Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.559/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_559/2012

Sentenza del 6 dicembre 2012
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Guido Brioschi,
ricorrente,

contro

1. B.________,
2. C.________SA,
patrocinate dall'avv. Francesco Galli,
opponenti,

Municipio di X.________,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
Ufficio delle domande di costruzione, viale Stefano Franscini 17, 6500
Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
domanda di costruzione a posteriori,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la
sentenza emanata il 25 settembre 2012 dal
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 14 settembre 1993 il Municipio di X.________ ha autorizzato A.________ a
realizzare una pista di cantiere sui fondi uuu e vvv (ora www e yyy) di sua
proprietà, situati fuori della zona edificabile, allo scopo di realizzare
alcuni muri di sostegno e di riattare dei manufatti annessi alla sua casa di
abitazione. L'autorizzazione era subordinata alla condizione di ripristinare la
situazione preesistente a lavori conclusi. Terminati gli stessi, la
proprietaria ha presentato l'8 settembre 1994 al Municipio una domanda di
costruzione per trasformare la pista di cantiere in una strada carrozzabile.
Preso atto del preavviso negativo dell'autorità cantonale, che ha ritenuto non
adempiute le condizioni di un'autorizzazione eccezionale, con decisione del 23
luglio 1999 l'Esecutivo comunale ha negato all'istante il rilascio della
licenza edilizia. Il Municipio ha contestualmente accolto le opposizioni della
vicina B.________ e delle C.________SA, la cui linea ferroviaria zzz costeggia
le suddette particelle. Il diniego della licenza edilizia è stato confermato
dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino con decisione del 2 febbraio 2000 e,
su ricorso dell'istante, dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza
del 25 aprile 2000. Una domanda di revisione presentata dall'istante contro
tale giudizio è stata respinta il 10 novembre 2003 dalla Corte cantonale.

B.
Il 3 marzo 2001 il Municipio di X.________ ha quindi ordinato a A.________ di
ripristinare lo stato primitivo dei fondi. Contro l'ordine di ripristino la
proprietaria ha adito il Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento. Dopo
una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 15 maggio 2007
il Governo ha respinto il gravame, confermando il provvedimento municipale. Con
sentenza del 10 dicembre 2007 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto
un ricorso della proprietaria contro la risoluzione governativa. Adita da
A.________, con giudizio del 30 maggio 2008 questa Corte ha respinto, in quanto
ammissibile, un gravame contro la sentenza della Corte cantonale (causa 1C_49/
2008). Il 13 novembre 2008 ha inoltre respinto, sempre in quanto ammissibile,
una domanda di revisione della sentenza del 30 maggio 2008 (causa 1F_21/2008).

C.
Il 13 marzo 2009 la proprietaria ha comunicato al Municipio che avrebbe dato
seguito all'ordine di ripristino, nel senso che si sarebbe limitata a
ripristinare il tracciato di una strada preesistente mediante alcuni interventi
sullo stesso. L'Ufficio delle domande di costruzione del Dipartimento del
territorio non ha condiviso la proposta, ritenendo sufficientemente chiaro
l'ordine di ripristino. La proprietaria ha formalizzato la proposta presentando
il 16 settembre 2009 al Municipio di X.________ una domanda di costruzione per
il "ripristino della strada preesistente ed eliminazione della pista di
cantiere". Il progetto prevede in particolare di sbarrare l'ultimo tratto della
pista e di restringerne il calibro, soprattutto in corrispondenza dei tornanti.
All'altezza del primo tornante è inoltre previsto il consolidamento della
scarpata con un ulteriore muro. Alla domanda si sono opposti B.________,
C.________SA e l'autorità cantonale. Con decisione del 10 dicembre 2010, il
Municipio ha quindi negato il rilascio della licenza edilizia. Adito
dall'istante, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso il 17 agosto 2011,
confermando la risoluzione municipale.

D.
Con sentenza del 25 settembre 2012 il Tribunale cantonale amministrativo ha
respinto un ricorso presentato dalla proprietaria contro la decisione
governativa. Ha sostanzialmente ritenuto che l'opera costituiva una nuova
costruzione che non poteva beneficiare di un'autorizzazione eccezionale in
applicazione degli art. 24 e 24c LPT.

E.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla, di accertare che una
licenza edilizia non è necessaria per dare seguito all'ordine municipale del 3
marzo 2001 e di prendere atto della proposta di ripristino del 13 marzo 2009.
In via subordinata, chiede di rinviare gli atti alle istanze inferiori affinché
si esprimano sulla proposta dopo l'esperimento di un sopralluogo e un
accertamento completo dei fatti. Postula inoltre il conferimento dell'effetto
sospensivo al gravame. La ricorrente fa valere l'accertamento arbitrario dei
fatti e la violazione dei principi della buona fede, della legalità e della
parità di trattamento.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.
Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza
cantonale, che ha confermato il diniego della licenza edilizia per l'opera
stradale progettata, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile
sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF.
La legittimazione della ricorrente giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF è pacifica.

2.
2.1 La ricorrente lamenta la violazione del diritto di essere sentita e
l'accertamento arbitrario dei fatti, rimproverando alla Corte cantonale di
avere statuito senza esperire un sopralluogo. Riconosce che gli atti contengono
fotografie, planimetrie e piani che consentono di chiarire la situazione.
Sostiene tuttavia che una visita dei luoghi avrebbe comunque permesso di
constatare l'effettiva larghezza del tracciato esistente, la ripidità del
terreno e la sua inidoneità all'agricoltura. La conoscenza della conformazione
del terreno avrebbe inoltre consentito di rendersi conto della possibile
instabilità del pendio e di valutare diversamente la proposta di ripristino. La
ricorrente critica inoltre la mancata presa in considerazione dei fatti
intercorsi tra il 13 marzo 2009 e il 16 settembre 2009, idonei a dimostrare che
la presentazione della domanda di costruzione sarebbe stata richiesta
dall'autorità e che sarebbe data la sua buona fede.

