Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1127/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_1127/2012

Sentenza del 16 novembre 2012
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Permesso di dimora CE/AELS,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 25 ottobre
2012 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 25 ottobre 2012 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino ha dichiarato inammissibile il ricorso esperito da A.________ contro la
risoluzione governativa del 19 settembre 2012 che confermava la decisione 14
marzo 2012 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni
in materia di rifiuto di rinnovo del permesso di dimora CE/AELS. Entro il
termine impartito l'interessato non ha infatti provveduto a versare l'anticipo
chiestogli a titolo di garanzia delle spese processuali presunte.

B.
L'8 novembre 2012 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso, nel quale afferma che a causa di imprevisti finanziari non ha potuto
effettuare il versamento in questione.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).

2.
Oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la
decisione d'inammissibilità pronunciata dal Tribunale cantonale amministrativo
per il non pagamento dell'anticipo spese nel termine fissato a tal fine, ossia
in concreto l'eventuale applicazione arbitraria del diritto cantonale di
procedura. Ciò implica che il ricorrente formuli delle specifiche censure,
conformemente alle esigenze di motivazioni accresciute poste dall'art. 106 cpv.
2 LTF. Sennonché nell'impugnativa non è spiegato in modo chiaro e
circostanziato (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246) in che, concretamente, la
Corte cantonale avrebbe disatteso i disposti processuali determinanti. Al
riguardo va precisato che il fatto di essere confrontato a difficoltà
finanziarie non dimostra che la pronuncia impugnata sia inficiata d'arbitrio;
tutt'al più potrebbe essere inteso come una domanda di assistenza giudiziaria
la quale però andava presentata in sede cantonale, prima dell'emanazione della
decisione ora contestata.
Per quanto precede, il gravame va dichiarato inammissibile secondo la procedura
semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

3.
Viste le particolari circostanze del caso, si rinuncia a prelevare spese
giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad
autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Giudice delegato del Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della
migrazione.

Losanna, 16 novembre 2012

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud