Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.14/2012
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 2012
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1F_14/2012

Sentenza del 17 luglio 2012
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Aemisegger, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,

contro

Giudice delegato della Corte di appello e di revisione penale del Cantone
Ticino, via della Pace 6, 6600 Locarno,
controparte.

Oggetto
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1B_352/2012
del 19 giugno 2012.

Fatti:

A.
Il 23 febbraio 2010 A.________ è stato condannato dalla Corte delle assise
criminali alla pena detentiva di sei anni per coazione sessuale e violenza
carnale, nonché per atti sessuali con fanciulli: decisione confermata il 30
settembre 2010 dall'allora Corte di cassazione e di revisione penale ticinese,
non impugnata dall'interessato. Con decisione del 26 aprile 2012, il Giudice
delegato della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino ha
respinto un'istanza con la quale il condannato chiedeva la nomina di un
patrocinatore d'ufficio, per "fare denunce contro magistrati di mio caso,
contro polizia e contro miei due ex avvocati per aver commesso reati" e in
seguito presentare "un ricorso di revisione per eventuale assoluzione".

B.
Adito dall'istante, con sentenza 1B_352/2012 del 19 giugno 2012 il Tribunale
federale ne ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di motivazione
(art. 108 cpv. 1 lett. b LTF).

C.
Avverso questa sentenza A.________ presenta una domanda di revisione al
Tribunale federale.

L'istanza può essere decisa senza procedere a uno scambio di scritti (art. 127
LTF).

Diritto:

1.
1.1 L'istanza di revisione è tempestiva (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF) e la
legittimazione dell'istante è pacifica.

1.2 L'istante non indica nessuno dei motivi elencati all'art. 121 LTF, secondo
cui la revisione può essere domandata segnatamente se sono state violate le
norme concernenti la composizione del Tribunale o la sua ricusazione (lett. a),
se il Tribunale ha accordato a una parte più di quanto essa abbia domandato o
altra cosa (lett. b), qualora esso non abbia giudicato su singole conclusioni
(lett. c ) o, infine, se per svista non ha tenuto conto di fatti rilevanti che
non risultano dagli atti (lett. d).

1.3 Egli si limita ad addurre, manifestamente a torto, che il Tribunale
federale avrebbe preso la contestata decisione basandosi sulla richiamata
sentenza 5D_221/2011 del 2 dicembre 2011 emanata dalla II Corte di diritto
civile, con la quale un suo ricorso, contro il rigetto definitivo
dell'opposizione concernente il pagamento delle tasse di giudizio della
sentenza di condanna, era stato dichiarato inammissibile per carenza di
motivazione.

Ora, egli disattende che nella sentenza oggetto di revisione il richiamo a tale
decisione si riferisce chiaramente e unicamente alle esigenze di motivazione
dei ricorsi proposti al Tribunale federale, illustrate in quella decisione
all'istante. Contrariamente al suo assunto, la contestata decisione non si
fonda affatto su quel giudizio, né il Tribunale federale doveva esaminare i
fatti da lui esposti nell'ambito di quella causa, che concerneva peraltro
un'altra fattispecie. Per di più, la motivazione dev'essere contenuta nell'atto
di ricorso medesimo (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.2).

1.4 D'altra parte, riproponendo semplicemente le censure di merito addotte nel
ricorso, l'istante misconosce che l'inoltro di un'istanza di revisione non
consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione,
né di riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già
pronunciato. Il rimedio della revisione non è infatti dato per fare valere che
il Tribunale federale, a torto, non sarebbe entrato nel merito di determinate
censure, ritenuto che le singole critiche sollevate nel ricorso non
costituiscono conclusioni ai sensi dell'art. 121 lett. c LTF (cfr. ELISABETH
ESCHER, in: Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2a ed. 2011, n. 8 all'art. 121).

1.5 Del resto, l'istante sostiene, sempre manifestamente a torto, citando
l'art. 299, che il previgente CPP/TI avrebbe imposto, prima di poter impugnare
dinanzi al Tribunale federale la sentenza dell'allora Corte di cassazione e di
revisione penale, l'inoltro di una domanda di revisione nella sede cantonale.
Infine, gli accenni a pretesi dinieghi di giustizia, in relazione all'inoltro
di denunce penali asseritamente rimaste senza seguito, esulano dall'oggetto del
presente litigio.

2.
La domanda di revisione è pertanto inammissibile. Le spese seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
La domanda di revisione è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante.

3.
Comunicazione all'istante e al Giudice delegato della Corte di appello e di
revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 17 luglio 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri