Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.26/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1F_26/2012

Sentenza del 23 ottobre 2012
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Merkli, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari,
istante,

contro

Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna,
Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, casella postale 2720, 6501
Bellinzona.

Oggetto
Domanda di revisione,

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1C_488/2012
del 10 ottobre 2012.

Fatti:

A.
Con sentenza 1C_488/2012 del 10 ottobre 2012 il Tribunale federale ha
dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ contro la
decisione 25 maggio 2012, con la quale l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha
concesso la sua estradizione alla Russia, decisione confermata il 12 settembre
seguente dal Tribunale penale federale (TPF).

B.
Il 19 ottobre 2012 A.________ inoltra una domanda di revisione al Tribunale
federale. Chiede, concesso all'istanza l'effetto sospensivo, in via principale,
di sospendere la procedura estradizionale, di non attuare alcun atto di
esecuzione della stessa, di annullare la sentenza del 10 ottobre 2012 e di
rifiutare la sua estradizione; in via subordinata, di rinviare la causa all'UFG
per nuovo giudizio sulla base di fatti nuovi.
L'istanza può essere decisa senza procedere a uno scambio di scritti (art. 127
LTF).

Diritto:

1.
1.1 L'istanza è tempestiva (art. 124 lett. d LTF) e la legittimazione del
ricorrente pacifica.

1.2 L'istante, richiamando gli art. 123 cpv. 2 lett. a e 124 cpv. 1 lett. d
LTF, adduce che in data 4 settembre 2012 la Corte regionale di Ryazan ha
emanato una decisione che avrebbe annullato l'ordine di arresto sul quale si
fonda la domanda di estradizione, giudizio di cui l'UFG e il TPF, essendo un
fatto nuovo, non avrebbero tenuto conto. Al suo dire, nemmeno il Tribunale
federale, dichiarando il ricorso inammissibile, l'avrebbe considerata.

1.3 L'assunto è manifestamente infondato e al limite del temerario. Il
Tribunale ha infatti espressamente menzionato tale circostanza, come
l'ulteriore decisione del 21 settembre 2012 adottata dalle autorità giudiziarie
russe (Fatti C), ritenendo tuttavia ch'essa non costituiva un motivo
particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (consid. 2.2), per
cui il ricorso, in assenza di tale presupposto, era inammissibile. Le
condizioni dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF non sono quindi chiaramente
adempiute. L'accenno a un'ulteriore decisione, della quale l'istante neppure
sostiene che non sarebbe più impugnabile, per i motivi esposti nella sentenza
oggetto di revisione nulla muta a tale esito.

Riproponendo in sostanza le medesime censure di merito addotte nel ricorso,
l'istante misconosce che l'inoltro di un'istanza di revisione non consente di
ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione.

1.4 Il Tribunale federale non deve d'altra parte pronunciarsi, in assenza delle
relative decisioni, sulle domande di revisione e di ritardata giustizia
inoltrate dall'istante all'UFG e al TPF.

2.
2.1 La domanda di revisione è pertanto inammissibile. Le spese seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

2.2 L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di
effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
La domanda di revisione è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'istante.

3.
Comunicazione al patrocinatore dell'istante, all'Ufficio federale di giustizia,
Settore estradizioni, e al Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali.

Losanna, 23 ottobre 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri