Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.569/2012
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_569/2012

Sentenza del 12 febbraio 2013
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato da Virginia Zoppi-Agustoni,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. Guido Brioschi,

Municipio di W.________,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
licenza edilizia,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la
sentenza emanata il 26 settembre 2012 dal
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 26 luglio 2007 C.________ e D.________ hanno presentato al Municipio di
W.________ una domanda di costruzione per edificare una casa d'abitazione sul
fondo xxx, situato nella zona del nucleo della frazione di Y.________. La
domanda è stata pubblicata dal 10 agosto al 4 settembre 2007, dandone avviso ai
proprietari confinanti, tra i quali A.________, proprietario del fondo
retrostante zzz, che non hanno presentato opposizioni.
A seguito del preavviso negativo dell'autorità cantonale, gli istanti hanno
ritirato la domanda, ripresentandola il 6 dicembre 2007 con le modifiche intese
a tenere conto delle indicazioni formulate da detta autorità sotto il profilo
dell'inserimento nel paesaggio. La domanda, pubblicata dal 13 al 28 dicembre
2007, e con avviso della pubblicazione ai proprietari confinanti, non ha
suscitato opposizioni. Il 22 gennaio 2008 il Municipio ha rilasciato la licenza
edilizia, notificando la decisione solo agli istanti, siccome non erano state
presentate opposizioni.

B.
Il 21 gennaio 2009 B.________, subentrato ai genitori, ha chiesto il permesso
in via di notifica di eseguire delle modifiche interne e di realizzare
un'autorimessa parzialmente interrata, nonché un corpo lift. Contro la domanda,
pubblicata dal 23 febbraio al 9 marzo 2009, con avviso ai proprietari
confinanti, non sono state presentate opposizioni. L'11 agosto 2009 l'Esecutivo
comunale ha rilasciato l'autorizzazione richiesta, notificandola solo al
richiedente, siccome anche in questo caso non erano state interposte
opposizioni. Il medesimo giorno il Municipio ha risposto a uno scritto dell'8
agosto 2009 di A.________ che lamentava un'incongruenza tra la modinatura e la
costruzione realizzata, dichiarando tardiva ed irricevibile la contestazione.

C.
Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, il 17 maggio 2010
A.________ ha presentato all'Ufficio delle domande di costruzione del
Dipartimento del territorio un'istanza di accertamento, tendente a stabilire se
la procedura di rilascio delle licenze edilizie sia stata corretta e conforme
alle normative edilizie comunali e cantonali. Con decisione del 15 novembre
2010 il Municipio di W.________, cui l'autorità cantonale adita ha trasmesso
per competenza la domanda di accertamento, ha rilevato che le autorizzazioni
erano state rilasciate in conformità con le leggi vigenti in materia edilizia
ed ha negato un'eventuale nullità delle sue decisioni. Con risoluzione del 14
giugno 2011 il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso del vicino contro la
decisione municipale.

D.
Contro la risoluzione governativa, A.________ ha adito il Tribunale cantonale
amministrativo, che con sentenza del 26 settembre 2012 ha respinto il ricorso.
La Corte cantonale ha negato l'esistenza di motivi per accertare la nullità
delle autorizzazioni edilizie rilasciate.

E.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare la causa
all'istanza inferiore, affinché sia imposto al Municipio di accertare se la
procedura di rilascio delle licenze edilizie è stata corretta e conforme alle
normative edilizie comunali e cantonali. Il ricorrente fa sostanzialmente
valere la violazione del divieto dell'arbitrio.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.
Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza
cantonale, che ha definitivamente respinto una domanda di accertamento, il
ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile sotto il profilo degli
art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF. Il ricorrente, che è
proprietario di un fondo confinante ed ha partecipato alla procedura dinanzi
all'autorità inferiore, è legittimato a ricorrere giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF.

2.
2.1 Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali
ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno
concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione
impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto (DTF 133
II 249 consid. 1.4.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute
laddove il ricorrente lamenta la violazione di diritti fondamentali e di norme
del diritto cantonale (art. 106 cpv. 2 LTF), nonché l'arbitrio
nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò
equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9
Cost. e del diritto federale (DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5, 49 consid.
1.4.1).

2.2 Il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione e deve essere
dichiarato inammissibile.
Il giudizio impugnato è fondato sull'art. 41 della legge ticinese di procedura
per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 (LPamm). Questa norma
disciplina la domanda di accertamento e prevede che la domanda intesa ad
accertare l'esistenza o l'estensione di un diritto o di un obbligo può essere
proposta all'autorità competente per materia a decidere in prima istanza, da
chi giustifichi un interesse legittimo all'accertamento immediato. In
particolare l'istanza può concernere l'accertamento della nullità di un atto
amministrativo.
Al riguardo, la Corte cantonale ha innanzitutto messo in dubbio l'esistenza di
un "interesse legittimo" del ricorrente alla constatazione della nullità delle
licenze edilizie. Ha infatti rilevato che, anche dopo avere consultato gli atti
della procedura edilizia, il ricorrente si è limitato a censurare aspetti
procedurali, senza pretendere che la costruzione violava il diritto e non
poteva quindi essere autorizzata. La precedente istanza è comunque entrata nel
merito del gravame, negando l'esistenza di motivi di nullità ai sensi dell'art.
41 LPamm. Il ricorrente non fa valere l'applicazione arbitraria di questa
disposizione, né si confronta con i considerandi esposti nel giudizio impugnato
spiegando per quali ragioni essi sarebbero manifestamente insostenibili. Egli
ribadisce sostanzialmente la sua richiesta volta a chiarire se la procedura
edilizia è stata eseguita in modo regolare, disattendendo che il tema del
litigio è circoscritto alla questione dell'accertamento della nullità delle
licenze edilizie, in applicazione dell'art. 41 LPamm. Al proposito, nemmeno in
questa sede il ricorrente dimostra un interesse attuale e degno di protezione a
tale accertamento, giacché prospetta unicamente irregolarità procedurali,
lamentando in particolare il fatto che la modinatura non corrispondeva al
progetto. Non sostiene tuttavia che la costruzione realizzata non sarebbe
conforme al diritto edilizio e nemmeno sostanzia gravi errori di procedura o
vizi particolarmente importanti e manifesti, tali da provocare le nullità delle
licenze edilizie rilasciate dal Municipio.

2.3 Il ricorrente sostiene di non avere ricevuto l'avviso di pubblicazione
della domanda di costruzione per la quale è stata rilasciata la licenza e
rimprovera genericamente alla Corte cantonale la mancata assunzione di
ulteriori prove. I giudici cantonali hanno tuttavia rettamente rilevato che
agli atti figurano sia le copie degli avvisi di pubblicazione del 7 dicembre
2007 inviati ai proprietari confinanti, tra cui il ricorrente, sia la distinta
d'impostazione delle relative lettere raccomandate che prova come tale invio è
effettivamente avvenuto. Il ricorrente non si confronta con questa
constatazione e non sostanzia arbitrio alcuno. Non v'è quindi motivo per
rimettere in discussione l'accertamento, vincolante per il Tribunale federale
(art. 105 cpv. 1 LTF), secondo cui il ricorrente è stato avvertito del deposito
della domanda di costruzione del 6 dicembre 2007. Egli ha quindi avuto la
possibilità di esaminare il progetto e di eventualmente verificare la
discordanza tra questo e la modinatura in sede di opposizione alla domanda di
costruzione (cfr. DTF 115 Ia 21 consid. 3b). Sollevando per il resto critiche
generiche all'indirizzo della Corte cantonale, che non avrebbe eseguito una più
approfondita istruttoria, il ricorrente non spiega, con una motivazione
conforme alle citate esigenze, per quali ragioni, a meno di incorrere
nell'arbitrio, essa non poteva fondare il proprio giudizio già sulla base degli
atti, completati dalla Corte cantonale medesima.

3.
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di W.________, al
Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 12 febbraio 2013
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Gadoni