2.2 Ora, come rilevato dalla Corte cantonale, oggetto della presente
controversia è la conformità al diritto vigente dell'opera stradale presentata
con la domanda di costruzione del 16 settembre 2009. Al riguardo, le
caratteristiche del progetto e la situazione dei luoghi risultano con
sufficiente chiarezza dagli atti, segnatamente dai piani e dalla descrizione
della domanda di costruzione, nonché dalla documentazione concernente la
precedente procedura dell'ordine di ripristino, richiamata dalla Corte
cantonale. Senza violare il diritto di essere sentito della ricorrente, la
precedente istanza poteva quindi ritenere superfluo un sopralluogo e rinunciare
di conseguenza ad esperirlo sulla base di un apprezzamento anticipato della sua
irrilevanza.
Adducendo poi che il tracciato esistente sul fondo sarebbe largo 2-3 m (e non
3-4 m come ritenuto dalla Corte cantonale), che la particella non si
presterebbe a uno sfruttamento agricolo e presenterebbe rischi di
scoscendimenti e che la presentazione della domanda di costruzione sarebbe
stata richiesta dall'autorità, la ricorrente non sostanzia accertamenti
manifestamente in contrasto con gli atti e quindi arbitrari. Le caratteristiche
del tracciato esistente, soggetto a un ordine di ripristino cresciuto in
giudicato, non sono peraltro decisive per la procedura edilizia in esame,
riconducibile alla domanda di costruzione del 16 settembre 2009. Né è
determinante l'idoneità o meno della particella ad uno sfruttamento agricolo,
giacché non è qui in discussione la sua eventuale destinazione agricola giusta
l'art. 16 LPT, ma la possibilità di realizzare il progetto stradale su un fondo
situato fuori della zona edificabile. A torto la ricorrente rimette in
discussione in questa sede l'ordine di ripristino di cui alla precedente
procedura, conclusa con il giudizio del 30 maggio 2008 di questa Corte. Al
riguardo, nella sentenza del 10 dicembre 2007 (consid. 3.2, pag. 7), il
Tribunale cantonale amministrativo ha rilevato che "ripristinare il pendio
naturale preesistente significa semplicemente chiudere gli sbancamenti eseguiti
sul lato a monte della strada eliminando nel contempo i terrapieni realizzati
sul lato opposto". Ha inoltre ritenuto, in modo sostenibile, che il
provvedimento di ripristino non comportava particolari difficoltà di ordine
tecnico o costi sproporzionati (cfr. sentenza 1C_49/2008 del 30 maggio 2008,
consid. 3). Criticando il fatto di avere dovuto inoltrare una domanda di
costruzione, la ricorrente disattende che l'intervento da lei previsto è
diverso dal ripristino ordinato dall'autorità.

2.3 La ricorrente fa valere una violazione del principio della buona fede,
adducendo di essersi adeguata alle indicazioni delle autorità, che le avrebbero
chiesto di presentare formalmente una domanda di costruzione per gli interventi
da lei prospettati il 13 marzo 2009.
Sollevando questa censura, la ricorrente non fa valere una violazione del
diritto (art. 95 LTF) con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42
cpv. 2 LTF. In particolare non sostiene, né dimostra, che le sarebbe stata
rilasciata dall'autorità competente un'assicurazione concreta che le avrebbe
consentito di riporre la sua fiducia nell'ottenimento del permesso di
costruzione per il prospettato progetto stradale (cfr., sul principio della
buona fede, la sentenza 1C_49/2008, citata, consid. 5).

3.
3.1 La ricorrente fa poi valere una violazione del principio della legalità,
sostenendo che la Corte cantonale avrebbe trattato a torto la strada progettata
quale "nuova costruzione". Lamenta inoltre una disparità di trattamento,
richiamando uno stralcio della sentenza del 10 dicembre 2007 della Corte
cantonale in cui sono messe in dubbio le pretese difficoltà ad eseguire il
ripristino del terreno.

3.2 Limitandosi a richiamare genericamente il principio della legalità, la
ricorrente non fa tuttavia valere una violazione dello stesso in relazione con
uno specifico diritto costituzionale (cfr. art. 36 cpv. 1 Cost.; DTF 130 I 388
consid. 4 e riferimenti). Non lamenta in particolare l'assenza di una base
legale sufficientemente determinata, né fa valere una violazione delle
disposizioni applicate dalla precedente istanza, segnatamente degli art. 24 e
24c LPT. Né la ricorrente spiega, con una motivazione conforme agli art. 42
cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, in che misura casi simili alla fattispecie sarebbero
stati trattati in modo diverso senza motivi oggettivi da parte della stessa
autorità (cfr., sulla garanzia della parità di trattamento, DTF 130 I 65
consid. 3.6 e rinvii). In tali circostanze, il gravame, che rimette nuovamente
in discussione l'ordine di ripristino oggetto della precedente procedura, non
deve essere esaminato oltre.

3.3 Né occorre vagliare se la strada rispetta la distanza minima dal bosco,
giacché la relativa considerazione contenuta nel giudizio impugnato è
abbondanziale.

4.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua
ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico
della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto
sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Municipio
di X.________, all'Ufficio delle domande di costruzione del Dipartimento del
territorio, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino e all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale.

Losanna, 6 dicembre 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Gadoni