domicilio al fine di vivere presso il
padre. L'interessato che dipende dall'assistenza pubblica dal 2005 (a fine
giugno 2012 aveva percepito fr. 83'039.55) ha inoltre a carico 9 condanne
penali e 4 ammonimenti.

B.
Il 12 gennaio 2012 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni del Cantone Ticino ha revocato il suo permesso di domicilio e l'ha
invitato a lasciare la Svizzera entro il 29 febbraio 2012. Richiamandosi agli
artt. 63, 64 e 64d LStr (RS 142.20) nonché 80 OASA (RS 142.201) l'autorità ha
fondato la propria decisione su motivi di ordine pubblico e sulla circostanza
che l'insorgente, da tempo, dipendeva dalla pubblica assistenza.
Il provvedimento è stato confermato su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato,
il 20 giugno 2012, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, che si è
pronunciato al riguardo con sentenza del 10 ottobre 2012.

C.
Il 16 novembre 2012 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un
ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede l'annullamento della
sentenza cantonale e che gli sia restituito il permesso di domicilio.
Il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e
nelle conclusioni della propria sentenza. Ad essa ha fatto rinvio anche
l'Ufficio federale della migrazione, mentre la Sezione della popolazione in
sostanza si richiama alla propria decisione. Il Consiglio di Stato si è invece
rimesso al giudizio di questa Corte.

D.
Con decreto presidenziale del 20 novembre 2012 è stato concesso l'effetto
sospensivo al ricorso.

Diritto:

1.
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).

2.
2.1 Presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della
decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è ammissibile quale
ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF, in
quanto concerne la revoca di un permesso che avrebbe altrimenti ancora effetti
giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).

2.2 Come accennato nei fatti, la sentenza impugnata poggia su di una doppia
motivazione. Per consolidata giurisprudenza quando la decisione querelata
poggia su diverse motivazioni tra loro indipendenti e di per sé sufficienti per
definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a
dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag.
100 e riferimenti); se almeno una delle motivazioni poste a fondamento del
giudizio impugnato resiste alla critica, esso non viene annullato (DTF 133 III
221 consid. 7 pag. 228; 132 I 13 consid. 6 pag. 20). Nella presente fattispecie
l'argomentazione del ricorrente è tutta tesa a dimostrare che in concreto non
trova applicazione l'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr; anche se non nega l'esistenza
di più condanne pronunciate nei suoi confronti, fa valere che cumulando le pene
detentive e quelle pecuniarie si giunge a complessivi 165 giorni di detenzione
e ad una multa globale di fr. 1'100.--; inoltre non avrebbe leso beni giuridici
particolarmente importanti e non dovrebbe essere negletto il fatto che il suo
atteggiamento è dovuto alla sua dipendenza dall'alcool, problema al quale cerca
di rimediare seguendo delle cure specifiche. Infine lamenta una lesione del
principio della proporzionalità in quanto non avrebbe più alcun legame nel
proprio paese d'origine. Il ricorrente non spende invece una parola per tentare
di far apparire contraria al diritto la seconda motivazione formulata dalla
Corte cantonale, secondo la quale la revoca del permesso di domicilio si
giustifica anche in virtù dell'art. 63 cpv.1 lett. c LStr dato che egli è a
carico dell'aiuto sociale dal giugno 2005 e che il suo debito nei confronti
dello Stato ammonta (stato nel giugno 2012) a fr. 83'039.55 (sulla portata
dell'art. 63 cpv. 1 lett. c LStr, vedasi sentenza 2C_268/2011 del 22 luglio
2011 consid. 6). Non esprimendosi su una delle motivazioni poste a fondamento
del giudizio impugnato il ricorso non rispetta le esigenze dell'art. 42 cpv. 2
LTF e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile (DTF 133 IV 119 consid.
6.3 pag. 120).

2.3 Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente
inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art.
108 cpv. 1 lett. b LTF.

3.
L'istanza di assistenza giudiziaria contenuta nel gravame dev'essere parimenti
respinta in quanto il ricorso appariva sin dall'inizio privo di probabilità di
successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie al
ricorrente soccombente (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF) viene comunque considerata la
sua particolare situazione finanziaria, fissando un importo ridotto (art. 66
cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3
LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della
migrazione.

Losanna, 25 aprile 2013

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud