Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.616/2012
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_616/2012

Sentenza del 12 aprile 2013
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Municipio di Bellinzona, piazza Nosetto, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
iniziativa popolare "Parco Grande - Per un'area verde pubblica nell'ex campo
militare",

ricorso contro la sentenza emanata il 2 novembre 2012 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 4 maggio 2011, B.________, A.________ e C.________, cittadini attivi di
Bellinzona, hanno presentato alla cancelleria comunale un'iniziativa popolare
intitolata "Parco Grande - Per un'area verde pubblica nell'ex-campo militare",
essenzialmente costituita da due punti principali. Il primo prevedeva in
sostanza l'elaborazione di una variante del piano regolatore, volta a
realizzare due aree verdi in cui era escluso qualsiasi tipo di costruzione e
un'area sportiva in cui erano ammesse solo piccole costruzioni al servizio
delle attività sportive e ricreative (quali uno spogliatoio e un'eventuale
buvette). Il secondo punto prevedeva in particolare che le future modifiche del
piano regolatore non avrebbero potuto comportare una riduzione dello spazio
verde, eventuali permute di terreno rimanendo possibili alla condizione di non
diminuire la superficie verde urbana complessiva.

B.
Con decisione del 5 luglio 2011, il Municipio di Bellinzona ha dichiarato
l'iniziativa popolare regolare, ma non ricevibile. L'autorità comunale ha
rilevato che i contenuti essenziali della domanda erano già stati oggetto di
consultazione popolare il 19 giugno 2011 nell'ambito del referendum comunale
concernente la variante del piano delle attrezzature ed edifici d'interesse
pubblico denominata "Comparto ex Campo militare", approvata da una larga
maggioranza dei cittadini.

C.
I promotori dell'iniziativa, rappresentati da B.________, hanno impugnato la
risoluzione municipale dinanzi al Consiglio di Stato, che con decisione dell'11
luglio 2012 ha parzialmente accolto l'impugnativa, dichiarando regolare e
parzialmente ricevibile l'iniziativa, limitatamente al suo primo punto. Il
Governo ha per contro confermato l'irricevibilità del secondo punto.

D.
Adito da A.________ in rappresentanza del Comitato d'iniziativa, il Tribunale
cantonale amministrativo ha respinto il ricorso con sentenza del 2 novembre
2012. La Corte cantonale ha ritenuto improponibile il secondo punto
dell'iniziativa, siccome, impedendo qualsiasi futura modifica pianificatoria
che avrebbe potuto comportare una riduzione della superficie verde urbana, esso
si poneva in contrasto con l'art. 21 cpv. 2 LPT.

E.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto
pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale, chiedendo in via principale di modificarla nel senso di dichiarare
regolare e interamente ricevibile l'iniziativa. In via subordinata, chiede di
annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti alla Corte cantonale
per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Il ricorrente fa valere la
violazione degli art. 9, 34 e 50 Cost., nonché dell'art. 16 cpv. 2 Cost./TI.

F.
La Corte cantonale si riconferma nella sua sentenza. Il Consiglio di Stato si
rimette al giudizio del Tribunale federale. Il Municipio di Bellinzona chiede,
in via principale, di non entrare nel merito del gravame e, in via subordinata,
di respingerlo nella misura della sua ammissibilità.
Con decreto presidenziale del 16 gennaio 2013 è stato conferito effetto
sospensivo al ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi
sottopostigli (DTF 136 II 497 consid. 3 e rinvii).

1.2 Giusta l'art. 82 lett. c LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi
concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni
popolari. Secondo l'art. 89 cpv. 3 LTF (in relazione con l'art. 82 lett. c
LTF), in materia di diritti politici, il diritto di ricorrere spetta a chiunque
abbia diritto di voto nell'affare in causa. La legittimazione del ricorrente,
cittadino avente diritto di voto nel Comune di Bellinzona, è quindi data anche
qualora egli non abbia un interesse giuridico personale all'annullamento
dell'atto impugnato (DTF 134 I 172 consid. 1.2 e 1.3.3). Presentato
tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, il
ricorso in materia di diritto pubblico è inoltre ammissibile sotto il profilo
degli art. 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF. Essendo aperta la via del
rimedio ordinario, il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
segg. LTF), indicato nel titolo del gravame, non è proponibile.

1.3 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, in particolare
per violazione del diritto federale e delle disposizioni cantonali in materia
di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (art. 95
lett. a e d LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve essere
motivato in modo sufficiente. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente
confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando
per quali motivi tale giudizio viola il diritto (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1).
Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente
lamenta la violazione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF).

2.
2.1 Il ricorrente fa valere una violazione dell'art. 9 Cost., sostenendo che la
Corte cantonale avrebbe constatato la carente motivazione della decisione
governativa, rinunciando cionondimeno a rinviare gli atti all'istanza inferiore
per un nuovo giudizio.

2.2 In realtà, la Corte cantonale non ha ravvisato una violazione del diritto
di essere sentito del ricorrente da parte del Governo, ma ha rilevato che,
seppur sbrigativa riguardo all'irricevibilità del secondo punto
dell'iniziativa, la motivazione della decisione governativa non aveva comunque
impedito ai promotori di comprenderne la portata, di esercitare compiutamente i
loro diritti di difesa e di presentare un gravame articolato e circostanziato.
La questione non deve in ogni caso essere approfondita oltre in questa sede,
giacché una motivazione adeguata è comunque contenuta nel giudizio impugnato.
La Corte cantonale, che ha statuito liberamente sull'applicazione del diritto
(cfr. art. 61 della legge cantonale di procedura per le cause amministrative,
del 19 aprile 1966), ha infatti puntualmente spiegato i motivi per cui il punto
n. 2 dell'iniziativa disattendeva l'art. 21 cpv. 2 LPT ed era perciò
improponibile. In considerazione della scarna motivazione del giudizio di primo
grado, i giudici cantonali hanno d'altra parte rinunciato a prelevare spese
processuali a carico del ricorrente, che non ha quindi subito pregiudizi per
averli aditi. In tali circostanze, un'eventuale violazione del diritto di
essere sentito da parte del Consiglio di Stato è quindi stata sanata dinanzi
all'ultima istanza cantonale (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; 127 V 431 consid.
3d/aa).

3.
Il ricorrente lamenta la violazione dei diritti politici e dell'autonomia
comunale. Adduce che anche il secondo punto dell'iniziativa mirerebbe, come il
primo, ad impedire la cementificazione delle zone verdi sul territorio
comunale, a tutela delle future generazioni. Esso concretizzerebbe gli
obiettivi pianificatori cantonali e federali, impedendo la formazione di zone
edificabili sovradimensionate, senza tuttavia di per sé vietare eventuali
future modifiche pianificatorie. Secondo il ricorrente, il punto n. 2
dell'iniziativa imporrebbe semplicemente di eseguire eventuali adattamenti del
piano regolatore alle future esigenze senza ridurre la zona verde. Ciò dovrebbe
essere possibile essendo la zona edificabile già oggi troppo estesa. Il
ricorrente disattende che l'irricevibilità del suddetto punto litigioso
dell'iniziativa è fondata su un contrasto con l'art. 21 cpv. 2 LPT, norma di
diritto superiore, che deve di principio essere rispettata anche nell'ambito di
un'iniziativa popolare (DTF 128 I 190 consid. 4 e 4.2; sentenza 1A.217/2006 del
9 agosto 2007 consid. 3.2, in: RtiD I-2008 pag. 754 segg.). Al riguardo, la
Corte cantonale ha spiegato in modo puntuale le ragioni per cui il punto n. 2
dell'iniziativa contrastava con l'art. 21 cpv. 2 LPT. Il ricorrente non fa
valere una violazione di questa disposizione esponendo con precisione per quali
motivi la precedente istanza ne avrebbe misconosciuto la portata. Non si
confronta quindi con i considerandi della sentenza impugnata conformemente alle
esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, ma presenta argomentazioni generali, che in
questa sede sono inammissibili. Anche laddove lamenta una violazione
dell'autonomia comunale, il ricorrente non tiene conto della rilevanza
dell'art. 21 cpv. 2 LPT, che deve essere preso in considerazione anche dal
Comune. Nella misura in cui dovesse essere legittimato a sollevare la censura,
ritenuto che la proposta pianificatoria non è condivisa dal Comune, il gravame
è quindi parimenti inammissibile.

4.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, al Municipio di Bellinzona, al Consiglio di Stato
e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 12 aprile 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Gadoni